Raccomandazione 43 (1998)1 su l'autonomia territoriale e le minoranze nazionali

Il Congresso,

Considerando la Dichiarazione sul federalismo, sul regionalismo, sull'autonomia locale e sulle minoranze, approvata a Cividale del Friuli il 26 ottobre 1997;

Considerando la Risoluzione 52 (1997) su "Federalismo, regionalismo, autonomia locale e minoranze", adottata durante la sua quarta sessione;

Considerando che l'applicazione del principio di sussidiarietà può contribuire opportunamente a risolvere il problema della tutela delle minoranze nazionali;

Raccomanda al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa di adottare una raccomandazione, per gli Stati membri, basandosi sul progetto allegato al presente documento.

ALLEGATO

PROGETTO PRELIMINARE DI RACCOMANDAZIONE
DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI
SULL'AUTONOMIA TERRITORIALE E LE MINORANZE NAZIONALI

Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'Articolo 15b dello Statuto del Consiglio d'Europa;

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa consiste nel realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri per tutelare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune;

Ribadendo i principi contenuti nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie e la Convenzione quadro sulla tutela delle minoranze nazionali che rappresentano un approccio generale del problema;

Considerando che la protezione delle minoranze nazionali - intese in quanto minoranze storiche dell'Europa - rientra nel campo dei diritti dell'uomo;

Persuaso che l'applicazione del principio di sussidiarietà, nella misura in cui la decisione spetta al livello più vicino ai cittadini, può contribuire utilmente a risolvere il problema della tutela delle minoranze nazionali;

Considerando che il principio di sussidiarietà vien posto in essere con il riconoscimento e con l'istituzione dell'autonomia territoriale, sia essa locale o regionale;

Dato che il concetto di autonomia territoriale non implica necessariamente che le competenze attribuite a un determinato livello di governo - locale o regionale - siano uniformi ma che nell'ambito dello stesso livello di autonomia, delle competenze diverse possono essere attribuite alle collettività a seconda delle necessità economiche, geografiche, storiche, sociali, culturali e linguistiche;

Asserendo che il riferimento al principio di sussidiarietà per contribuire a risolvere il problema delle minoranze nazionali non intacca l'unità dello Stato, bensì deve costituire un'occasione per rinsaldare la coesione e la solidarietà all'interno di detto Stato, prendendo però in considerazione le sempre maggiori interdipendenze riscontrabili in seno alle popolazioni nazionali e alla popolazione europea;

Vista la Raccomandazione 43 (1998) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa (CPLRE);

RACCOMANDA

A. Agli Stati membri nei quali le suddivisioni amministrative statali siano già fissate, qualora in una determinata collettività i membri di una minoranza rappresentino una parte cospicua della popolazione, tale da giustificare una protezione specifica,

a) di evitare di modificare i limiti geografici della collettività in questione nell'intento di cambiare la composizione della popolazione a scapito della minoranza;

b) di esaminare la possibilità di una fusione o di incoraggiare l'associazione di collettività per poter realizzare un raggruppamento dei membri della minoranza nazionale che giustifichi una protezione specifica;

c) di attribuire alle collettività in questione competenze ampliate, definite per legge, in tutti i settori che permettano di garantire una tutela dei membri della minoranza, in particolare in campo linguistico, educativo e culturale;

d) di riconoscere la legittimità di regole giuridiche specifiche nei territori abitati da minoranze, per quanto riguarda determinati settori in cui si manifesta la loro specificità;

e) di riconoscere il diritto di queste collettività ad associarsi con altre collettività - negli Stati vicini - aventi le stesse caratteristiche;

f) di riconoscere a queste collettività la competenza di decidere dell'utilizzazione delle lingue regionali o minoritarie nei loro organi eletti e nella loro amministrazione nei rapporti coi cittadini, come anche di adottare, conformemente all'Articolo 10.2 g) della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, forme tradizionali ed esatte della toponimia nelle lingue regionali o minoritarie, eventualmente abbinandole alla denominazione nella lingua ufficiale (o nelle lingue ufficiali);

g) di prevedere nel sistema di finanze locali delle risorse e/o dei trasferimenti che permettano a queste collettività di fronteggiare le crescenti responsabilità specifiche, derivanti dalla presenza di membri di una minoranza nazionale;

h) di attribuire alle collettività territoriali la competenza di attuare meccanismi di mediazione e di collaborazione che favoriscano l'intesa fra maggioranza e minoranze;

i) di prevedere una garanzia di adeguata rappresentanza ai membri di una minoranza nell'ambito di organismi elettivi degli enti territoriali, come anche nell'ambito degli organi che rappresentano queste collettività a livello dello Stato federale o nazionale;

B. Agli Stati membri che prevedono di modificare il sistema di suddivisione amministrativa e in particolare di creare un livello regionale nei territori in cui le minoranze nazionali rappresentano una parte rilevante della popolazione, di prendere disposizioni supplementari oltre a quelle menzionate al punto A, da (a) a (i) sopraccitato:

affinché

a) sia garantita la creazione di collettività territoriali che evitino la dispersione dei membri di una minoranza nazionale e permettano di proteggerli efficacemente, a meno che altre considerazioni di natura economica, sociale o geografica, debitamente motivate, vi si oppongano;

b) siano conferiti alle collettività territoriali - locali o regionali - poteri idonei a permettere un'adeguata tutela delle minoranze;

c) siano consultate le popolazioni interessate sui limiti geografici delle collettività in questione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 della Carta europea dell'autonomia locale;

d) si faccia in modo che, se delle collettività regionali sono già create, esse possano anche esercitare competenze rilevanti nel settore dello sviluppo regionale che utilizzi pienamente le potenzialità conferite loro dalla storia, dalla tradizione e dal pluriculturalismo.

1 Discussa e adottata dal Congresso il 27 maggio 1998, seconda seduta (ved. doc. CG(5) 11, progetto di Raccomandazione presentato dai Sig.ri Martini e Öhman, Co-Relatori).