Raccomandazione 70 (1999)1 sui diritti locali /statuti particolari
Il Congresso,
Avendo considerato:
La necessità che venga riconosciuta a certi territori una legislazione speciale che possa costituire un'espressione della loro storia, della loro situazione geografica, della loro cultura, dei loro propri interessi;
La necessità di avvicinare maggiormente i processi decisionali pubblici alle esigenze di certi gruppi di cittadini;
La necessità di tener conto delle particolarità storiche, culturali e linguistiche di certi territori;
La crescente dipendenza delle popolazioni dalle prestazioni dello Stato;
La necessità di adattare le suddette prestazioni alle particolarità delle popolazioni interessate nel modo più chiaro e semplice possibile;
Le difficoltà che possono incontrare le norme del diritto comune quando occorre garantire che si tenga conto in modo effettivo di tali situazioni particolari;
Considerando che:
In certe condizioni, degli statuti particolari possono garantire una protezione adeguata delle culture regionali e minoritarie;
Tali statuti, istituiti in modo specifico per una determinata parte del territorio di uno Stato, possono integrarsi nelle forme classiche (federale, regionale, unitaria) dell'organizzazione territoriale degli Stati;
Nei sistemi di suddivisione amministrativa è possibile prevedere l'istituzione di enti territoriali comprendenti i membri delle minoranze, il che consentirebbe una protezione maggiormente efficace per queste ultime;
Il riconoscimento di statuti particolari rappresenta una risposta appropriata degli Stati all'esistenza di situazioni culturali, linguistiche, storiche e geografiche specifiche su una parte del loro territorio;
La concessione di statuti particolari costituisce un mezzo per evitare, da un lato, che la diversità culturale esistente in seno ad uno Stato venga considerata una minaccia per lo stesso, e, dall'altro lato, che lo Stato venga visto come una minaccia da parte di ogni minoranza che si trova a vivere sul suo territorio;
L'esistenza di statuti particolari che sottointendono delle necessità specifiche rispetto ai valori presi in considerazione può essere coerente con i regimi di diritto comune e può condurre a un'integrazione superiore a quella prodotta dai sistemi unitari uniformi o simmetrici;
Tali regimi di autonomia territoriale particolare, laddove esistono, restano compatibili con l'unità dello Stato e possono inoltre contribuire a mantenerlo nella sua integrità territoriale;
L'esistenza di una legislazione locale o di diritti particolari non è contraria al principio di uguaglianza quando corrisponde alla presa in considerazione di una situazione particolare e di differenze che devono venir rispettate;
Il processo di integrazione europea ha posto in evidenza la necessità di controbilanciare il movimento di uniformazione legislativa con una miglior presa in considerazione delle situazioni particolari vissute da certe popolazioni;
L'esistenza di forme diverse di statuti particolari presenti in numerosi Stati europei ha dimostrato che è possibile e realizzabile sul piano pratico gestire normativamente la differenza in seno ad uno Stato senza pregiudicare l'unità del diritto e la sua coerenza;
Gli statuti particolari o i diritti locali, che prendono la forma di regole consuetudinarie o di tradizioni non scritte, comportano spesso delle qualità di consenso, di flessibilità e di adattamento al contesto locale che si dovrebbe evitare al massimo di compromettere quando si rinnova il diritto;
Constatando che una armonizzazione legislativa a livello europeo può essere ancora necessaria, in special modo nei settori legati alla vita degli affari e alla mobilità delle persone e che le questioni maggiormente collegate a dei contesti particolari (segnatamente, il settore educativo, culturale e linguistico, la tutela dell'ambiente naturale o storico, la pianificazione del territorio, le attività sociali ed associative e l'organizzazione della vita e della democrazia locale) possono essere disciplinate da regimi giuridici che variano da un luogo all'altro, purché rimangano conformi ad un certo numero di principi generali;
Rammentando i seguenti testi adottati dal Congresso e da altri organi del Consiglio d'Europa:
- la Raccomandazione 43 (1998) del CPLRE in materia di autonomia territoriale e di minoranze nazionali;
- la Dichiarazione finale della Conferenza di Cividale del 26 ottobre 1996 su "Federalismo, regionalismo, autonomia locale e minoranze", nella quale viene evidenziato come l'autonomia territoriale che dovrebbe venir riconosciuta alle minoranze non deve necessariamente essere conforme all'autonomia accordata agli enti territoriali dello Stato, ma può e deve comportare delle competenze, segnatamente culturali e linguistiche, più estese, come pure i mezzi per il loro finanziamento;
- la Raccomandazione 1201 (1993) dell'Assemblea parlamentare che propone che nelle regioni in cui costituiscono la maggioranza le persone appartenenti ad una minoranza nazionale godano del diritto di disporre di amministrazioni locali autonome adeguate, oppure di uno statuto speciale corrispondente alla situazione storica e territoriale specifica e conforme alla legislazione nazionale dello Stato;
Richiama l'attenzione dei governi nazionali e delle altre autorità competenti sullo studio recente in materia di diritti locali/statuti particolari del Congresso (CG/GT/CIV (5) 3), che:
da un alto, presenta delle alternative per una migliore presa in considerazione di certe specificità locali e regionali;
dall'altro lato, fornisce una base di riflessione su soluzioni possibili ai crescenti conflitti etnici o culturali che si manifestano attualmente in Europa;
Invita il Comitato dei Ministri e i Governi degli Stati membri del Consiglio d'Europa ad esaminare la possibilità di ricorrere maggiormente al Congresso -eventualmente in collaborazione con la Commissione europea della democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) - per l'elaborazione di pareri e di proposte circa la messa in opera o la tutela e la valorizzazione di diritti locali o statuti speciali che si prefiggono lo scopo di ricercare delle soluzioni ai conflitti attualmente in corso in Europa.
1 Discussa e adottata dalla Commissione permanente il 23 novembre 1999 (ved. Doc. CG(6)16), progetto di raccomandazione presentato dal Sig. J. Guinand, Relatore.