Raccomandazione 64 (1999)1 su la situazione delle finanze locali nella repubblica federale di Germania

Il Congresso,

ritenuta la proposta della Camera dei Poteri Locali;

1. Vista la decisione presa dal suo Ufficio di presidenza, a seguito della richiesta espressa dalla delegazione tedesca alla Camera dei Poteri Locali di preparare una relazione sulla situazione delle finanze locali nella Repubblica federale di Germania;

2. Avendo esaminato la relazione molto elaborata, preparata dal Sig. J.-C. Frécon, relatore, con l'aiuto di un esperto consulente, a seguito di varie visite in Germania che hanno permesso di sentire il parere delle associazioni federali rappresentative dei poteri locali (Städtetag, Landkreistag e Städte- und Gemeindebund), dei rappresentanti dei governi e delle associazioni di enti locali di alcuni Länder (Renania Settentrionale-Vestfalia, Baviera, Baden-Württemberg e Turingia) come di alcune città e governi di distretti;

3. Constata che l'articolo 28, comma II della Costituzione federale come pure tutte le costituzioni dei Länder garantiscono il diritto all'autonomia locale;

4. Constata che la Repubblica federale tedesca fu uno dei primi Stati a ratificare la Carta europea dell'autonomia locale (CEAL), il 22 gennaio 1987;

5. Considerando tuttavia le riserve fatte circa l'applicazione dell'articolo 9.3 della CEAL per quanto riguarda taluni Landkreise e in Renania-Palatinato anche delle federazioni di comuni;

6. Rallegrandosi, in particolare, del fatto che le recenti costituzioni e legislazioni dei cinque nuovi Länder si ispirino ai principi dell'autonomia locale formulati nella CEAL;

7. Avendo constatato che la situazione delle finanze locali in Germania si è molto deteriorata in questi ultimi anni, a causa:

- dell'aumento esponenziale degli oneri sociali (anziani, asili nido, famiglie monoparentali, richiedenti asilo, minorati, disoccupazione, ecc.), obblighi ai quali gli enti locali sono vincolati ai sensi delle leggi della Federazione e dei Länder (sono più che raddoppiate in quest'ultimo decennio);

- dello straordinario sforzo di solidarietà fornito per contribuire allo sviluppo dei cinque nuovi Länder (gli enti locali vi contribuiscono per un 33 %);

- della diminuzione degli introiti fiscali dovuta alla congiuntura sfavorevole, con un leggero miglioramento nel 1998, in particolare in alcune grandi città occidentali, soprattutto grazie al miglioramento del prodotto della tassa professionale (il 2,6 % di aumento degli introiti ad Ovest);

- della diminuzione dell'imposta sul reddito dovuta anche agli abbattimenti fiscali concessi a coloro che abbiano investito nei nuovi Länder e alle riduzioni tributarie per via degli assegni familiari per i figli;

8. Constatando che gli enti locali sono stati costretti a ridurre considerevolmente le spese facoltative che rappresentano in realtà il loro margine effettivo di autonomia finanziaria e che in particolare ne è conseguita una notevole diminuzione degli investimenti, mentre gli enti locali garantiscono tradizionalmente due terzi degli investimenti pubblici;

9. Constatando altresì che gli enti locali sono costretti a riequilibrare il loro bilancio attingendo dai propri beni o realizzando il loro attivo (operazioni immobiliari, partecipazione a delle società, ecc.) e che nonostante questi sforzi di consolidamento finanziario un sempre maggior numero di città e di comuni non riescono più a riequilibrare il loro bilancio (dal 1993 al 1998 il disavanzo delle città e dei comuni è stato mediamente di 10 miliardi di DM) nonostante l'obbligo legale loro imposto, soprattutto in alcuni Länder come la Renania Settentrionale-Vestfalia, la Renania-Palatinato e la Bassa Sassonia, senza tralasciare i problemi strutturali esistenti nei nuovi Länder;

10. Constatando che il conseguente aumento dell'indebitamento pone questi enti locali in una situazione finanziaria delicata giacché l'aggravio del debito rende necessario un maggior ricorso ai crediti di tesoreria, mentre essi non sono abilitati a ricorrere a prestiti a lungo termine per spese di funzionamento;

