Raccomandazione 63 (1999)1 sulla democrazia locale nella repubblica di San Marino

Il Congresso,

vista la proposta della Camera dei Poteri locali,

1. Avendo preso conoscenza della Relazione elaborata dal Sig. MANUECO ALONSO a conclusione della visita che ha effettuato a San Marino il 25 e 26 febbraio 1999, in compagnia di due esperti indipendenti e di un membro del Segretariato;

2. Esprime alle autorità di San Marino, a tutti i livelli di competenza, i propri ringraziamenti per l'accoglienza che hanno riservato al Relatore e per lo spirito di apertura, di dialogo e di cooperazione che hanno dimostrato nei suoi confronti;

3. Rende omaggio a questa antica Repubblica e ai suoi cittadini che hanno saputo mantenere attraverso i secoli le loro libere istituzioni e le libertà fondamentali;

4. Riconosce le specificità della Repubblica legate alla sua storia, alla natura del Diritto, alla superficie ridotta del suo territorio e ai pochi abitanti;

5. Ricorda in particolare la possibilità di cui dispongono i cittadini di presentare direttamente, in maniera collettiva od individuale, delle petizioni al Consiglio Grande e Generale (Parlamento) per il tramite dell'istituzione detta dell'Arengo;

6. Sottolinea che la Legge del 24 febbraio 1994 n° 22 sulle nove Giunte di Castello (organo collegiale locale eletto dai cittadini e presieduto da un Capitano, cioè la persona in testa alla lista vincente) rappresenta una tappa fondamentale nell'evoluzione istituzionale della democrazia locale a San Marino.

Constata che

1. Nonostante le recenti riforme, la Repubblica di San Marino resta tuttora uno Stato unitario fortemente centralizzato;

2. Le Giunte di Castello presiedute dai Capitani sono organi che godono di autonomia locale limitata nel senso politico del termine e che, in particolare:

- non sono entità dotate di personalità giuridica abilitate ad adottare degli autentici atti amministrativi;

- non dispongono di reali poteri decisionali, né di specifiche competenze in campi di azione specifici, ma dispongono soltanto di un relativo margine di intervento negli affari pubblici, prevalentemente indirizzato a delle funzioni di consultazione e di gestione operativa dei servizi pubblici;

- intervengono a titolo puramente consultivo nel processo amministrativo, tramite la stesura di rapporti o la formulazione di "pareri" in varie aree, per esempio in materia di insediamenti di stabilimenti industriali e di imprese commerciali, di vari impianti, mentre il potere decisionale che resta alle istituzioni centrali dello Stato potrebbe essere condizionato dai "pareri" di cui sopra;

- i loro "pareri" sono obbligatori in qualche settore e sono vincolanti in altri settori di loro specifica competenza;

- trasmettono le domande dei cittadini all'organo centrale competente, dispongono del diritto di iniziativa nel campo legislativo e possono proporre l'organizzazione di referendum;

- non dispongono di un patrimonio immobiliare proprio, né di fiscalità autonoma; tuttavia le risorse finanziarie loro destinate sono gestite in maniera autonoma, mentre altre risorse di maggiore consistenza sono impegnate sulla base delle indicazioni delle Giunte attraverso i servizi centrali dello Stato;

- non hanno un proprio personale e i loro membri percepiscono un gettone di presenza;

- non dispongono di mezzi giuridici di ricorso giudiziale-amministrativo contro gli atti e le decisioni delle istituzioni centrali suscettibili di recare loro pregiudizio, o contro le decisioni che non tengono conto dei loro pareri;

3. In pratica, l'attività riguardante l'organizzazione e la gestione degli affari pubblici è svolta nella sua quasi totalità dalle istituzioni centrali (Consiglio Grande e Generale) (Parlamento) e Congresso di Stato (governo), che prendono le decisioni inerenti alla vita della comunità (come lo dimostra l'esempio del piano centrale di utilizzo dei suoli per l'insieme del territorio di San Marino);

4. Non viene concesso a degli stranieri, che da tempo hanno stabilito la loro residenza principale sul territorio della Repubblica, il diritto di voto attivo e passivo a livello locale.

