19a SESSIONE

Strasburgo, 26-28 ottobre 2010

Il paesaggio: una nuova dimensione dell’azione pubblica territoriale

Risoluzione 312 (2010)[1]

1. Il paesaggio svolge un ruolo importante nelle relazioni quotidiane delle popolazioni con il loro ambiente circostante, che vivano in aree urbane, peri-urbane o rurali. È una delle componenti più vitali del patrimonio naturale, culturale e collettivo delle nostre società e contribuisce potentemente al consolidamento dell’identità europea.

2. Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa considera il paesaggio un tema politico sensibile e di interesse generale. Il paesaggio contribuisce infatti in modo essenziale al benessere delle popolazioni e alla qualità della vita e rappresenta un fattore di attrattività sociale ed economica dei territori.

3. La Convenzione europea del paesaggio, elaborata inizialmente dal Congresso, rappresenta lo strumento più importate dell’azione pubblica riguardante il paesaggio. Ha conferito un nuovo senso alla nozione di paesaggio, includendovi i paesaggi quotidiani e ordinari. Ne ha formalizzato il riconoscimento politico e ha inaugurato una nuova dimensione dell’azione pubblica territoriale, invitando a una gestione democratica del paesaggio.

4. Il Congresso ricorda che, sebbene l’attenzione paesaggistica si imponga a tutti i livelli di governo,  agli enti territoriali spetta un ruolo centrale nell’applicazione concreta della Convenzione. L’evoluzione dei paesaggi dipende infatti essenzialmente dalle politiche territoriali e dalla partecipazione delle popolazioni all’elaborazione del loro ambiente di vita e alla conservazione di un paesaggio di qualità.

5. Il paesaggio è stato notevolmente modificato nel corso degli ultimi decenni, sia per effetto di interventi individuali, che collettivi. In futuro, nuove trasformazioni saranno generate dagli impatti del cambiamento climatico. Il Congresso si preoccupa della continua accelerazione di tale processo e delle risposte troppo spesso standardizzate che, pur corrispondendo emblematicamente all’era della mondializzazione, provocano nondimeno una banalizzazione dei paesaggi.


6. Tali trasformazioni non devono tuttavia essere considerate come un sistematico degrado dei paesaggi. Al riguardo, il Congresso ricorda che non occorre stabilire norme e raccomandazioni applicabili sull’insieme del territorio europeo a tutti i paesaggi, bensì rispettarne la diversità e vigilare affinché non favoriscano l’esclusione e la segregazione. Il paesaggio deve inoltre essere esaminato in quanto risorsa e fattore e motore dello sviluppo territoriale.

7. Il Congresso ritiene che il paesaggio rispecchi quei valori fondamentali che non si riferiscono soltanto a funzioni prettamente estetiche e che costituisca un bene comune. La sua tutela, la sua valorizzazione e la sua gestione richiedono un approccio olistico e multidisciplinare e, di conseguenza, pratiche rinnovate e inedite in numerosi settori di competenza degli enti territoriali e in particolare nelle decisioni in materia di assetto territoriale, urbanistica e infrastrutture.

8. Dopo l’apertura alla firma della Convenzione europea del paesaggio, numerosi enti locali e regionali europei hanno attuato politiche e interventi nel settore paesaggistico spesso stimolanti, innovativi ed efficaci. Il Congresso si compiace della diversità di tali iniziative, che servono da esempio per altre collettività europee.

9. Ricorda pertanto che l’azione pubblica territoriale in materia di paesaggio non deve essere condizionata dalla firma della Convenzione da parte degli Stati, ma che la condivisione delle conoscenze e gli scambi di esperienze sono essenziali per un’applicazione efficace. 

10. Al riguardo, e come lo aveva raccomandato fin dall’entrata in vigore della Convenzione europea del paesaggio, esprime soddisfazione per la creazione della rete europea degli enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione (RECEP). Le attività della rete RECEP, come pure quelle di altre associazioni che riuniscono soggetti della società civile o centri di ricerca e università operanti nel settore del paesaggio, contribuiscono in modo positivo alla promozione della Convenzione e alla sua applicazione concreta.

11. Allo scopo di adempiere al meglio alle loro responsabilità in materia di paesaggio, e di ottimizzare le loro attività e divulgare le competenze e le buone prassi, gli enti locali e regionali hanno il dovere di rafforzare la loro cooperazione. Tali scambi di informazioni rappresentano infatti un’opportunità di fare conoscere le buone pratiche, le riflessioni e le sperimentazioni. Possono inoltre contribuire a una migliore formazione in questo settore degli amministratori e dei funzionari dell’amministrazione territoriale.

12. Il Congresso ricorda inoltre l’esistenza del Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa, assegnato agli enti locali e regionali e ai loro consorzi in riconoscimento dell’attuazione esemplare di politiche o di misure finalizzate alla salvaguardia, la gestione e/o la pianificazione sostenibile dei loro paesaggi. Tale premio rappresenta altresì un’opportunità per diffondere le conoscenze sull’azione territoriale in materia di paesaggio.

13. In considerazione di quanto precede, e al fine di consentire loro di assumere le loro responsabilità previste dalla Convenzione europea del paesaggio, in applicazione del principio di sussidiarietà, il Congresso invita le autorità locali e regionali degli Stati membri del Consiglio d’Europa a:

a. considerare il paesaggio come un bene comune, di competenza della responsabilità individuale e collettiva e attuare una politica paesaggistica democratica orientata al benessere dei cittadini e non solo alla tutela degli ambienti naturali;

b. rendere il paesaggio, e il suo riconoscimento, la sua tutela e la sua valorizzazione un elemento centrale delle politiche settoriali, al fine di fornire risposte sostenibili e durature alle sfide cruciali derivanti dalle trasformazioni del territorio;

c. accrescere la consapevolezza in ambito sociale e politico dell’importanza del paesaggio per lo sviluppo sostenibile e per l’identità dei territori;


d. applicare più in particolare le raccomandazioni contenute nella Convenzione europea del paesaggio riguardanti le popolazioni, favorendo la loro più ampia e attiva partecipazione alle iniziative che favoriscono una loro migliore conoscenza dei luoghi, nonché alle discussioni sulle evoluzioni future possibili e auspicabili del territorio e alle decisioni riguardanti il loro ambiente di vita;

e. scambiare informazioni sulle pratiche innovative e sull’integrazione delle disposizioni relative al paesaggio nei vari quadri giuridici, al fine di favorire la conoscenza e l’applicazione della Convenzione;

f. aderire e partecipare attivamente alle attività delle associazioni che si adoperano per favorire lo sviluppo delle politiche paesaggistiche;

g. presentare la loro candidatura al Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa, indetto ogni due anni.

14. Il Congresso chiede inoltre alla rete RECEP di proporre attività atte a consentire agli enti locali e regionali del maggior numero possibile di Stati membri del Consiglio d’Europa di fornire il loro contributo per un’effettiva applicazione della Convenzione europea del paesaggio.



[1] Discussa e adottata dal Congresso il 27 ottobre 2010, 2a seduta (vedi documento CG(19)14, relazione esplicativa, relatori: Devrim CUKUR, Turchia (R, SOC) e Inger LINGE, Svezia (R, PPE/DC)).