Raccomandazione 97 (2001)1 sulla democrazia locale in Irlanda

Il Congresso, dopo aver esaminato la proposta della Camera dei poteri locali,
1. Ricordando:
a. la propria Risoluzione 31 (1996) sui principi da seguire per l'azione del Congresso al momento dell'elaborazione dei rapporti sulla situazione della democrazia locale e regionale nei paesi membri e nei paesi candidati all'adesione al Consiglio d'Europa;
b. in particolare il paragrafo 11 della suddetta Risoluzione, nel quale il Congresso chiede che entro un lasso di tempo ragionevole tutti gli Stati membri siano oggetto di un rapporto particolareggiato sulla situazione della democrazia locale e regionale;
c. che, ai sensi del suddetto paragrafo, sono già stati elaborati numerosi rapporti sulla situazione della democrazia locale e regionale in vari Stati membri del Consiglio d'Europa 1;
d. che la nuova Risoluzione statutaria del Congresso, adottata dal Comitato dei Ministri il 15 marzo 2000 stabilisce nel suo articolo 2.3 che il Congresso elabori regolarmente dei rapporti, paese per paese, sulla situazione della democrazia locale e regionale in tutti gli Stati membri, come pure negli Stati candidati all'adesione al Consiglio d'Europa e che vigili, segnatamente, all'applicazione effettiva dei principi della Carta europea dell'autonomia locale;
2. Considerando la volontà del Governo irlandese e delle autorità parlamentari del paese di proseguire il dibattito politico sul governo locale in Irlanda, al fine di migliorare le basi legislative e le condizioni di esercizio del potere locale e desideroso di contribuire a tale dibattito in maniera costruttiva;
3. Avendo preso nota del rapporto sulla situazione della democrazia locale in Irlanda, elaborato dal Sig. Louis ROPPE (Belgio, L), Relatore, Presidente della Commissione istituzionale della Camera dei poteri locali, dopo le sue due visite ufficiali nel gennaio e nel marzo del 2001, in particolare a Dublino, Galway, Carlow e Maynooth ;
4. Desidera ringraziare tutti i rappresentanti delle autorità nazionali (Governo e Parlamento) e dei poteri locali, delle associazioni di poteri locali, gli universitari, i giornalisti e i rappresentanti di organizzazioni non governative, che hanno accettato di incontrare il relatore durante le suddette visite per l'interesse dimostrato per le attività del Congresso e per la loro cortese e preziosa assistenza nella preparazione del rapporto;
5. Nota che le principali entità amministrative locali dell'Irlanda attuale sono le 29 contee e le 5 città e che esistono complessivamente cinque categorie giuridiche di collettività territoriali nel paese. Oltre ai County Councils (consigli di Contea) e ai City Councils (consigli comunali) ci sono 5 Borough Corporations (raggruppamenti di comuni), 49 Urban District Councils (consigli di distretti urbani) e 26 Town Commissioners (commissari comunali), il che porta ad un totale di 114 autorità locali. Le ultime tre categorie sono delle autorità locali comunali;
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1. Romania (1995), Italia, Turchia, Federazione di Russia (1997), Albania, Bulgaria, Lettonia, Moldavia, Regno Unito, Ucraina (1998), Germania, "L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia", Finlandia, Paesi Bassi, San Marino (1999), Estonia, Repubblica ceca, Francia (2000).

