19a SESSIONE

Strasburgo, 26-28 ottobre 2010

La riforma del Congresso: strutture e metodi di lavoro

Risoluzione 309 (2010)[1]

1. La democrazia locale e regionale e l’applicazione del principio di sussidiarietà sono le condizioni fondamentali per la costruzione di un’Europa vicina ai cittadini e basata sulla democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto.

2. Il Congresso ribadisce il ruolo indispensabile svolto dagli enti territoriali, a livello nazionale ed europeo, nell’applicazione di tali valori e nel monitoraggio, la promozione e lo sviluppo della democrazia locale e regionale. Il Congresso riafferma la propria volontà di continuare a contribuire all’azione del Consiglio d’Europa in quanto assemblea politica composta da eletti locali e regionali.

3. Il Congresso continuerà a vigilare affinché la sua missione costituisca una risposta coerente con l’evoluzione della politica europea e delle tendenze delle nostre società.

4. In tale spirito, il Congresso ha condotto una profonda riflessione sulla sua missione, il suo ruolo politico, il suo posto all’interno del Consiglio d’Europa e nel contesto europeo, le sue strutture e i suoi metodi di lavoro, in vista di una riforma che gli consenta di migliorare la propria efficacia, la propria trasparenza e la qualità del contributo fornito alle attività dell’Organizzazione.

5. Esprime soddisfazione per i progressi già compiuti, mediante l’adozione delle linee guida per l’osservazione elettorale e per la preparazione delle missioni e dei rapporti di monitoraggio, tappa importante del processo di riforma.

6. Il Congresso desidera inserire la propria riforma nell’ambito di quella avviata all’interno del Consiglio d’Europa dal suo segretario generale ThorbjørnJagland con il sostegno del Comitato dei Ministri, nel rispetto del proprio ruolo specifico e della propria identità.

7. Il Congresso esprime il suo sostegno al metodo di lavoro adottato, che consiste nel coinvolgere tutti i suoi membri, le delegazioni nazionali e le associazioni di poteri locali e regionali nelle varie fasi del processo di riforma. Queste procedure democratiche e trasparenti hanno consentito di avvalersi dell’esperienza dell’insieme di tali entità.

8. Pur disponendo ormai delle strutture e delle norme di procedura necessarie per svolgere la propria missione in modo maggiormente mirato, più efficace e più visibile, il Congresso intende seguire un’impostazione di costante adattamento e miglioramento, che gli consentirà di intensificare gli sforzi finalizzati all’attuazione dei valori fondamentali del Consiglio d’Europa, che sono la democrazia, lo stato di diritto e i diritti umani.


9. In considerazione di quanto precede, il Congresso decide:

9.1 Per quanto riguarda le proprie strutture:

a. la durata del mandato dei membri del Congresso è fissata a 4 anni.

b. le delegazioni devono eleggere un vice-presidente, oltre al presidente della delegazione.

c. il rinnovo dell’Ufficio di presidenza, delle presidenze e delle vice-presidenze delle commissioni avverrà ogni due anni;

d. almeno il 30 % dei membri titolari e il 30 % dei supplenti di ogni delegazione deve appartenere al sesso sottorappresentato. Tale disposizione dovrà entrare in vigore al momento del prossimo rinnovo generale delle delegazioni.

e. L’Ufficio di presidenza è l’organo esecutivo del Congresso e l’istanza politica incaricata di garantire la continuità delle attività del Congresso tra una sessione e l’altra. È pertanto responsabile delle relazioni esterne e delle questioni politiche del Congresso. I presidenti dei gruppi politici e delle commissioni ne sono membri d’ufficio, senza diritto di voto.

