19a SESSIONE

Strasburgo, 26-28 ottobre 2010

             

Le elezioni comunali in Georgia (30 maggio 2010)

Raccomandazione 291 (2010)[1]

1. Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa si riferisce:

a. alla Risoluzione statutaria del Comitato dei Ministri (2000)1 relativa al Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa;

b. ai principi enunciati nella Carta europea dell’autonomia locale (CEAL), ratificata dalla Georgia l’8 dicembre 2004.

2. Il Congresso sottolinea il proprio ruolo specifico nell’osservazione dello svolgimento delle elezioni locali e regionali nei paesi membri del Consiglio d’Europa.

3. Il Congresso nota con soddisfazione gli sforzi intrapresi dalla Georgia per la preparazione tecnica e la gestione delle elezioni comunali del 30 maggio 2010. Apprezza in particolare il ruolo svolto dalla Commissione elettorale centrale (CEC) e dagli altri organi di controllo in materia di verifica delle liste elettorali, effettuata in modo professionale, trasparente ed esauriente.

4. La campagna elettorale è stata caratterizzata da un clima di competizione politica e da animati dibattiti su questioni di fondo. La giornata elettorale è stata nel complesso ben organizzata e si è svolta nella calma.

5. Per quanto riguarda le disposizioni giuridiche, nel dicembre del 2009 sono stati apportati sostanziali emendamenti al Codice elettorale unificato, a seguito di una fase approfondita del processo di riforma. Il Congresso si compiace in particolare del fatto che, per la prima volta, si sia proceduto all’elezione diretta del sindaco di Tbilisi.

6. Il Congresso apprezza i miglioramenti e i progressi realizzati in questi ultimi anni, in materia di stabilità politica ed economica del paese.

7. Ciononostante, nota con rammarico che permangono delle carenze a livello dell’attuale quadro giuridico, sia in materia di processi elettorali, che dell’autonomia locale in Georgia.


8. Ritiene inoltre che le irregolarità giuridiche e procedurali riscontrate in genere, gli episodi incresciosi durante la campagna elettorale, i problemi di ordine tecnico e gli elementi di perturbazione del clima dello scrutinio potrebbero continuare a incidere negativamente sulla fiducia degli elettori nel processo elettorale, mettendo in pericolo i progressi realizzati.

9. In considerazione di quanto precede, il Congresso invita le autorità della Georgia ad adottare tutte le misure necessarie, ossia:

a. a rendere più specifica tutta la legislazione che incide sui processi elettorali (in particolare il Codice elettorale della Georgia, ma anche la Legge organica sull’autonomia locale);

b. conformemente alle raccomandazioni della Commissione di Venezia e al documento di Copenaghen dell’OSCE, a permettere ai candidati indipendenti di presentarsi alle elezioni locali e regionali;

c. conformemente alle raccomandazioni della Commissione di Venezia, a rivedere le restrizioni troppo severe sul diritto di voto attivo e passivo dei cittadini (relative al diritto di voto dei detenuti, ma anche ai requisiti di durata della residenza per i candidati alle elezioni locali);

d. rivedere le disposizioni giuridiche e rafforzare le campagne di sensibilizzazione, per evitare che le risorse amministrative (finanziarie, tecniche e umane) siano utilizzate a fini impropri per fare campagna elettorale;

e. rafforzare l’efficacia della Task Force inter-agenzie per elezioni libere ed eque (TFIA) nel periodo pre-elettorale (al fine di ottenere risultati tangibili in materia di investigazioni relative alle presunte violazioni e di conseguenze concrete per i loro autori, e di attuare una politica di informazione più incisiva e pro-attiva);

f. attuare programmi di formazione per migliorare le conoscenze e le competenze dei funzionari elettorali (in particolare, al fine di evitare, in futuro, una durata eccessiva dei conteggi dei voti);

g. porre rimedio alle carenze giuridiche e procedurali delle procedure di reclamo e di ricorso (in particolare, definire in modo più preciso le scadenze e le procedure ed evitare di fornire risposte inadeguate ai reclami);

h. introdurre misure proporzionate per garantire la trasparenza nel finanziamento delle campagne elettorali e dei partiti e sostenere le misure di rafforzamento delle capacità dei partiti politici;

i. predisporre programmi a lungo termine per l’educazione degli elettori, in particolare a favore delle minoranze nazionali, al fine di favorirne l’inclusione nelle regioni con forte presenza di  minoranze nazionali;

j. intraprendere iniziative volte a incoraggiare i giovani, le donne e i rappresentanti delle minoranze nazionali a impegnarsi più attivamente in politica e a presentare la loro candidatura in futuro;

k. promuovere programmi di collaborazione, al fine di migliorare il dialogo politico tra il governo e l’opposizione.



[1] Discussa e adottata dal Congresso il 27 ottobre 2010, 2a seduta (vedi documento CG(19)8, relazione esplicativa) relatore: G. Krug, Germania (R, SOC)).