6. Nota che il processo di riforma avviato all'inizio degli anni '90 costituisce una rottura con la tradizione dello Stato irlandese caratterizzato da una forte centralizzazione e ritiene che il successo di tale riforma dipende in gran parte dalla messa in atto progressiva di un certo numero di principi essenziali fondamentali della democrazia locale, in particolare per quanto riguarda i poteri, le finanze, la partecipazione dei cittadini e il controllo dello Stato, nonché dall'impegno dei consiglieri locali e dalla loro volontà di svolgere pienamente il loro ruolo politico a livello locale;
7. Nota in tal contesto che è stata limitata l'applicazione della dottrina severa del sistema "ultra vires" (eccesso di potere) imposto agli enti locali in Irlanda fino al 1991 e che il controllo dello Stato è stato ridotto nel 1994 ;
8. Esprime viva soddisfazione per il fatto che la Carta europea dell'autonomia locale abbia influenzato il programma di riforma dei poteri locali negli anni '90;
9. Nota che nel 1996 il governo ha deciso che l'Irlanda avrebbe firmato e ratificato la Carta non appena fossero state compiute le formalità necessarie;
10. Si compiace del fatto che l'Irlanda abbia firmato la Carta europea dell'autonomia locale nel 1997 ;
11. Nota che l'attuale ministro dell'ambiente e dei poteri locali è risoluto a prendere le disposizioni necessarie per la ratifica della Carta non appena il nuovo disegno di legge 2000 sul governo locale sarà stato adottato dal Parlamento. Il Congresso ritiene che tale iniziativa tradurrà la chiara volontà di rinnovamento dei poteri locali in Irlanda;
12. Ritiene nondimeno auspicabile che la Carta venga ratificata dall'Irlanda non appena possibile;
13. Apprezza le modifiche apportate alla Costituzione irlandese dopo il referendum nazionale del 1999 per inserirvi per la prima volta una disposizione relativa ai poteri locali (Articolo 28A) che può essere considerata come una pietra angolare della modernizzazione dell'amministrazione locale irlandese e un riconoscimento costituzionale di un ruolo politico più rilevante dei poteri locali in quanto elemento della struttura democratica dello Stato irlandese;
14. Esprime soddisfazione per il fatto che l'Articolo 28A stabilisce che le autorità locali debbano essere elette a suffragio diretto e che le elezioni locali debbano svolgersi almeno ogni cinque anni;
15. Si compiace del fatto che il disegno di legge 2000 relativo all'amministrazione locale (di seguito: disegno di legge 2000 sui poteri locali, oppure disegno di legge 2000) sia stato recentemente sottoposto al Parlamento dal ministro dell'Ambiente e dei Poteri locali, fatto che ha segnato la conclusione di parecchi anni di dibattiti sul futuro dei poteri locali in Irlanda. Se verrà adottato, il disegno di legge costituirà indubbiamente la pietra angolare del nuovo sistema irlandese di governo locale;
16. Ritiene necessario presentare al Governo e alle autorità parlamentari irlandesi le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

a. Per quanto riguarda le funzioni delle autorità locali:
i. nota che in Irlanda i poteri locali sono incaricati della pianificazione territoriale, dell'alloggio e dell'edilizia, dei trasporti stradali e della sicurezza stradale, dell'erogazione dell'acqua e del trattamento delle acque reflue, della promozione e del controllo dello sviluppo, della tutela ambientale e del tempo libero, ma che, contrariamente a quanto avviene in numerosi altri paesi europei, svolgono soltanto un ruolo secondario nel campo dell'educazione, della sanità e dei trasporti pubblici e che non è previsto per legge il loro contributo al mantenimento dell'ordine pubblico;
ii. ritiene che il fatto di limitare le competenze delle autorità locali alle questioni che non rivestono una grande rilevanza per la comunità locale rischia di relegarle ad un ruolo marginale sul lungo periodo. Considera in tal contesto che i poteri locali sono maggiormente adatti a soddisfare le preferenze locali economicamente più vantaggiose, piuttosto che ad offrire un livello di servizi standard e centralizzati, che non tengono conto delle variazioni delle situazioni e delle preferenze locali;
iii. comprende che nel contesto particolare dei mutamenti economici e sociali dell'Irlanda, l'assegnazione alle autorità locali di nuove funzioni, più ampie, sia visto come un processo realistico, progressivo e sul medio periodo;
