Raccomandazione 116 (2002)1 sulla democrazia regionale in Ungheria

Il Congresso, esaminata una proposta della Camera delle Regioni,

1. Ricordando :

a. l’articolo 2, paragrafo 3 della Risoluzione statutaria del Comitato dei Ministri (2000)1 relativa al CPLRE che incarica il Congresso di preparare regolarmente dei rapporti, paese per paese, sulla situazione della democrazia locale e regionale negli Stati membri e nei paesi candidati all’adesione al Consiglio d’Europa;

b. le proprie Risoluzioni 31 (1996), 58 (1997) e 106 (2000) che fissano i principi da seguire per la preparazione dei suddetti rapporti;

2. Ricordando il Colloquio sulla regionalizzazione in Ungheria, organizzato a Budapest l’8 e 9 maggio 2001 in cooperazione con il Ministero dell’Interno della Repubblica ungherese;

3. Visto il rapporto sulla situazione della democrazia regionale in Ungheria, preparato dal Sig. Jan Olbrycht  (Polonia, R), Relatore, Presidente della Commissione istituzionale della Camera delle Regioni, a seguito di due visite ufficiali del Relatore in Ungheria, effettuate nel maggio del 2001 e nel marzo del 2002 e con l’assistenza del Prof. Massimo Balducci, Firenze, e del Prof. Hans Otto Jorgensen, Copenhagen, e del Segretariato;

4. Ringraziando le autorità ungheresi e in particolare il Ministro dell’Interno della Repubblica ungherese della loro assistenza nell’organizzazione delle visite della delegazione del CPLRE in Ungheria;

5. Esprimendo soddisfazione per la ratifica da parte dell’Ungheria della Carta europea dell’autonomia locale (21 marzo 1994) e segnatamente per il ritiro, l’8 marzo 2002 della dichiarazione relativa all’articolo 13 della Carta fatta al momento della ratifica della Carta da parte dell’Ungheria;

6. Dichiarandosi soddisfatto per la ratifica da parte dell’Ungheria della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (21 marzo1994), della Carta europea sulle lingue regionali o minoritarie (26 aprile 1995) e della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (25 settembre 1995);

7. Esprimendo ugualmente soddisfazione per i notevoli progressi in materia di democrazia locale in Ungheria;

8. Convinto che la costituzione di un livello di amministrazione regionale posto tra le autorità centrali e quelle locali e composto di responsabili eletti democraticamente consente una migliore applicazione del principio di sussidiarietà e una gestione effettiva degli interessi dei cittadini;

9. Avendo preso nota che la regionalizzazione del paese è stata prevista nei programmi del Governo;

10. Rammaricandosi che l’attuale sistema molto complesso della pubblica amministrazione e delle collettività territoriali in Ungheria non soddisfi completamente le esigenze della democrazia regionale in base al principio di sussidiarietà considerato come uno dei principi fondamentali da rispettare;

11. Avendo preso nota ugualmente delle difficoltà che permangono nel trovare, in seno alla classe politica ungherese, un consenso sulle modalità concrete dell’applicazione delle riforme regionali;

12. Rivolge le seguenti raccomandazioni alle autorità parlamentari e governative ungheresi:

13. Tenendo conto del carattere complesso delle strutture dell’amministrazione territoriale attuale e delle nuove esigenze, soprattutto nel campo dello sviluppo regionale derivanti dalla futura adesione all’Unione europea, è necessario prevedere una riforma profonda e globale dell’amministrazione territoriale dell’Ungheria;

14. La suddetta riforma dovrebbe essere studiata in un contesto politico il più ampio possibile, integrando nelle considerazioni tutti i livelli e tutte le strutture amministrative e politiche esistenti a livello dei comuni, delle città con statuto specifico, delle contee e delle regioni con sviluppo territoriale;

15. L’impostazione della riforma amministrativa dovrebbe essere imperniata su un consenso politico il più ampio possibile, visto che certe decisioni indispensabili per una riforma efficace ed operativa renderanno necessaria la modifica di certe disposizioni legislative vigenti per le quali, in certi casi, è necessaria la maggioranza dei due terzi al Parlamento nazionale;

16. Una revisione delle attuali strutture rende indispensabile chiarificare la ripartizione delle responsabilità e dei compiti tra lo Stato, le strutture regionali, le città e i comuni e definire su quali basi determinare le competenze da affidare al livello regionale;

