18 a SESSIONE

Strasburgo, 17-19 marzo 2010

Il ruolo degli enti locali e regionali nell’implementazione dei diritti umani

Risoluzione 296 (2010)[1]

1. Il Consiglio d’Europa è l’organizzazione paneuropea di riferimento per la protezione e la promozione dei diritti dell’uomo, della democrazia e dello stato di diritto.

2. Per quanto l’applicazione degli impegni sottoscritti dagli Stati membri in questi settori spetti in primo luogo al settore intergovernativo, anche le autorità locali e regionali europee, conformemente al principio di sussidiarietà, hanno un ruolo essenziale da svolgere per mettere in opera nella vita quotidiana i valori fondamentali della democrazia e dei diritti dell’uomo.

3. La tutela e la promozione dei diritti umani è una responsabilità condivisa tra i vari livelli di governo all’interno di ogni Stato membro del Consiglio d’Europa. Gli enti locali e regionali, che consentono una più stretta relazione tra i cittadini e i loro rappresentanti eletti, si trovano in una posizione privilegiata per analizzare la situazione in materia di rispetto dei diritti dell’uomo, individuare i problemi che si pongono e porre in essere soluzioni efficaci.

4. Il Congresso sottolinea che occorre incoraggiare e rendere effettivi i diritti umani sul territorio, nelle regioni, nelle città e nei quartieri, il più vicino possibile alla vita quotidiana dei cittadini. La struttura del Consiglio d’Europa, composto da tre pilastri distinti, ma complementari, ovverosia il Comitato dei Ministri, l’Assemblea parlamentare e il Congresso dei poteri locali e regionali, rappresenta un impareggiabile passo avanti per la democrazia locale e regionale, consentendo un approccio multilivello ai diritti umani.

5. Le competenze e le responsabilità delle collettività territoriali sono sempre più diversificate e complesse. Esse adottano infatti decisioni di portata individuale o più generale, in particolare in materia di istruzione, alloggio, sanità, ambiente, mantenimento dell’ordine pubblico, riguardanti, direttamente o indirettamente, i diritti umani e che possono determinarne e influenzarne il godimento da parte dei cittadini.

6. In tale contesto, il Congresso, in quanto assemblea politica che riunisce i rappresentanti eletti locali e regionali europei, può fornire un contributo particolarmente significativo allo scambio di informazioni e di esperienze e all’individuazione delle buone prassi in materia di diritti umani. Dal momento che non esiste un modello standard per garantire l’applicazione dei diritti umani a livello locale o regionale, il Congresso potrebbe creare in un primo tempo una raccolta di metodi disponibili, che potrebbero essere adattati ai contesti locali.


7. Il Congresso costituisce inoltre il forum adeguato per sensibilizzare i responsabili politici e i funzionari locali e regionali sulle questioni connesse ai diritti dell’uomo. Il miglior mezzo per stimolare le autorità locali e regionali ad assumere responsabilità in materia di rispetto dei diritti umani risiede anzitutto in una formazione sistematica dei responsabili politici e nella diffusione di informazioni affidabili presso i cittadini circa i loro diritti (in particolare rivolte ai gruppi più vulnerabili).

8. Il Congresso invita le autorità locali e regionali a creare strutture o procedure appropriate per procedere a un effettivo monitoraggio della situazione dei diritti umani e per trovare soluzioni qualora i diritti fondamentali non fossero pienamente rispettati, in particolare per quanto riguarda l’erogazione dei servizi pubblici.

9. In considerazione di quanto precede, e riferendosi altresì alla sua dichiarazione congiunta con il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa e l’Associazione svedese delle autorità locali e delle regioni (SALAR), adottata il 6 ottobre 2008, il Congresso invita i poteri locali e regionali:

a. ad agire nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati;

b. a partecipare all’elaborazione nazionale di indicatori che consentano di misurare il livello di realizzazione dei diritti umani nelle realtà locali e regionali e a fornire il loro contributo alla redazione di piani nazionali destinati a garantire e promuovere i diritti dell’uomo. Sulla base dei problemi e delle soluzioni individuate nel corso di tali misure di pianificazione, le autorità locali e regionali saranno in grado di analizzare regolarmente la situazione dei diritti umani a livello locale e, se necessario, di riferire le questioni al governo centrale;

c. a promuovere l’istituzione a livello locale di meccanismi indipendenti di ricorso, quali ad esempio l’istituto decentrato, accessibile e indipendente del mediatore, destinati a esaminare presunte violazioni dei diritti degli individui;

d. a favorire la formazione degli amministratori eletti e dei funzionari locali nel campo dei diritti umani, in modo che possano individuare e trattare le questioni legate ai diritti dell’uomo nell’ambito delle loro attività;

e. a promuovere meccanismi di consultazione, destinati a permettere a tutti gli attori della vita pubblica locale di scambiare informazioni sulla situazione dei diritti umani e di trovare risposte concertate ai problemi che si pongono;

f. a garantire pari accesso ai servizi pubblici a tutti i residenti, cittadini e non cittadini, senza discriminazione nei confronti di nessuno, accertandosi che siano preservati i diritti sociali;

g. nei casi di privatizzazione dell’istruzione, della sanità o dei servizi sociali, a introdurre un sistema di maggiore responsabilizzazione delle amministrazioni e un controllo della qualità dei servizi forniti;

h. a esaminare i bilanci locali nella prospettiva dei diritti umani, al fine di accordare loro tutta l’attenzione necessaria quando occorre definire delle priorità tra differenti  bisogni.

10. Il Congresso incarica la propria Commissione istituzionale di valutare sistematicamente la situazione dei diritti umani nel corso delle sue visite di monitoraggio dell’applicazione della Carta europea dell’autonomia locale. Chiede inoltre alle altre commissioni del Congresso di prendere in considerazione la dimensione dei diritti umani nel quadro delle loro rispettive attività.

11. Il Congresso incarica inoltre la propria Commissione istituzionale di elaborare una relazione, ogni cinque anni, sulla situazione dei diritti umani a livello locale e regionale in ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.



[1] Discussa e adottata del Congresso il 18 marzo 2010, 1a seduta (vedi documento CG(18)6, relazione esplicativa, relatore: L. O MOLIN, Svezia (L, PPE/CD)).