Risoluzione 146 (2002)1 sul progetto di Carta europea dell’autonomia regionale

Il Congresso,

1. Riferendosi:

a. alla Raccomandazione 34 (97) sul progetto di Carta europea dell’autonomia regionale, che ha adottato il 5 giugno 1997 ;

b. alla Raccomandazione 1349 (1997) del 7 novembre 1997 dell’Assemblea parlamentare nella quale quest’ultima esprime il suo sostegno alla carta;

c. alla relazione del 3 aprile 2002 del suo relatore, il Sig. Peter Rabe (Germania) che fa il punto sulle discussioni in corso relative al progetto di Carta europea dell’autonomia regionale;

2. Approvando il Parere del 13 dicembre 2000 del Comitato delle Regioni dell’Unione europea, favorevole al progetto di una carta europea dell’autonomia regionale che rivesta la forma di una convenzione;

3. Avendo preso conoscenza della dichiarazione della Conferenza dei presidenti delle regioni dotate di competenze legislative del 16 ottobre 2001 relativa al futuro del federalismo nell’Europa ampliata;

4. Sottolinea:

a. che i provvedimenti adottati negli Stati membri per sviluppare maggiormente l’autonomia locale e regionale poggiano segnatamente sulle iniziative del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea volte a consolidare il principio di sussidiarietà e che a tal riguardo occorre riferirsi al rafforzamento del principio di sussidiarietà raccomandato nel Trattato di Maastricht del 1992 ;

b. che, inoltre, nella strutturazione futura dell’integrazione europea, occorrerebbe fare assurgere a valori universali i principi fondamentali di flessibilità, efficacia, trasparenza e responsabilità nell’esercizio dei compiti pubblici, come pure la necessità di essere vicini ai cittadini nell’attuazione concreta della suddivisione dei compiti tra i vari livelli di governo e di amministrazione;

c. che lo sviluppo dell’autonomia locale e regionale negli Stati membri del Consiglio d’Europa ha registrato grandi progressi dal 1997 e si dichiara soddisfatto in particolare delle adesioni e delle ratifiche che sono da allora intervenute in merito alla Carta europea dell’autonomia locale;

d. che, per quanto riguarda l’esecuzione dei compiti e delle competenze pubbliche nelle condizioni quadro dell’integrazione paneuropea, è stata fatta una più netta ripartizione dei compiti tra il livello centrale, regionale e locale, il che rafforza in particolare l’importanza degli enti locali e regionali;

e. che, per tale motivo, gli Stati membri del Consiglio d’Europa nella loro quasi totalità registrano dei progressi per quanto riguarda il rafforzamento delle istanze dell’autonomia regionale, che portano ad un potenziamento del contributo fornito dalle istanze decisionali regionali alle decisioni nazionali ed europee;

f. che nei vari Stati tali progressi hanno trovato applicazione secondo delle modalità certo diverse da un caso all’altro, ma spesso tanto a livello dei fondamenti del diritto costituzionale, che della legislazione ordinaria;

g. che lo sviluppo delle strutture amministrative dell’autonomia locale e regionale sprona nel contempo la partecipazione della popolazione ai processi democratici di prese di posizione e contribuisce in tal modo al rafforzamento di strutture autonome democratiche;

5. Ricorda :

a. che grazie al monitoraggio regolare dei progressi della democrazia locale e regionale nei suoi attuali 44 Stati membri, il Consiglio d’Europa fornisce un contributo notevole all’analisi e alla valutazione delle evoluzioni pratiche e giuridiche nel campo dell’autonomia locale e regionale;

b. che il Consiglio d’Europa è per questo tanto più in grado di trasporre tali esperienze di autonomia locale e regionale, nel rispetto delle preoccupazioni e degli interessi propri ai vari Stati, in principi, linee guida e norme giuridiche di applicazione universale, tenendo debito conto degli interessi di tutti gli Stati membri;

c. che, da tale punto di vista, riveste un’importanza particolare il fatto di poter fissare quanto prima dei principi fondamentali giuridicamente vincolanti per l’attuazione dell’autonomia regionale, che pongano in risalto i vantaggi incontestabili dell’autonomia regionale per tutti i paesi e vigilino affinché sia preservata la flessibilità necessaria per potersi adattare alle particolarità dei vari Stati;

6. Approva al riguardo la proposta del Comitato dei Ministri di sottoporre ad un esame approfondito il progetto di Carta europea dell’autonomia regionale del Congresso, viste le sue incidenze sul futuro dell’autonomia regionale in Europa;

7. Riconosce in particolare la significativa importanza dei lavori condotti dal CDLR dal 1998 al dicembre 2001 nel quadro dell’esame del progetto di Carta europea dell’autonomia regionale e che hanno permesso di conseguire i seguenti risultati rilevanti:

a. definizioni chiare e precise delle varie forme di autonomia regionale riscontrate negli Stati membri del Consiglio d’Europa che consentono di delineare 6 modelli tipo;

b. messa in risalto degli elementi essenziali di uno strumento giuridico riuniti in 16 moduli;

c. classifica dei paesi secondo il livello di sviluppo dell’autonomia regionale in categorie corrispondenti ai succitati modelli da 1 a 6, per cui si dispone di una perfetta trasparenza per quanto riguarda l’attuazione pratica, la natura giuridica, la portata, l’incisività e gli effetti dell’autonomia regionale;

