19a SESSIONE

Strasburgo, 26-28 ottobre 2010



La democrazia locale e regionale nella Federazione russa

Raccomandazione 297 (2010)[1]

1. Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, considerando:

a. l’Articolo 2, paragrafo 1.b della Risoluzione statutaria (2007)6 relativa al Congresso, che stabilisce che uno degli obiettivi del Congresso consiste nel “sottoporre proposte al Comitato dei Ministri, al fine di promuovere la democrazia locale e regionale”;

b. l’Articolo 2, paragrafo 3 della Risoluzione statutaria (2007)6 relativa al Congresso, che dispone che “Il Congresso elabora regolarmente dei rapporti, paese per paese, sulla situazione della democrazia locale e regionale in tutti gli Stati membri e negli Stati candidati all’adesione al Consiglio d’Europa e vigila, in particolare, affinché i principi contenuti nella Carta europea dell’autonomia locale siano attuati in maniera efficace”;

c. la Risoluzione 299 (2010) del Congresso, che stabilisce che il Congresso utilizzerà il quadro di riferimento del Consiglio d’Europa per la democrazia regionale nelle sue attività di monitoraggio;

d. la Raccomandazione 143 (2004) e la Risoluzione 171 (2004) sulla democrazia locale e regionale nella Federazione russa;

e. le motivazioni CG(19)11 del rapporto sulla situazione della democrazia locale e regionale nella Federazione russa, presentato da Christopher Newbury e Knud Andersen.

2. Notando che:

a. la Federazione russa ha aderito al Consiglio d’Europa il 28 febbraio 1996 e ha ratificato, il 5 maggio 1998, la Carta europea dell’autonomia locale (STE n° 122, qui di seguito, la Carta), entrata in vigore in Russia il 1° settembre 1998;

b. la Commissione istituzionale del Congresso ha incaricato Christopher Newbury (Regno Unito, L, PPE/DC) e Knud Andersen (Danimarca, R, GILD) di preparare e presentare, in qualità di relatori, un rapporto sulla democrazia locale e regionale nella Federazione russa;

c. i co-relatori hanno effettuato due visite ufficiali nella Federazione russa, rispettivamente il 16 e 17 dicembre 2009 e il 14 e 15 aprile 2010, accompagnati da Ruşen Keleş (Turchia), consulente e membro del Gruppo di esperti indipendenti.

3. Ringrazia le autorità governative, la delegazione russa presso il Congresso e il suo Segretariato, il Consiglio della Federazione, il Congresso nazionale dei comuni, gli amministratori comunali della Federazione russa, il Club degli esperti europei, gli universitari e i rappresentanti delle organizzazioni non governative del paese per le informazioni fornite e le osservazioni formulate durante e dopo le riunioni con i membri della delegazione.

4. Prende atto dei passi avanti già compiuti dal Governo russo nel campo delle riforme legislative fino al 2003 e riconosce i progressi realizzati, in cooperazione con le associazioni di enti locali, in vista dell’applicazione della nuova legislazione sull’autonomia locale e le nuove strutture che ne derivano, dell’ammodernamento dei meccanismi di governance locale e regionale nella Federazione russa e della formazione del personale delle amministrazioni locali e degli amministratori locali, per metterli in grado di esercitare adeguatamente le loro nuove funzioni.

5. Il Congresso raccomanda al Comitato dei Ministri di invitare le autorità russe a:

a. abrogare le recenti modifiche dell’articolo 74 della Legge 131-FZ relative alla revoca dei sindaci, per garantire che questi ultimi possano esercitare liberamente il loro mandato senza timori di ingerenze, né di pressioni politiche da parte dei consigli comunali o dei governatori;

b. elaborare un quadro giuridico per regolamentare la creazione e il funzionamento dei raggruppamenti di comuni, conformemente  ai principi della Carta;

c. migliorare la legislazione, al fine di garantire che gli enti locali non siano sottoposti a un controllo eccessivo da parte delle autorità di livello superiore;

d. consultare il Congresso e la Commissione di Venezia prima di finalizzare qualsiasi testo legislativo che possa autorizzare i parlamenti nazionali a votare leggi suscettibili di essere in contraddizione con la Carta europea dell’autonomia locale;

e.  ripristinare le elezioni dirette per i governatori delle regioni, al fine di ritrovare il livello di democrazia regionale in vigore nella Federazione russa prima del 2004;

f. facilitare la registrazione per i nuovi partiti politici a livello locale e regionale, consentendo a gruppi di candidati locali o regionali di presentarsi alle elezioni senza avere l’obbligo di dimostrare che il loro partito conta un numero particolarmente elevato di aderenti;

g. adottare misure destinate a evitare il ricorso a liste chiuse per le elezioni comunali e regionali;

h. adottare misure destinate a garantire che i candidati indipendenti possano presentarsi a tutte le elezioni locali e regionali;

i. permettere alle ONG nazionali di osservare liberamente lo svolgimento delle elezioni locali e regionali, ivi comprese le operazioni di spoglio;

j. proseguire la messa in opera delle misure proposte nella Raccomandazione 1897 (2010) dell’Assemblea parlamentare, relativa al rispetto della libertà dei media, ossia fare in modo che i giornalisti possano svolgere il loro lavoro senza pericoli per la loro sicurezza e che la libertà di espressione e un sano dibattito politico siano incoraggiati a livello locale e regionale;

k. continuare a migliorare la ripartizione delle competenze tra le autorità federali, regionali e locali e adottare le disposizioni necessarie per ridurre il numero e il campo d’applicazione delle competenze condivise;

l. fornire agli enti locali le risorse finanziarie appropriate, o autorizzarle a riscuotere tributi, come previsto dalla Carta, in modo da consentire loro di adempiere alle loro responsabilità relativamente all’erogazione dei servizi pubblici;

m. vigilare affinché le località rurali ricevano le risorse finanziarie corrispondenti alle loro responsabilità, per evitare di obbligarle a trasferire le loro competenze a delle autorità di livello superiore;


n. migliorare i dispositivi di perequazione per gli enti locali e le località rurali, al fine di garantire una ripartizione più equa delle risorse;

o. proseguire e accelerare il trasferimento di beni dallo Stato agli enti locali e permettere loro di ottenere delle risorse finanziarie mediante tasse fondiarie pertinenti;

p. vigilare affinché gli enti locali siano consultati per tutte le questioni che li riguardano direttamente, mediante tutti i mezzi disponibili, conformemente all’articolo 4 (6) della Carta;

q. vigilare affinché le fusioni di enti locali possano avvenire unicamente dopo che le assemblee elette interessate siano state debitamente consultate;

r. attuare le misure esistenti e adottare nuovi provvedimenti per sradicare la corruzione a livello locale, quali, ad esempio, l’obbligo di indire delle gare di appalto;

s. adottare le misure necessarie per firmare e ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Carta europea dell’autonomia locale relativo al diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (STCE n° 207), al fine di estendere la partecipazione dei cittadini nel processo di governance locale;

t. estendere e rafforzare i programmi e gli organismi di formazione del personale amministrativo e degli amministratori locali e regionali, al fine di migliorare l’efficacia dei servizi pubblici erogati a questi livelli.



[1] Discussa e approvata dalla Camera dei poteri locali il 26 ottobre 2010 e adottata dal Congresso il 28 ottobre 2010, 3a seduta (vedi documento CG(19)11, relazione esplicativa, relatori: K. Andersen, Danimarca (R, GILD), C. Newbury, Regno Unito (L, PPE/DC)).