iv. nota nel contempo che l'attuale governo si sta impegnando a trasferire progressivamente un numero più importante di funzioni ai poteri locali, in modo da rafforzare il ruolo politico delle collettività locali. Il Congresso incoraggia tale tendenza e considera che il successo della progressiva attribuzione di nuove responsabilità ai poteri locali dipende in gran parte dal trasferimento di mezzi finanziari adeguati messi a disposizione delle suddette collettività;
v. si compiace del fatto che il nuovo disegno di legge 2000 autorizzi un ente locale a stipulare un accordo con un altro ente locale o con un altro organismo pubblico per svolgere delle funzioni a nome di questo organismo;
vi. esprime soddisfazione per il fatto che il nuovo disegno di legge 2000 conferisce ad un ente locale la facoltà di adottare delle misure per promuovere gli interessi della comunità locale nel modo che ritiene appropriato;
b. Per quanto riguarda le finanze locali:
ii. constata che il trasferimento al Fisco (Exchequer) nel 1978 della responsabilità delle imposte sul reddito dei privati, abbinato al blocco delle aliquote delle imposizioni locali applicabili alle aziende negli anni seguenti hanno portato ad un sistema estremamente centralizzato di finanziamento dell'amministrazione locale. Nota che, malgrado il fatto che dal 1987 l'amministrazione locale sia sempre maggiormente finanziata da fonti di reddito locali, il sistema attuale può essere considerato tale da limitare il potere discrezionale conferito alle autorità locali per determinare il livello dei servizi e il livello delle relative spese sul piano locale;
ii. nota inoltre che i fondi messi a disposizione degli enti locali tramite diversi programmi si prefiggevano lo scopo di istituire, agli inizi degli anni '90 un sistema quasi parallelo di agenzie di sviluppo locale non elette, che si sostituivano ai Consigli locali eletti democraticamente e si occupavano soprattutto di questioni quali lo sviluppo rurale e gli affari sociali, di cui potevano ugualmente occuparsi gli enti locali;

iii. constata che attualmente i poteri locali dipendono ancora ampiamente dai finanziamenti dello Stato. Oggi le sole fonti locali di finanziamento di loro competenza sono le tasse sui locali commerciali e un insieme di tributi per vari servizi;
iv. invita le autorità irlandesi a riflettere, nel quadro delle riforme in corso, circa la possibilità di accordare alle autorità locali le entrate provenienti dalle loro imposte proprie, in modo che possano attingervi una grande parte delle risorse locali;
c. Per quanto riguarda i Consigli locali eletti:
i. nota che è lo stesso Consiglio che provvede a designare per cooptazione le persone destinate a occupare i posti resi vacanti durante la durata di un mandato. Constata che il disegno di legge 2000 sui poteri locali prevede che il nuovo consigliere venga designato dal partito politico del consigliere che ha lasciato il posto vacante;
ii. considera che si potrebbe sostenere che la cooptazione non sia pienamente conforme con quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 2 della Carta. Ci si potrebbe interrogare sulla natura democratica della cooptazione in quanto modo di nomina ad un posto vacante in un organo eletto;
iii. invita le autorità irlandesi ad esaminare la possibilità di attuare in futuro un sistema di elezione dei consiglieri supplenti;
d. Per quanto riguarda il ruolo dei Cathaoirleach’s (Presidenti/Sindaci):
i. nota che attualmente il Cathaoirleach (Presidente/Sindaco) di un ente locale viene eletto ogni anno dai membri del Consiglio e svolge un ruolo più rappresentativo che esecutivo, come è il caso in numerosi altri paesi europei;
ii. nota che nel disegno di legge 2000 sui poteri locali è stato proposto di fare eleggere i Presidenti/Sindaci dei Consigli di Contea e dei Consigli comunali da elettori a suffragio diretto a decorrere dal 2004. Tali misure mirano essenzialmente ad accrescere l'interesse del vasto pubblico per il governo locale e a controbilanciare i poteri del Direttore dell'amministrazione;
iii. considera che l'elezione a suffragio diretto di un Cathaoirleach (Presidente/Sindaco) non ha senso se questi non è abilitato a svolgere delle funzioni esecutive a nome di un'autorità locale e ritiene ugualmente che, se il ruolo dei Presidenti/Sindaci eletti a suffragio diretto non verrà ampliato dopo un certo periodo, potrebbe porre un problema a livello delle loro relazioni con il Consiglio e con il Direttore dell'amministrazione;
