14a SESSIONE PLENARIA
Strasburgo, il 30 maggio – 1 giugno 2007

L’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie

Raccomandazione 222 (2007)[1]

1. Il Congresso ha da tempo riconosciuto la stretta relazione tra lingua e cultura e la necessità di sostenere e difendere le lingue regionali o minoritarie. Tale convincimento lo ha condotto a elaborare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

2. Dall’entrata in vigore della Carta, il Comitato di Esperti che ne controlla la messa in opera ha continuato ad estendere la propria esperienza in questo campo e la Carta è oggi considerata uno strumento giuridico fondamentale per la tutela delle lingue regionali o minoritarie su tutto il continente europeo.

3. Malgrado si registri un costante aumento del numero di Stati Parti contraenti della Carta, il Congresso si preoccupa del fatto che altri Stati non l’abbiano ancora ratificata: alcuni di essi, che pur si erano impegnati a ratificarla nel quadro degli impegni assunti al momento dell’adesione al Consiglio d’Europa, non l’hanno invece tuttora fatto. Altri Stati hanno firmato la Carta alcuni anni fa, ma non sembrano avere compiuto alcun passo avanti sulla via della ratifica. 

4. Un’analisi dei rapporti del Comitato di Esperti sull’insegnamento delle lingue, ha  evidenziato l’interesse, per le autorità della pubblica istruzione, di elaborare una descrizione dettagliata dei loro modelli pedagogici utilizzati per l’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie; ha inoltre posto in rilievo la necessità di dimostrare maggiore coerenza nella presa in considerazione e nell’applicazione della Carta e di adottare nuovi provvedimenti per consolidare e sviluppare l’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie nelle loro regioni, continuando in tal modo a progredire verso la creazione di uno spazio europeo nel quale l’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie sarà proposto in modo sistematico e coerente.

5. Il Congresso è d’altra parte convinto che gli Stati membri del Consiglio d’Europa potrebbero utilmente applicare all’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie il Quadro comune europeo di riferimento messo a punto dal Consiglio d’Europa.

6. Considerando che i principi enunciati nella Carta sono importanti per tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, e non unicamente per quelli che hanno a tutt’oggi ratificato il testo, il Congresso raccomanda quindi al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa di sollecitare i governi:

a. a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, se non lo avessero ancora fatto;

b. per quanto concerne i modelli pedagogici,

i  ad invitare le autorità competenti a elaborare una descrizione dei livelli di ratifica rispetto agli eventuali modelli pedagogici, con il numero di ore di insegnamento delle e nelle lingue regionali o minoritarie e infine l’indicazione della popolazione cui è rivolto tale insegnamento (tutti gli allievi delle aree interessate dalle lingue regionali o minoritarie, oppure soltanto i locutori di tali lingue);

ii ad accertarsi che l’insegnamento delle o nelle lingue regionali o minoritarie fornisca le basi necessarie per la loro effettiva trasmissione;

iii a coinvolgere le famiglie nella trasmissione delle lingue regionali o minoritarie, in particolare prima dell’educazione pre-scolastica;

iv a vigilare affinché il sistema educativo garantisca la continuità dell’insegnamento nelle lingue regionali o minoritarie;

v ad accertarsi che l’insegnamento nelle lingue regionali o minoritarie sia disponibile in modo generalizzato in tutti i territori in cui tali lingue sono parlate correntemente;

vi a offrire un insegnamento nelle lingue regionali o minoritarie o di tali lingue nei territori in cui sono sempre state tradizionalmente utilizzate;

vii a stabilire che il numero minimo di allievi necessario per aprire una classe di una lingua regionale o minoritaria sia inferiore a quello necessario per formare una classe nella lingua ufficiale;

viii a insegnare le lingue regionali o minoritarie in quanto materie di insegnamento scolastico;

ix a garantire la disponibilità dei modelli scelti per l’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie;

x a garantire l’offerta continua dell’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie a livello pre-scolastico, primario e secondario;

xi a garantire alle scuole e agli allievi i mezzi necessari per tenere conto della diversità di attitudini linguistiche tra gli allievi già locutori di una lingua regionale o minoritaria e quelli che la imparano come seconda lingua.

Gli Stati che ratificano la Carta ai livelli i e ii della Carta dovrebbero:

xii garantire ai locutori di una lingua regionale o minoritaria residenti in un territorio in cui tale lingua viene utilizzata come lingua di istruzione la possibilità di seguire un insegnamento in tale lingua a una distanza ragionevole dal loro domicilio;

xiii fare in modo che venga impartito a tutti gli allievi di un territorio in cui è parlata una lingua regionale o minoritaria un insegnamento di base in tale lingua;

c. per quanto concerne gli obiettivi e il materiale didattico,

i a utilizzare il Quadro comune europeo di riferimento (CEFR) per descrivere gli obiettivi pedagogici in materia di lingue regionali o minoritarie;

ii a fornire un materiale didattico di qualità in quantità sufficiente per l’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie, basato sul Quadro comune europeo di riferimento;

d. per quanto concerne la formazione dei docenti,

i a prevedere per l’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie un numero sufficiente di docenti con competenze adeguate in tali lingue e qualificati per l’insegnamento in un contesto plurilingue;

ii a fornire ai docenti una formazione iniziale di qualità, finalizzata a garantirne la preparazione pedagogica necessaria per impartire un insegnamento di qualità in un contesto plurilingue e a perfezionare la loro padronanza delle lingue regionali o minoritarie;

iii a prevedere una formazione continua dei docenti, basata sull’aggiornamento delle conoscenze e delle competenze pedogogiche necessarie per impartire un insegnamento di qualità in un contesto plurilingue;

iv a prevedere una formazione continua dei docenti, affinché possano migliorare la loro padronanza delle lingue regionali o minoritarie;

v a utilizzare il Quadro comune europeo di riferimento per descrivere le competenze linguistiche richieste ai docenti che insegnano nelle lingue regionali o minoritarie;

vi a garantire che vengano assunti per l’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie unicamente dei docenti debitamente qualificati;

e. per quanto concerne i servizi dell’ispettorato scolastico

i  a predisporre un organo di controllo composto da ispettori scolastici con una conoscenza approfondita delle lingue regionali o minoritarie e delle esigenze di un insegnamento di qualità in un ambito plurilingue, per monitorare l’insegnamento delle e nelle lingue regionali o minoritarie;

ii a incaricare tale organo di pubblicare dei rapporti periodici sulla qualità e i risultati dell’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie;

f. per quanto concerne la situazione giuridica:

i  a garantire ai genitori il diritto di scegliere per i figli un insegnamento in una lingua regionale o minoritaria (materia di insegnamento e lingua in cui viene impartito l’insegnamento) nell’area in cui viene parlata tale lingua, precisando il numero minimo di allievi richiesti per organizzare tale insegnamento;

ii  a definire delle norme minime per le lezioni impartite nelle lingue regionali o minoritarie, e il numero minimo di ore di lezione;

iii a garantire la continuità dell’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie durante tutta la scuola dell’obbligo;

iv  a garantire una chiara ripartizione delle responsabilità per quanto riguarda l‘insegnamento delle lingue regionali o minoritarie tra le autorità centrali, regionali e locali. 



[1] Discussa e approvata dalla Camera delle regioni il 30 maggio 2007, ed adotta dal Congresso il primo giugno 2007, 3° seduta (ved. documento CPR(14)3REC, progetto di raccomandazione presentato da A. J. Mulder (Paesi Bassi, R, SOC) e A. Temsamani (Belgio, R, SOC), relatori).