11. Constatando che nonostante lo sforzo rilevante compiuto per aiutare finanziariamente i cinque nuovi Länder, gli enti locali della parte orientale del Paese hanno dovuto ridurre notevolmente i loro sforzi d'investimento rispetto al 1992, in particolare in quanto esse non dispongono di sufficienti risorse finanziarie per farsi carico dei costi di funzionamento determinati dalle nuove attrezzature; gli enti locali dei nuovi Länder riscontrano peraltro delle difficoltà data la debolezza della loro base imponibile (il 31 % di quella degli enti locali ad Ovest), il ritardo in campo infrastrutturale e la necessità di farsi nuovamente carico dei servizi che in precedenza erano garantiti dalle imprese statali, oltre che per via del maggior numero di disoccupati; nel 1998, sono stati costretti a ridurre le loro spese dell'1,7 %, mentre i bisogni di ricupero sono tuttora rilevanti.

12. Ritiene necessario formulare le seguenti constatazioni e raccomandazioni, mettendo in risalto le inadempienze rispetto ai vari paragrafi della CEAL:

A. Rispetto all'articolo 9, capoverso 1 della CEAL2

1. Ritenendo che l'autonomia locale si misuri rispetto alle risorse di cui gli enti locali possono disporre liberamente, è del parere che, dato il considerevole aumento delle spese obbligatorie degli enti locali, il margine di autonomia finanziaria locale si sia notevolmente indebolito nella Repubblica federale tedesca, in questi ultimi anni;

2. Considerando che le risorse proprie locali sono in media dell'ordine del 50 % rispetto alle spese, questo tasso è però di gran lunga inferiore nei Länder dell'Est, dove è compreso fra il 13 e il 37 %, il che rappresenta un tasso non soddisfacente, soprattutto se si considera che la parte delle imposte condivise (parti d'imposta sul reddito e dell'IVA, cioè delle imposte per le quali i comuni non possono influire sui tassi) costituisce all'incirca metà delle risorse proprie;

3. Constatando che gli enti locali sono stati costretti ad aumentare notevolmente i canoni sui servizi messi a disposizione dei cittadini e delle imprese dell'ordine del 70% in 10 anni;

4. Considerando che numerose città e Landkreise ritengono di non disporre di risorse sufficienti, nonostante gli sforzi di aumento della fiscalità e dei canoni e considerando che esse hanno introdotto un'istanza contro il Land di cui fanno parte, appunto per insufficienza di risorse;

5. Constatando che nei Länder dell'Est, i trasferimenti che compensano la carenza delle risorse proprie raggiungono proporzioni più rilevanti rispetto ai Länder dell'Ovest, ma che queste sovvenzioni hanno tendenza a diminuire e dovranno essere compensate da un aumento delle risorse proprie, per ora ancora incerto;

6. Molto preoccupato dall'aumento del debito di numerose città che rischia di gravare sugli esercizi di bilancio degli anni avvenire, giacché molte di queste città e comuni non sono in grado di consolidare i loro conti prima di un periodo di almeno 4 o 5 anni, mentre la legge prevede questi consolidamenti entro due anni (così, in Renania-Palatinato, i deficit comunali accumulati raggiungono 1miliardo e 200 mila DM);

7. Persuaso che la situazione finanziaria degli enti locali tedeschi sia diventata critica e che sia opportuno conceder loro un margine di manovra finanziaria sufficiente affinché possano espletare i loro incarichi;

8. Preoccupato dagli effetti negativi che potrebbero avere sulle finanze locali dei progetti di riforma volti a ridurre l'imposta sul reddito, la riforma degli assegni familiari, un nuovo aumento degli oneri sociali, nonché delle imposte sul consumo energetico;

9. Nota che nel dicembre del 1998 i capi di governo dei Länder tedeschi hanno deciso di sottoporre a una regolamentazione critica la ripartizione dei compiti, degli introiti e delle spese a livello federale, comprendente tutti i flussi finanziari e riguardante ugualmente gli enti locali e le loro associazioni e di far partecipare gli enti locali ai lavori relativi alle finanze locali;

10. Raccomanda alle autorità federali tedesche di prevedere una riforma della fiscalità locale che preveda da un lato il ripristino di una fiscalità locale forte in applicazione dell'articolo 28, comma 2 della Costituzione, rafforzando in particolare le imposte locali che mantengono la facoltà per gli enti locali di fissare il tasso d'imposta e, dall'altro, una revisione delle disposizioni di trasferimento delle risorse per le spese obbligatorie degli enti locali connesse con l'applicazione delle leggi federali e dei Länder (vedi il punto B, di cui sopra);