iv. invita le autorità irlandesi a prendere in esame la possibilità di dotare nei prossimi anni il Cathaoirleach (Presidente/Sindaco) eletto a suffragio diretto - se tale disposizione verrà adottata dal Parlamento- di poteri esecutivi, al fine di rafforzare il ruolo politico e decisionale degli eletti e la loro partecipazione agli affari locali;
v. è del parere che tale delega progressiva di poteri esecutivi richiede di essere sperimentata nel quadro del dispositivo dei Gruppi di concertazione politica (Corporate Policy Groups) e auspica che tale processo potrà essere concluso con successo tra breve;

vi. ritiene tuttavia che nel frattempo, se i poteri esecutivi del Cathaoirleach (Presidente/Sindaco) non verranno determinati rapidamente, rischiano di sorgere dei problemi rispetto agli altri membri del consiglio, se il Presidente non dovesse avere la maggioranza in seno al consiglio, come pure nei confronti del Direttore dell'amministrazione;
e. Per quanto riguarda le disposizioni sulla remunerazione e sui congedi speciali dei rappresentanti eletti:
i. nota che fino ad oggi, salvo rare eccezioni, gli amministratori locali non sono stati remunerati correttamente per il lavoro che hanno svolto per la collettività locale e che sono quasi tutti membri del governo locale a tempo parziale;
ii. considera di conseguenza che fino ad ora gli amministratori locali non hanno usufruito di un compenso finanziario adeguato per il lavoro svolto, il che non è conforme all'articolo 7, paragrafo 2 della Carta;
iii. nota tuttavia che tali problemi sono esaminati nel quadro del nuovo disegno di legge sui poteri locali;
iv. constata nel contempo che i membri del Parlamento nazionale che detengono simultaneamente un mandato locale e nazionale (caso molto frequente in Irlanda), percepiscono uno stipendio e dispongono dei mezzi logistici di cui hanno bisogni presso il Parlamento, per cui possono dedicare una buona parte del loro tempo all'esame dei problemi locali. Tale situazione è ingiusta per gli amministratori locali che al contrario non dispongono di tali risorse messe a disposizione dal Parlamento nazionale, che permetterebbero loro di dedicarsi maggiormente ai problemi locali;
v. nota che numerosi consiglieri locali, oltre a svolgere la loro normale attività professionale, dedicano una parte rilevante del loro tempo alle loro funzioni di eletti;
vi. nota inoltre l'assenza di norme relative a dei giorni di congedo per gli amministratori, in particolare per quelli che lavorano nel settore privato, tranne certe disposizioni relative ai consiglieri che lavorano in aziende parastatali o per gli insegnanti. Ritiene quindi che una remunerazione insufficiente, cui va ad aggiungersi l'assenza di norme per i congedi, rischia di avere un'incidenza sulla composizione dei consigli, visto che i due sessi non sono rappresentati in modo equo e che delle categorie quali i giovani, i salariati e le donne vi sono rappresentate in modo inadeguato;
vii. constata nel contempo che la partecipazione delle donne (che rappresentano il 16% del totale degli eletti), dei giovani e dei dipendenti salariati all'elaborazione delle politiche locali nell'Irlanda odierna resta limitata;
viii. invita quindi le autorità irlandesi a studiare in modo più approfondito la possibilità di promuovere la partecipazione di tutta la popolazione irlandese al governo locale, a prescindere dall'età, dal sesso o dal profilo sociale degli interessati;
f. Per quanto riguarda il cumulo dei mandati:
i. nota che in Irlanda numerosi membri del Parlamento nazionale da tempo hanno esercitato simultaneamente delle funzioni di amministratore locale. Nota che ancor oggi, il 48% dei membri della Lower House (Camera dei Deputati) e il 63 % dei senatori sono membri di un consiglio locale;

ii. osserva che il nuovo disegno di legge 2000 prevede la soppressione del cumulo dei mandati a decorrere dalle prossime elezioni locali nel 2004 e che il fatto di essere simultaneamente membro del governo locale di una città e di una contea, fatto che non è raro, non viene contemplato nel nuovo disegno di legge;
iii. ha preso nota delle osservazioni formulate da vari interlocutori che si interrogano sulla pratica del cumulo dei mandati per gli eletti nazionali e locali;
iv. ricorda inoltre che l'articolo 11 del Codice europeo di condotta per l'integrità politica degli amministratori locali e regionali enuncia i principi applicabili per quanto riguarda le restrizioni in termini di cumulo dei mandati. Il Congresso considera che occorre evitare le situazioni nelle quali il doppio mandato compromette la disponibilità del suo titolare, porta ad un conflitto di interessi e impedisce all'amministratore di compiere correttamente le proprie funzioni;