17. Esprimere una chiara opinione a favore dell’istituzione di un unico livello regionale e creare in tale prospettiva delle regioni che soddisfino le esigenze della società democratica e dello sviluppo economico, dotandole di competenze proprie, di organi eletti autonomi, di risorse finanziarie proprie e sufficienti secondo i criteri delineati nel progetto di Carta europea dell’autonomia regionale;

18. Tener conto, al momento dell’istituzione delle regioni, delle aspirazioni della popolazione ad una rappresentanza eletta direttamente, ad un’identità regionale, ad un’amministrazione efficace, ad una struttura istituzionale chiara, trasparente e democratica con reale competenza decisionale e finanziamento appropriato, in particolare per la gestione dello sviluppo regionale;

19. Procedere ad una chiara definizione della ripartizione delle competenze dei poteri pubblici tra il livello comunale, le città con statuto specifico, il livello regionale e lo Stato, ispirandosi alla Carta europea dell’autonomia locale e al progetto di Carta europea dell’autonomia regionale;

20. Definire, a seconda delle competenze accordate alle autorità regionali, il numero di regioni che dovranno venir istituite, tenendo conto dei principi di efficacia e di gestione razionale, delle esigenze dello sviluppo socio-economico regionale, delle tradizioni e delle evoluzioni relative alle identità regionali, procedendo, ove se ne ravvisi la necessità, ai necessari raggruppamenti territoriali;

21. Scegliere uno dei livelli esistenti della pubblica amministrazione per la creazione delle strutture regionali democraticamente operative, ossia il livello delle contee oppure quello delle regioni con sviluppo territoriale:

a. nel primo caso, ossia a livello delle contee, sarebbe necessario:

i. dotare le attuali strutture di una reale competenza di autogestione e dei mezzi finanziari appropriati;

ii. rivederne il numero e razionalizzarne la struttura mediante un raggruppamento e una fusione di un certo numero di strutture tra di loro;

iii. definire chiaramente le relazioni tra lo Stato, le regioni, le città e i comuni, come pure le strutture di controllo, tenendo conto dei principi di autonomia, di sussidiarietà, di trasparenza, di complementarità e di solidarietà;

iv. procedere ad una politica di ampia devoluzione delle competenze da parte dello Stato a favore di queste nuove contee, soprattutto nel campo dello sviluppo regionale;

v. rivedere e ridurre le strutture deconcentrate dei ministeri e degli enti statali e trasferirne i compiti alle amministrazioni autonome delle regioni;

vi. reintegrare le città con statuto specifico nelle contee ed attribuire ad alcune di loro la funzione di sede delle istituzioni regionali;

b. nel secondo caso, ossia a livello delle regioni con sviluppo territoriale, sarebbe necessario:

i. dotare le regioni con sviluppo territoriale di strutture con potere deliberativo ed esecutivo, elette direttamente dalla popolazione, al fine di conferire loro una legittimità di rappresentanza democratica, renderle finanziariamente ed amministrativamente autonome e trasferire al loro livello le competenze per la gestione amministrativa pubblica attualmente esercitate dallo Stato o dai suoi uffici regionali;

ii. rivedere il posto e il ruolo delle contee;

iii. ridefinire le relazioni tra le regioni e il livello comunale;

iv. rivedere ugualmente, nella prospettiva della loro riduzione e della loro integrazione nelle regioni, il numero e lo statuto delle città con statuto di contea e rivedere in modo chiaro le funzioni delle micro regioni, in quanto quadro di cooperazione intercomunale e la loro funzione in quanto unità di assistenza amministrativa e statistica; 

v. affidare le risorse di bilancio proprie a tale livello per garantirne il funzionamento e la gestione democratica ed autonoma;

vi. prevedere un sistema di perequazione nazionale dei mezzi di bilancio per equilibrare i divari in materia di sviluppo regionale dovuti agli svantaggi geografici, demografici, economici, storici o politici;

22. Procedere rapidamente alle riforme indispensabili per rafforzare la democrazia regionale in Ungheria, adattare l’autonomia locale alle nuove esigenze derivanti dalla razionalizzazione delle strutture dell’amministrazione territoriale e dotare in tal modo l’Ungheria di un livello regionale forte, efficace e basato sui principi dell’autonomia amministrativa e della legittimità democratica.
1 Discussa e adottata dalla Camera delle regioni il 4 giugno 2002 e adottata dalla Commissione Permanente del Congresso il 6 giugno 2002, (ved. doc. CPR (9) 2, progetto di raccomandazione presentato dal Sig. Olbrycht, relatore)