11. Raccomanda, al riguardo, la creazione di una Commissione istituzionale che riunisca rappresentanti del Bundestag e del Bundesrat e i rappresentanti dei comuni, delle città e dei Lankreise, incaricata di fare il punto della situazione finanziaria degli enti locali, di proporre nuove misure di miglioramento e di valutare in permanenza questa situazione;

B. Per quanto riguarda l'articolo 9, comma 2 della CEAL3

1. Persuaso che la tendenza costante della Federazione (e dei Länder)di stabilire norme e regole ad un livello molto elevato anche per l'esecuzione dei compiti che sono di competenza dell'autonomia locale e quindi di togliere agli enti locali quasi ogni margine di valutazione propria porta ad una violazione dell'articolo 9, comma 2 della Carta europea dell'autonomia locale, vista l'assenza di un obbligo diretto di finanziamento della Federazione nei confronti degli enti locali;

2. Constatando che il considerevole aumento degli oneri sociali obbligatori degli enti locali non è sufficientemente compensato dai trasferimenti che essi ricevono dai Länder - che a loro volta ricevono dai trasferimenti dalla Federazione; (secondo la città di Monaco di Baviera, la compensazione ammonterebbe soltanto al 40 % e secondo l'associazione dei comuni bavaresi, al 50 %);

3. Pur ammettendo che a livello dei Landkreise bisogna anche tener conto della messa a disposizione in fatto di personale e/o di fabbricati, una messa a disposizione che non si applica invece alle città libere dei Kreise;

4. Constatando che alcuni Länder hanno introdotto il principio di connessione nella loro costituzione, in particolare il Baden-Württemberg, (articolo 71, comma 3 della Costituzione del Land) la Turingia (articolo 33 della Costituzione del Land), lo Schleswig Holstein (articolo 49, comma 2 della Costituzione del Land)e il Land di Brandeburgo (articolo 97, comma 3 della Costituzione del land) e che questa disposizione permette agli enti locali, all'occorrenza proponendo un'istanza giudiziale, di ricevere un'adeguata compensazione finanziaria per la messa in opera delle leggi del Land; il che però non risolve il problema dell'applicazione delle leggi federali;

5. Considerando peraltro che i Länder della Renania-Palatinato e dell'Assia non prevedono nessuna disposizione circa le regole di proporzionalità delle risorse rispetto agli incarichi delegati e che i Länder della Baviera e della Sassonia prevedono soltanto l'obbligo di prevedere dei mezzi senza nessun riferimento a una "adeguata" compensazione; lo stesso vale nei Länder della Bassa Sassonia e del Meclemburgo-Pomerania anteriore (Vorpommern), mentre disposizioni più favorevoli sono contenute nelle Costituzioni della Sassonia, della Sassonia-Anhalt e della Renania Settentrionale-Vestfalia;

6. Raccomanda a tutti i Länder di introdurre nella loro Costituzione delle disposizioni sul principio di connessione che si ispiri ai modelli del Baden-Württemberg, della Turingia, dello Schleswig Holstein e del Brandeburgo che prevedono espressamente una compensazione finanziaria "equivalente" o "adeguata" rispetto ai nuovi compiti delegati agli enti locali;

7. Stima tuttavia che l'instaurazione del principio di connessione non deve portare a una diminuzione dei trasferimenti di perequazione finanziaria verso i comuni più svantaggiati;

8. Raccomanda che la Commissione la cui costituzione è stata prevista al paragrafo A.10 di cui sopra esamini la possibilità di introdurre il principio di connessione anche a livello federale (come è stato previsto dall'Assemblea dei giuristi tedeschi nel 1996), nonché meccanismi di valutazione dei costi effettivi dovuti all'applicazione delle leggi federali su scala locale;

9. Invita il governo federale a considerare la possibilità di una partecipazione finanziaria della Federazione per le indennità sociali che richiedono un'armonizzazione nell'insieme del territorio, poiché gli enti locali e i Länder si fanno carico soltanto delle indennità complementari locali o regionali come è stato proposto dall'OCSE nel 1998 e dall'Unione delle Città e dei Comuni tedeschi;

C. Per quanto riguarda l'articolo 9.3 della CEAL4

1. Constatando che in linea di massima in Germania i comuni possono fissare l'importo della tassa professionale, delle due imposte fondiarie e delle piccole imposte locali ("Bagatellensteuer") quali l'imposta sugli spettacoli, l'imposta sulle seconde case e l'imposta sui cani;

