14a SESSIONE

SESSIONE AUTUNNALE
Strasburgo, 20 – 21 novembre 2008

La democrazia locale in Turchia

Raccomandazione 229 (2007) [1]

Il Congresso, vista una proposta del suo Ufficio di presidenza, riunito in seduta plenaria,

1. Riferendosi all’Articolo 2, comma 1.b della Risoluzione statutaria (2000) 1 relativa al Congresso, che stabilisce che uno degli obiettivi del Congresso è di “sottoporre al Comitato dei Ministri delle proposte al fine di promuovere la democrazia locale e regionale”;

2. Prende nota del rapporto sulla missione ricognitiva condotta dal Congresso in Turchia, dall’8 al 10 agosto 2007 (CG/BUR(14)29REV2) preparato da Anders KNAPE (Svezia, L, PPE/CD), Vicepresidente del Congresso,  da Hans Ulrich STÖCKLING (Svizzera, R, GILD), Vicepresidente del Congresso, e da Irina PEREVERZEVA (Federazione russa, L, SOC), Vicepresidente della Commissione istituzionale del Congresso;

3. Ringrazia le autorità, gli amministratori comunali turchi, l’associazione nazionale delle collettività locali e i rappresentanti delle organizzazioni non governative e della comunità internazionale del paese per le informazioni e i commenti forniti in occasione delle loro riunioni con la delegazione del Congresso;

4. Considerando che la Turchia ha ratificato la Carta europea dell’autonomia locale il 9 dicembre 1992, entrata in vigore il 1 aprile 1993;

5. Rileva i seguenti problemi nel funzionamento della democrazia locale in Turchia:

a. le autorità turche permettono un’interpretazione restrittiva della nozione di “identità turca”, che limita i diritti culturali e le libertà dei cittadini turchi che utilizzano lingue diverse dal turco;

b. i provvedimenti in materia di fornitura di servizi pubblici adottati nei confronti delle collettività locali che utilizzano lingue diverse dal turco non sono applicati in modo uniforme a tutte le lingue;

c. la Legge relativa ai comuni consente ai tribunali di perseguire in giudizio i consigli comunali e i sindaci e di revocarli qualora abbiano adottato delle decisioni “politiche”, sebbene l’articolo 3 comma 1 della Carta europea dell’autonomia locale preveda “il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolare e amministrare,.....sotto la loro responsabilità....una parte importante degli affari pubblici”;

d. la Turchia non ha firmato e ratificato né la Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze nazionali, né la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie;

6. Raccomanda alle autorità turche:

a. di permettere ai consigli comunali di utilizzare se del caso altre lingue a parte il turco nella prestazione dei servizi pubblici;

b. di rivedere la legge relativa ai comuni, per consentire ai sindaci e ai consigli comunali di prendere delle decisioni "politiche" senza temere che vengano avviati nei loro confronti dei procedimenti giudiziari;

c. di firmare e ratificare la Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze nazionali;

d. di firmare e ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie; 

7. Raccomanda al Comitato dei Ministri di trasmettere la presente raccomandazione alle autorità turche;

8. Raccomanda all’Assemblea parlamentare di prendere in considerazione le osservazioni e le raccomandazioni di cui sopra al momento dell’esame del rispetto degli impegni assunti dalla Turchia.



[1] Dibattuta e adottata dalla Commissione permanente dalla Camera dei poteri locali il 20 novembre 2007 e adottata dalla Commissione permanente dal Congresso il 21 novembre 2007  (ved. documento CPL(14)10REC, progetto di raccomandazione presentata da I. Pereverzeva, Federazione russa (L, SOC) a nome di A. Knape, Svezia (L, PPE/DC) e H.-U. Stöckling, Svizzera (R, GILD), relatori).