8. Esprime soddisfazione per le decisioni del Comitato dei Ministri del 6 marzo 2002, che hanno evidenziato la necessità che la Conferenza europea dei Ministri responsabili per le collettività locali e regionali, prevista nel giugno 2002, prenda una decisione politica al riguardo;

9. Ritiene, visti i lavori del CDLR e del Comitato dei Ministri:

a. che i modelli da 1 a 4 rivestono una particolare importanza per lo sviluppo ulteriore dell’autonomia regionale in Europa;

b. che la diversità delle forme assunte nei vari paesi dall’autonomia regionale richiede di per sé uno strumento giuridico sull’autonomia regionale che consenta una certa flessibilità nella sua applicazione;

c. che gli elementi essenziali di uno strumento giuridico relativo all’autonomia regionale, come viene proposto nel progetto di Carta del Congresso del 1997, corrispondono in grandissima parte agli elementi essenziali dell’autonomia regionale che sono stati evidenziati nei lavori del CDLR ;

10. E’ nondimeno convinto:

a. che l’adozione del progetto di Carta dell’autonomia regionale sotto la forma di una convenzione sarebbe conforme alla richiesta che aveva formulato il Congresso nel 1994 nella sua Risoluzione 8, mirante ad elaborare una carta dell’autonomia regionale secondo il modello della Carta europea dell’autonomia locale, la quale è stata adottata sotto la forma giuridica di una convenzione;

b. che tale forma giuridica lascia gli Stati completamente liberi di firmare e di ratificare la convenzione, oppure, tenendo conto delle loro particolari strutture regionali, di preferire le normative nazionali al di fuori del quadro giuridico europeo;

c. che la forma giuridica di una convenzione offre nondimeno la necessaria flessibilità giuridica per tener conto delle rispettive peculiarità nazionali, anche nell’ipotesi dell’adozione di un quadro giuridico europeo unico, come lo attesta in particolare la possibilità di formulare delle riserve su certe disposizioni del progetto di convenzione;

d. che, al contrario, una raccomandazione del Consiglio d’Europa, che deve invece essere adottata all’unanimità, porterebbe ad un’intesa sul più piccolo denominatore comune, il che non sarebbe in conformità con la dinamica del processo di regionalizzazione in Europa;

11. Considera necessario, in tali condizioni, che gli Stati membri del Consiglio d’Europa riconoscano chiaramente l’importanza e gli elementi fondamentali dell’autonomia regionale, prendendo come base il progetto di una Carta europea dell’autonomia regionale, adottato dal Congresso nel 1997 e, di conseguenza: 

a. ribadisce la propria Raccomandazione n° 34 del 5 giugno 1997 relativa alla futura adozione del progetto di carta sotto la forma giuridica di una convenzione,

b. ritiene che il Consiglio d’Europa avrà il tempo di prendere definitivamente una decisione, in base alle informazioni particolareggiate che verranno fornite nel frattempo e in ogni caso entro la prossima sessione plenaria del Congresso nel 2003;

12. Invita pertanto tutti i membri del Congresso ad adottare le seguenti misure prima della prossima conferenza ministeriale prevista il 27 e 28 giugno 2002 a Helsinki:

a. informare i ministri competenti responsabili per le questioni locali e regionali dei loro rispettivi Stati membri dell’unanime auspicio espresso dal Congresso, con l’appoggio dell’Assemblea parlamentare, di adottare il progetto di Carta europea dell’autonomia regionale in forma di convenzione del Consiglio d’Europa ed invitarli a prendere posizione quando rappresenteranno il loro paese alla suddetta Conferenza e

b. informare i rappresentanti dei Parlamenti degli Stati membri presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa della posizione del Congresso e sollecitare il loro sostegno;

13. Incarica il proprio Presidente:

a. di trasmettere la presente Risoluzione al Presidente della 13a conferenza dei Ministri europei responsabili delle collettività locali e regionali, che si riunirà ad Helsinki dal 27 al 28 giugno 2002 perché venga distribuita alle delegazioni invitate in quanto contributo del Congresso alla Conferenza;

b. di difendere tale posizione del Congresso nell’ambito della sua partecipazione alla Conferenza ministeriale ad Helsinki;

c. di informare l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa della posizione del Congresso prima della conferenza ministeriale di Helsinki e di sollecitarne il sostegno;

d. di informare il Congresso, alla sua mini sessione di autunno 2002 in merito ai risultati della conferenza ministeriale e alle sue conseguenze per l’ulteriore sviluppo del progetto di Carta europea dell’autonomia regionale.

1 Discussa e approvata dalla Camera delle regioni il 5 giugno 2002 e adottata dalla Commissione Permanente del Congresso il 6 giugno 2002 (ved. Doc. CPR (9) 6, progetto di resoluzione presentato dal Sig. Rabe, relatore)