2. Preoccupato dal fatto che la tendenza di questi ultimi anni, a seguito delle riforme concernenti la tassa professionale (parzialmente sostituita da una parte del 2,2 % dell'IVA) e il contributo che dev'essere versato al Land e alla Federazione per essere ridistribuito secondo criteri di perequazione (in media dal 20 al 30 % del prodotto della tassa professionale) ha portato a una notevole diminuzione delle imposte il cui tasso d'imposta può effettivamente venir fissato dagli enti locali;

3. Raccomanda di conseguenza alle autorità federali e dei Länder di rafforzare questa espressione dell'autonomia finanziaria, in particolare:

- evitando ogni altro pregiudizio al diritto dei comuni di fissare i tassi delle loro proprie imposte, in particolare se si tratta delle proposte di riforma della tassa professionale che potrebbe essere sostituita da quote di IVA;

- ripristinando, laddove il loro numero è stato drasticamente ridotto in Baviera, le piccole imposte locali sul tenore di vita, conformemente all'articolo 106, capoverso 6 della Costituzione federale che prevede che queste imposte siano di competenza dei comuni;

- introducendo, come lo permette l'articolo 106, comma 5 della Costituzione federale, la possibilità per gli enti locali di concedersi una fetta più grande dell'imposta sul reddito;

- rendendo possibile, con una modifica della Costituzione federale, l'introduzione di un'imposta locale a vantaggio dei Landkreise in modo da rimuovere la riserva espressa dalla Germania al momento della ratifica per quanto li riguarda, all'articolo 9, comma 3 della CEAL;

D. Rispetto all'articolo 9 della CEAL5

1. Considera che la Repubblica federale tedesca adempia abbastanza bene le esigenze di questo comma, in quanto le risorse proprie dei comuni provengono in ordine d'importanza dalla tassa professionale, da una parte di imposta sul reddito, dall'imposta sulla proprietà, dalla quota d'imposta sull'IVA e dalle imposte sul tenore di vita (perlomeno nella maggior parte dei Länder);

2 Stima di conseguenza che le risorse proprie degli enti locali tedeschi siano diversificate, in quanto alcune di esse sono stabili e altre flessibili rispetto allo sviluppo economico;

E. Rispetto all'articolo 9.5 della CEAL6

1. Constatando che la perequazione finanziaria fa parte integrante del federalismo tedesco, poiché la Costituzione federale prevede il dovere dello Stato di garantire parità di trattamento dei cittadini nel loro luogo di residenza;

2. Constatando che questo principio costituzionale è applicato a tutti i livelli, con vari meccanismi di perequazione finanziaria che si applicano su di un piano verticale tra la Federazione e i Länder, e tra i Länder ed i comuni, e su di un piano orizzontale tra i Länder e tra i comuni (questo però soltanto in alcuni Länder, quali ad esempio il Baden-Württemberg, la Renania Settentrionale-Vestfalia); la ripartizione delle imposte condivise tiene anche conto dei criteri di perequazione;

3. Constatando che questo sistema di perequazione si applica esaurientemente nell'ambito della solidarietà per l'unità tedesca e comincia a provocare delle critiche da parte:

- dell'OCSE che, nella sua relazione ha ritenuto che una perequazione che compensi le risorse fiscali fino a un massimo del 99 % fra i Länder, comporta la conseguenza di scoraggiare i Länder ricchi a fornire uno sforzo fiscale supplementare poiché servirebbe soltanto a trasferimenti verso altri Länder, e non incita i Länder meno prosperi a esaurire la loro capacità fiscale, poiché ne conseguirebbe una riduzione dei trasferimenti di cui usufruiscono;

- dei Länder che contribuiscono maggiormente (Baviera, Baden-Württemberg e Assia), i quali hanno introdotto un'istanza presso la Corte costituzionale;

4. Constata che i meccanismi verticali di perequazione finanziaria fra comuni - e che in alcuni Länder sono anche orizzontali - funzionano molto efficacemente, a partire da criteri connessi con la capacità finanziaria e con i bisogni reali dei comuni; il tasso di compensazione è più o meno rilevante: ad esempio, è dell'ordine del 100 % in Turingia, del 95 % nella Ren
ania Settentrionale-Vestfalia e del 90 % nel Baden-Württemberg; una caratteristica del sistema tedesco di perequazione consiste nel tener conto dei bisogni in fatto di impianti delle grandi città, cui viene attribuito un indice di bisogni finanziari pro capite che va fino al 140/160 % (riconoscimento del ruolo di città centrali che dispensano servizi a favore di altri comuni limitrofi);