Ritiene

1. Che il bilancio delle riforme introdotte nel 1994 con la Legge sulle Giunte di Castello è globalmente positivo, malgrado i limiti individuati all'interno del sistema;

2. In modo particolare, che l'attuale organizzazione di San Marino si discosta sensibilmente dall'autonomia locale quale è definita nella Carta europea dell'autonomia locale (CEAL), o quale viene applicata negli altri paesi europei;

3. Che la superficie ridotta dello Stato di San Marino e il numero limitato dei suoi abitanti non possono costituire un ostacolo all'attuazione del principio dell'autonomia locale, che richiede l'esistenza di strutture democratiche locali autonome, qualunque sia la dimensione o la forma degli Stati;

4. Che non pare esistano ostacoli di natura costituzionale o politica allo sviluppo e al rafforzamento di un sistema locale oggi ancora embrionale, da realizzare mediante un ampliamento delle competenze delle Giunte di Castello nei settori importanti per la vita delle comunità locali;

5. Che è auspicabile e possibile trovare un equilibrio tra le specificità della Repubblica di San Marino e la necessità di approssimarsi ai principi che prevalgono nei paesi vicini e che sono contenuti nella CEAL.

Prende nota

1. Del fatto che la questione del futuro delle istituzioni locali di San Marino è attualmente dibattuta nei vari ambienti della Repubblica;

2. Del fatto che i Capitani delle Giunte di Castello incontrano collettivamente i Capi di Stato due volte all'anno;

3. Del fatto che i Capitani auspicano introdurre dei miglioramenti in aree circoscritte, ma tangibili, quali per esempio il potere vincolante dei "pareri", nonché competenze maggiormente importanti nel settore del traffico stradale, dell'urbanistica, degli impianti industriali ed altri, dell'ambiente, ecc.....;

4. Delle conclusioni della "Commissione speciale per le riforme istituzionali" istituita dal Consiglio Grande e Generale, la quale, nella sua relazione conclusiva presentata il 19 gennaio 1998 ha ritenuto necessario incoraggiare una maggiore autonomia, un rafforzamento dei poteri delle Giunte di Castello in settori preventivamente stabiliti dalle medesime, come pure un ampliamento delle loro competenze;

5. Del fatto che il Governo di San Marino riconosce i limiti della situazione attuale e prevede di introdurre una riforma dell'autonomia locale.

Raccomanda alle autorità governative e parlamentari della Repubblica di San Marino:

1. Di prendere in considerazione, come obiettivo da raggiungere quanto prima, la firma e la ratifica della Carta europea dell'autonomia locale (CEAL) ;

2. Di prendere in considerazione i principi contenuti nella CEAL, in vista di avviare rapidamente, in stretta consultazione con le Giunte di Castello e con il loro sostegno e la loro collaborazione, un processo di riforma tendente ad approssimare sensibilmente l'autonomia locale applicata a San Marino alle norme standard minime richieste per la ratifica di detta Carta;

3. Di stabilire in particolare quale "parte importante degli affari pubblici" (articolo 3 della CEAL) le Giunte di Castello avranno il diritto di "disciplinare" e di "gestire", soprattutto in settori di interesse per la vita locale;

4. Di conferire a tali collettività la "capacità effettiva" di esercitare tale diritto (articolo 3 della CEAL) sul piano giuridico, amministrativo, patrimoniale e finanziario;

5. Di definire con precisione i settori nei quali le Giunte di Castello avranno piena ed intera competenza (articolo 4,4 CEAL);

6. Di mettere in applicazione il concetto di potere o di competenza "condivisi", ispirandosi all'articolo 4 della CEAL, sempre definendo in modo rigoroso i settori in questione;

7. Di dare alle Giunte di Castello la possibilità di consultare liberamente i cittadini su qualsiasi questione relativa alla vita locale, di organizzare dei referendum a livello locale e qualsiasi altra forma di democrazia diretta;

8. Di introdurre per le Giunte di Castello un vero diritto di ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 11 della CEAL;

9. Di verificare la possibilità di permettere agli stranieri residenti nel paese da molto tempo di partecipare alle elezioni amministrative, accordando loro il diritto di voto attivo e passivo;

10. Di accordare alle Giunte di Castello il diritto di associazione all'interno e all'esterno della Repubblica, conformemente all'articolo 10 della CEAL;

11. Di stabilire, previa consultazione con le Giunte di Castello, un calendario preciso per la riforma dell'autonomia locale a San Marino e di comunicarlo all'Ufficio di presidenza del CPLRE;

12. Di restare in contatto, durante tutto il processo di riforma, con gli organi competenti del CPLRE per qualsiasi assistenza, parere o intervento che riterranno auspicabili.

1 Discussa e approvata dalla camera dei poteri locali il 15 guigno 1999, adottata dalla commissione permanente del Congresso il guigno 1999 (ved.doc.CPL (6) 4, progetto di raccomandazione presentato dal sig. vallejo de olejua per conto del sig. manueco Alonso, relatore)