15a SESSIONE

SESSIONE AUTUNNALE
Strasburgo, 2 – 3 dicembre 2008

La democrazia locale in Belgio:
la mancata nomina di tre borgomastri da parte delle autorità fiamminghe

Raccomandazione 258 (2008)[1]

Il Congresso, vista la proposta della Camera dei poteri locali:

1.             Riferendosi all’articolo 2, comma 1.b. della Risoluzione statutaria (2000)1 relativa al Congresso, che stabilisce che uno degli obiettivi del Congresso è « di sottoporre al Comitato dei Ministri delle proposte, al fine di promuovere la democrazia locale e regionale », nonché all’articolo 2-3 della Risoluzione statutaria (2007)6 del Comitato dei Ministri;

2.             Prende nota del rapporto a seguito della missione di studio condotta dal Congresso in Belgio, in merito alla questione della mancata nomina di tre borgomastri da parte delle autorità regionali fiamminghe (13 e 14 maggio 2008, CPL(15)8REP), elaborato da Michel GUEGAN (Francia), membro della Commissione istituzionale della Camera dei poteri locali del Congresso e da Dobrica MILOVANOVIC (Serbia), membro supplente della Commissione istituzionale della Camera delle regioni del Congresso;

3.             Ringrazia le autorità governative e parlamentari, gli amministratori regionali e comunali belgi, le associazioni belghe di città e di comuni, i docenti universitari ed altri esperti per le informazioni fornite e i commenti espressi in occasione delle loro riunioni con i membri della delegazione;

4.             Considerando che il Belgio ha ratificato la Carta europea dell’autonomia locale il 24 agosto 2004, entrata in vigore il 1° dicembre 2004, e che il Paese ha apposto riserve all’articolo 3, comma 2, all’articolo 8, comma 2 e all’articolo 9, commi 2, 6 e 7;

5.             Considerando la Raccomandazione 131 (2003) sulla democrazia locale in Belgio, adottata dal Congresso;

6.         Nota che la missione investigativa che si è recata in Belgio ha evidenziato cinque inosservanze della Carta europea dell’autonomia locale, e cioè:

a.             La mancata nomina da parte delle autorità fiamminghe di tre borgomastri eletti entro termini ragionevoli comporta complicazioni nella gestione degli affari pubblici;

b.             Le leggi linguistiche belghe, quali interpretate e applicate dalle autorità fiamminghe nei cosiddetti comuni con facilitazioni linguistiche ("communes à facilités"), costituiscono un ostacolo per la partecipazione dei cittadini belgi francofoni alla vita politica locale. Tale situazione rappresenta una violazione dello spirito stesso del testo della Carta ratificata dal Belgio, e in particolare del comma 5 del Preambolo, che richiama un principio fondamentale della democrazia locale; 

c.             Il rifiuto da parte del Ministro dell’Interno fiammingo di nominare tre borgomastri, a titolo di sanzione, mentre non è stata avviata nessuna procedura disciplinare a loro carico, è ritenuto sproporzionato. Tale misura non rispetta l’articolo  8 comma 3 della Carta europea dell’autonomia locale;

d.             Il controllo esercitato dalle autorità fiamminghe sugli enti locali, in particolare attraverso la nomina governativa di sindaci che sono stati previamente eletti, è in contrasto con lo spirito generale della Carta e segnatamente, a parte il Preambolo, con gli articoli 4 e 8 del testo;

e.             La raccomandazione 131 (2003) adottata dal Congresso, che raccomandava in particolare alle autorità belghe di preferire il sistema dell’elezione dei borgomastri da parte del consiglio comunale o dei cittadini, rispetto al sistema della nomina da parte dell’esecutivo, non è stata ancora messa in atto, né dalla regione fiamminga, né dalla regione di Bruxelles-capitale.

7.         Raccomanda alle autorità belghe:

a.              di incoraggiare il ministro fiammingo dell’Interno a nominare senza indugi i tre borgomastri le cui liste sono state elette, per porre fine al disordine che ne deriva nella gestione degli affari pubblici;

b.             di riesaminare le leggi linguistiche, in particolare per quanto riguarda la loro applicazione nei comuni con facilitazioni "communes à facilités", per permettere in particolar modo l’uso delle due lingue, il francese e l’olandese, nelle sedute del consiglio comunale da parte dei consiglieri comunali, del borgomastro e degli assessori (échevins);

c.             di incoraggiare l’adozione del sistema dell’elezione dei borgomastri da parte del consiglio comunale o dei cittadini, fatto che permetterebbe di rendere meno rigido il controllo esercitato dalle autorità regionali sui comuni e di rispettare le relative disposizioni della Raccomandazione 131 (2003) del Congresso;

d.             di riesaminare le riserve apposte agli articoli 3 comma 2, 8 comma 2 e 9 commi 2, 6 e 7, al fine di impegnarsi a rispettare l’integralità del testo della Carta europea dell’autonomia locale;

8.         Raccomanda al Comitato dei Ministri di trasmettere la presente raccomandazione alle autorità belghe;

9.         Raccomanda all’Assemblea parlamentare, alla Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) e al Commissario per i diritti umani di prendere in considerazione le osservazioni e le raccomandazioni del presente testo nell’ambito della procedura di controllo del rispetto degli obblighi e impegni assunti dal Belgio.



[1] Dibattuta e approvata dalla Commissione permanente della Camera dei poteri locali il 2 dicembre 2008 e adottata dalla  Commissione permanente dal Congresso il 3 dicembre 2008 (ved. documento CPL(15)8REC, progetto di raccomandazione preparata da M. Guégan (Francia, L, NR) e D. Milanovic (Serbia, R, NR), relatori).