5. Raccomanda alle autorità federali tedesche e dei Länder di agire in futuro, una volta che lo sforzo di solidarietà per l'unità tedesca si attenuerà, a favore di un miglior equilibrio fra, da un lato, gli imperativi della perequazione finanziaria e, dall'altro, gli interessi dei Länder e degli enti locali a beneficiare di un'autonomia finanziaria ragionevole;

F. Rispetto all'articolo 9, comma 6 della CEAL7

1. Constata con soddisfazione che in parecchi Länder il diritto di consultazione è previsto nelle rispettive costituzioni (Sassonia, articolo 84, paragrafo 2; Brandeburgo, articolo 97, paragrafo 4, Baden-Württemberg, articolo 71, paragrafo 4, Turingia, articolo 91, paragrafo 4);

2. Constata tuttavia con preoccupazione che le associazioni di enti locali si lamentano di non essere sempre consultate, non soltanto nei Länder in cui il diritto di consultazione non è iscritto nella Costituzione o previsto per legge; la Corte costituzionale ha perfino richiesto al Governo del Land della Bassa Sassonia di cooperare maggiormente con le associazioni rappresentative dei poteri locali;

3. Avendo preso nota del parere unanime dei rappresentanti delle associazioni federali di enti locali secondo cui la consultazione su scala federale è insufficiente, o in larga misura, persino inoperante, sebbene sia prevista dai regolamenti interni del governo e del Bundestag, tranne tuttavia in quello della seconda Camera federale;

4. Raccomanda ai Länder che non l'abbiano ancora fatto di introdurre il diritto di consultazione delle associazioni rappresentative degli enti locali, preferibilemnte nella Costituzione o perlomeno nella legge organica sugli enti locali, secondo il modello della Sassonia, del Brandeburgo e della Turingia;

5. Ritenendo che il diritto ad essere consultati vada anch'esso garantito a livello federale, dato che l'80 % delle leggi federali sono messe in opera dagli enti locali;

6. Raccomanda alle autorità federali di rafforzare il diritto di consultazione delle associazioni rappresentative degli enti locali, per legge o tramite l'introduzione di questo diritto nella Costituzione, circa le leggi che le riguardano o che esse devono mettere in opera;

G. Per quanto riguarda l'articolo 9.7 della CEAL8

1. Constata che i trasferimenti versati dai Länder agli enti locali - giacché la Federazione non versa sovvenzioni dirette alle autorità locali - sono in media dell'ordine del 40 %, e che questi trasferimenti sono più rilevanti nei cinque nuovi Länder (fino al 70 %) che ad Ovest;

2. Constata, peraltro, che su di un piano formale, il 75 % circa di questi trasferimenti sono versati sotto forma di dotazioni globali di cui gli enti locali possono diporre liberamente, mentre il resto è costituito da sovvenzioni specifiche che limitano l'autonomia finanziaria degli enti locali; è comunque precisato che nei cinque nuovi Länder il volume delle sovvenzionni specifiche assegnate per il finanziamento delle infrastrutture è molto più alto che ad Ovest;

3. Non può che constatare che in alcuni Länder si utilizza il sistema dei fondi speciali ("Sondertöpfe") utilizzati dai servizi amministrativi dei vari ministeri in alcuni settori, quali l'edilizia, lo sviluppo economico, l'educazione, e che in realtà hanno molti punti in comune con sovvenzioni specifiche di investimento per obiettivi che non corrispondono necessariamente a quelli prescelti dagli enti locali; così, ad esempio, nella Renania Settentrionale-Palatinato, esistono all'incirca 800 fondi speciali, in Baviera 240 e nel Baden-Württemberg 150; se si tiene conto di questi fondi speciali, le sovvenzioni specifiche in alcuni Länder superano le dotazioni globali, il che non è più compatibile con l'articolo 9.7 della CEAL;

4. Raccomanda ai Länder che praticano la politica dei fondi speciali in numero eccessivo di trasformarli, almeno per una parte di essi, in dotazioni globali per investimenti attribuiti agli enti locali, tenendo conto anche dei bisogni delle città piccole e dei comuni rurali;