f. la Commissione permanente diventa Forum statutario:

i. il Forum è convocato dal Presidente, su decisione dell’Ufficio di presidenza e agisce a nome del Congresso;

ii. il Forum è composto dai presidenti di tutte le delegazioni nazionali e dai membri dell’Ufficio di presidenza. I presidenti delle delegazioni possono essere rappresentati ad personam dai loro vice-presidenti;

g. sono istituite tre commissioni:

i. una Commissione per il controllo del rispetto degli obblighi e impegni assunti dagli Stati firmatari della Carta europea dell’autonomia locale (CEAL) (denominata « Commissione di monitoraggio »), che sarà in particolare incaricata di garantire il controllo del rispetto della Carta europea dell’autonomia locale (CEAL), e di seguire le evoluzioni istituzionali a livello regionale in Europa, sulla base dei testi pertinenti adottati dal Congresso, di preparare dei rapporti sulla situazione della democrazia locale e regionale in Europa e di seguire le questioni specifiche connesse con la democrazia locale e regionale negli Stati membri;

ii. una Commissione per la governance, responsabile delle questioni derivanti dal mandato statutario del Congresso, quali la governance, le finanze pubbliche, la cooperazione transfrontaliera e interregionale, la democrazia elettronica, nonché la cooperazione con le istanze intergovernative;

iii. una Commissione sulle questioni di attualità, incaricata di trovare soluzioni rapide alle principali sfide che devono affrontare le nostre società e di preparare le attività riguardanti alcune questioni tematiche, quali la coesione sociale, l’educazione, la cultura e lo sviluppo sostenibile, sulla base dei valori fondamentali del Consiglio d’Europa;

h. Le commissioni, pur essendo composte da membri della Camera dei poteri locali e della Camera delle regioni, si riuniranno esclusivamente in sessione plenaria.

9.2  Per quanto concerne le attività e i documenti del Congresso:

a. I testi adottati dal Congresso saranno più concisi e avranno un contenuto maggiormente politico, e saranno oggetto di chiare e concrete procedure di verifica per valutarne i risultati.

 

b. Sarà conferita la priorità alle questioni legate alla missione del Congresso, quali la situazione della democrazia locale e regionale e l’osservazione elettorale.

9.3  Per quanto concerne il Regolamento del Congresso:

a. Il Regolamento del Congresso, riportato in allegato[2], è riveduto al fine di tenere conto di quanto precedentemente esposto.

9.4  Per quanto concerne la Carta del Congresso e la Risoluzione statutaria del Comitato dei Ministri:

a. Le modifiche apportate alla Carta e alla Risoluzione statutaria derivanti dalla riforma sono sottoposte all’adozione del Congresso, sotto forma di Raccomandazione XX(2010)al Comitato dei Ministri.

b. Le modifiche alla Carta entreranno in vigore dopo l’adozione da parte del Comitato dei Ministri e saranno debitamente inserite nel Regolamento interno.

10. Il Congresso decide di procedere a una revisione generale del Regolamento interno, al fine di semplificare, chiarificare, razionalizzare le procedure e i metodi di lavoro del Congresso, conformemente alle proposte dei relatori. Di conseguenza, il Congresso incarica l’Ufficio di presidenza di designare due co-relatori per procedere alla suddetta revisione generale e incarica altresì il Segretariato di presentare delle proposte all’Ufficio di presidenza, dopo l’adozione da parte del Comitato dei Ministri della Risoluzione statutaria riveduta e della Carta riveduta.

11. Il Congresso incarica il segretariato di mettere in atto gli elementi della riforma esposti nella Risoluzione 305 (2010) e nelle sue motivazioni CG(18)16, adottate dalla Commissione permanente il 18 giugno 2010, che potrebbero essere applicati senza emendamenti al Regolamento interno e di informare l’Ufficio di presidenza delle misure adottate.

12. Il Congresso adotta il Regolamento interno del Congresso e delle sue camere, quale riportato in allegato[3], che sostituisce il Regolamento interno del Congresso e delle sue due camere, adottato nel 2008.



[1] Discussa e adottata dal Congresso il 27 ottobre 2010, 2a seduta (vedi documento CG(19)5, relazione esplicativa) relatori:: H. Skard, Novegia (L, SOC) e G. Krug, Germania (R, SOC)).

[2] Gli allegati sono disponibili solo in francese e inglese

[3] Vedi nota 4