v. ritiene pertanto che occorre limitare la pratica del cumulo dei mandati, al fine di valorizzare il ruolo degli amministratori locali che assumono unicamente le loro responsabilità politiche a livello locale;
g. Per quanto riguarda le relazioni tra il consiglio locale eletto e il Manager (direttore dell'amministrazione):
i. nota che nelle collettività locali irlandesi il Manager della Contea/della città svolge un ruolo importante in quanto Capo dell'amministrazione e che in genere gli vengono affidate le “ funzioni esecutive ” del Consiglio di Contea/del consiglio comunale. Il posto di direttore non è una funzione elettiva e il Consiglio ha un'influenza limitata sulla sua nomina;
ii. nota che fino ad oggi i Direttori e i Consigli locali hanno operato in stretta cooperazione e che per ora non è stato segnalato alcun conflitto;
iii. nota che le funzioni del consiglio eletto sono funzioni cosiddette “riservate” e sono specificate nella legislazione. Le altre funzioni, che sono delle “funzioni esecutive” vengono svolte dal Direttore. Le decisioni politiche importanti sono prese dal consiglio eletto e l'esecutivo opera nel quadro di tali norme politiche, sotto la supervisione e la direzione del consiglio. Le funzioni riservate comprendono il bilancio annuale, l'adozione del piano per l'utilizzo dei suoli e i mutui, oltre ad un certo numero di altre decisioni importanti;
iv. nota tuttavia che ai sensi del nuovo disegno di legge 2000 sui poteri locali, un direttore non potrà essere revocato senza l'autorizzazione del ministro dell'ambiente e dei poteri locali;
v. nota che la legge irlandese sui poteri locali non prevede un comitato esecutivo del consiglio o delle istanze analoghe, come esistono in certi paesi. A tal proposito, i gruppi di concertazione politica recentemente istituiti dovrebbero essere in grado di svolgere tale ruolo politico, accordando progressivamente maggiori poteri esecutivi ai Sindaci e ai Presidenti dei Comitati di politica strategica, eletti a suffragio diretto;

h. Per quanto riguarda i comitati di politica strategica e i gruppi di concertazione politica:
i. esprime soddisfazione per il fatto che lo scopo dei comitati di politica strategica (Strategic Policy Committees – SPC) consiste essenzialmente nel cercare di sviluppare il ruolo spesso sottovalutato che svolgono gli amministratori nell'elaborazione delle politiche e nell'associare i rappresentanti delle comunità e dei settori locali all'elaborazione delle politiche locali;
ii. nota che sono composti di membri eletti (i due terzi) e di rappresentanti settoriali (un terzo);
iii. nota che in un nuovo sistema di poteri locali, i Presidenti eletti dei Comitati di Politica Strategica costituiscono insieme ai Presidenti del Consiglio il gruppo di concertazione politica (CPG) inteso come una specie di gabinetto dell'autorità locale, incaricato di occuparsi delle questioni finanziarie e di altre questioni globali;
iv. è del parere che l'organo esecutivo politico eletto dall'insieme della popolazione potrebbe essere maggiormente propenso a prendere delle decisioni politiche più intransigenti, il che è probabilmente difficile nel contesto attuale;
v. realizza che ci vorrà certamente del tempo, a questo stadio, perché i Comitati di Politica Strategica -SPC possano sfruttare appieno le loro possibilità e si compiace della volontà espressa dalle autorità irlandesi di rafforzare progressivamente il ruolo dei Gruppi di Concertazione Politica-CPG nella gestione degli affari locali. Se tale processo verrà completato negli anni futuri, si potrà parlare di una trasformazione radicale delle strutture dell'autorità locale e del ruolo di primo piano degli amministratori eletti nella gestione locale;
vi. fa osservare tuttavia che senza una partecipazione attiva degli eletti, i Comitati di Politica Strategica-SPC rischiano in realtà di andare a sostituire il Consiglio per quanto riguarda il processo decisionale. Tale fatto può condurre ad una situazione in cui i membri democraticamente eletti del Consiglio debbano constatare che le vere decisioni sono prese dai gruppi di interesse;
vii. nota che per il momento non sembra che ciò si verifichi. Al contrario, i Comitati SPC offrono una tribuna nella quale si possono discutere apertamente le iniziative locali, ed incoraggia le autorità irlandesi a proseguire su questa via;
i. Per quanto riguarda il ruolo del governo centrale:
i. ritiene che il governo centrale continui a svolgere un ruolo importante per i poteri locali e che il ministro dell'ambiente e dei poteri locali sia dotato di poteri normativi importanti anche ai sensi del nuovo disegno di legge 2000 sui poteri locali;
ii. nota che il disegno di legge 2000 conferisce al ministro il potere di regolamentare numerose questioni, quali per esempio quelle indicate all'articolo 44 (ripartizione equilibrata tra gli uomini e le donne nei comitati), all'articolo 48 (comitati di politica strategica), all'articolo 133 (pianificazione concertata), all'articolo 168 (Codice di condotta);
iii. non è certo che la proliferazione dei regolamenti sia conforme allo spirito della Carta (articolo 4, paragrafo 2 e articolo 8, paragrafo 2), anche se costituiscono una legislazione sussidiaria e devono obbligatoriamente essere sottoposti all'esame del Parlamento e dei tribunali;

j. Per quanto riguarda le autorità regionali:
i. si dichiara soddisfatto dell'istituzione nel 1994 di otto autorità regionali incaricate specificamente di promuovere il coordinamento dei servizi pubblici a livello regionale e di sorvegliare, consigliare ed informare in materia di messa in atto dei finanziamenti dell'Unione europea nelle regioni;
ii. nota che nel 1999 sono state costituite due autorità regionali più vaste, chiamate “Assemblee regionali”, cui è stato affidato un ruolo ampliato per quanto riguarda i programmi dell'Unione europea. Si tratta dell'Assemblea regionale della zona frontaliera, del centro e dell'ovest e dell'Assemblea regionale del sud e dell'est;
iii. nota che in un certo senso le autorità regionali hanno ottenuto più di quanto ci si potesse aspettare da loro, vista la debolezza della loro base, ed hanno avuto un impatto a livello locale. Sono associate al processo decisionale, ma esercitano fondamentalmente delle funzioni consultive, adoperandosi per raggruppare i piani di sviluppo regionale per integrarli in piani nazionali di portata più vasta;
iv. si rammarica tuttavia della debolezza della base legislativa delle autorità regionali e delle loro funzioni, rispetto ad altre regioni di paesi europei con forte tradizione regionale;
v. considera che le autorità regionali hanno un forte potenziale e che sono in grado di operare per uno sviluppo sostenibile e di svolgere delle funzioni economiche e strategiche, ossia delle funzioni essenziali dal punto di vista della sussidiarietà;
vi. considera che, sebbene le regioni in Irlanda, contrariamente ad altri paesi, non sembrino né poggiare su una base storica, né essere radicate nell'opinione pubblica, il loro potenziale potrebbe nondimeno essere sfruttato per rispondere al bisogno di trovare delle soluzioni ai problemi che si pongono a livello centrale o locale (per esempio, in settori quali lo smaltimento dei rifiuti, i piani di sviluppo economico e sociale, lo sviluppo rurale, l'ambiente, ecc);
k. Per quanto riguarda la Carta europea dell'autonomia locale (ETS N°122):
i. nota che non esistono ostacoli alla ratifica della Carta;
ii. raccomanda vivamente alle autorità irlandesi di prendere quanto prima tutte le disposizioni necessarie per la ratifica della Carta;
l. Chiede con istanza alle autorità irlandesi di firmare e di ratificare le seguenti convenzioni del Consiglio d'Europa che hanno un'incidenza sull'autonomia locale:
i. Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (STE N°159) ;
ii. Protocollo N°2 della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (STE N°169) ;
iii. Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (STE N°144) ;
iv. Convenzione europea del Paesaggio (STE N°176) ;

m. Chiede vivamente alle autorità irlandesi di tener conto nel corso delle riforme dell'autonomia locale dei testi seguenti elaborati dal CPLRE :
i. Carta urbana europea;
ii. Codice europeo di condotta relativo all'integrità politica degli amministratori locali e regionali (Raccomandazione 60 (1999) ;
n. Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà:
invita il Parlamento irlandese ad accettare e a riconoscere espressamente il principio di sussidiarietà al momento dell'esame e dell'adozione del nuovo disegno di legge 2000. Tale misura fornirebbe all'Irlanda l'occasione di armonizzare in maniera più approfondita la propria legislazione con la Carta europea dell'autonomia locale.
1 Discussa e approvata dalla Camera dei Poteri Locali il 30 maggio 2001 e adottata dalla Commissione Permanente del Congresso il 31 maggio 2001 (ved. Doc. CPL (8) 4, progetto di Raccomandazione presentato dal Sig. L. Roppe, relatore).