H. Per quanto riguarda l'articolo 9, comma 8 della CEAL9

1. Constata che in Germania il ricorso ai prestiti è strettamente regolamentato e limitato al finanziamento di spese per investimenti, ed è inoltre - a seguito dei criteri fissati dal Trattato di Maastricht in previsione della moneta unica europea - inquadrato dal piano di stabilità; dato ciò, in media, gli enti locali tedeschi coprono soltanto il 3-4 % delle loro spese totali facendo ricorso al credito, una proporzione, questa, considerata particolarmente bassa;

2. Nota che le associazioni tedesche di enti locali si lamentano del massimale dell'indebitamento calcolato in base alla capacità finanziaria degli enti locali, cioè, in realtà, rispetto all'indice di reddito pro capite, il che equivale a prestare più che altro agli enti locali maggiormente prosperi;

3. Raccomanda alle autorità federali e dei Länder di rendere maggiormente flessibile la fissazione del massimale dei limiti di prestiti, in particolare in questo periodo di crisi delle finanze locali cui sono confrontati numerosi enti locali tedechi;

I. Per quanto riguarda l'articolo 11 della CEAL10

1. Pur constatando che dal punto di vista formale gli enti locali possono far ricorso ai poteri giudiziari:

- dei tribunali amministrativi in base alla legislazione;
- delle Corti costituzionali in base alle Costituzioni federale e dei Länder;

2. Visto però che alcune disposizioni sull'autonomia finanziaria sono formulate in modo tale da rendere improbabile la presa in considerazione degli interessi degli enti locali (cfr. paragrafo B.5 e 6 sopraccitato);

3. Raccomanda alle associazioni rappresentative degli enti locali tedeschi di consigliare ai comuni, alle città e ai Landkreise di prendere in considerazine anche la Carta europea dell'autonomia locale nei casi di ricorso introdotto presso organi giudiziari;

J. Invita le autorità federali e dei Länder a rispettare a tutti gli effetti le disposizioni della CEAL mettendo in opera le raccomandazioni di cui sopra;

K. Invita le delegazioni tedesche presso la Camera dei Poteri Locali e presso la Camera delle Regioni a tenere il Congresso strettamente informato dell'evoluzione della situazione dell'autonomia finanziaria locale nel loro Paese.

1 Discussa e approvata dalla Camera dei Poteri Locali il 16 giugno 1999, e adottata dalla Commissione Permanente il 17 giugno 1999 (ved. Doc. CPL (6) 3 riv. 2, progetto di Raccomandazione presentato dal Sig. J.C. Frécon, Relatore).

2 Gli enti locali hanno diritto, nel contesto della politica economica nazionale, a risorse proprie sufficienti di cui disporre liberamente nell'esercizio delle loro competenze.

3 Le risorse finanziarie degli enti locali devono essere proporzionali alle competenze previste dalla Costituzione o dalla legge.

4 Articolo 9.3: Almeno una parte delle risorse finanziarie degli enti locali deve provenire da canoni e da imposte locali di cui essi hanno il potere di fissare l'importo, entro i limiti della legge.

5 I sistemi finanziari su cui poggiano le risorse di cui dispongono gli enti locali devono essere di natura sufficientemente diversificata ed evolutiva da permetter loro di seguire, per quanto possibile all'atto pratico, l'evoluzione reale dei costi nell'esercizio delle loro competenze.

6 La protezione degli enti locali finanziariamente più deboli richiede l'instaurazione di procedure di perequazione finanziaria o provvedimenti equivalenti destinati a correggere gli effetti della ineguale ripartizione delle risorse potenziali di finanziamento come anche degli oneri che incombono loro. Tali procedure o misure non devono ridurre la libertà di opzione degli enti locali nel loro proprio settore di responsabilità

7 Gli enti locali devono essere adeguatamente consultati sulle modalità di assengazione ad essi delle risorse ridistribuite.

8 Per quanto possibile, le sovvenzioni concesse agli enti locali non devono essere destinate al finanziamento di progetti specifici. La concessione di sovvenzioni non deve recar pregiudizio alla libertà fondamentale della politica degli enti locali nel loro proprio settore di competenza.

9 Per poter finanziare le loro spese d'investimento, gli enti locali devono poter aver accesso, conformemente alla legge, al mercato nazionale dei capitali.

10 Tutela legale dell'autonomia locale: gli enti locali devono poter disporre del diritto di ricorso giurisdizionale per poter garantire il libero esercizio delle loro competenze ed il rispetto dei principi di autonomia enunciati nella Costituzione o nella legislazione interna.