Raccomandazione 163 (2005) 1 sulla democrazia locale e regionale in Svezia

Il Congresso,

1. Visti:

a. l’Articolo 2.3 della Risoluzione statutaria del Congresso;

b. la nota esplicativa CG (12) 7 Parte II presentata da Ian Micallef (EPP/CD, Malta, L) e Karsten Behr (EPP/CD, Germania, R);

2. Ringraziando il governo svedese e la delegazione svedese presso il Congresso per il loro valido aiuto e la loro preziosa collaborazione nella preparazione del suddetto rapporto;

A. IN MERITO ALLA DEMOCRAZIA LOCALE:

3. Nota che la Svezia è uno stato unitario con una lunga tradizione di forte impegno da parte delle collettività locali negli affari pubblici, e che nel paese gli enti locali svolgono un ruolo importante nel sistema del welfare, viste le numerose competenze che sono loro conferite nel campo dei servizi pubblici ai cittadini;

4. Nota con soddisfazione che l’opinione positiva espressa dai cittadini nei confronti degli enti locali è condivisa dal governo centrale e dal Parlamento;

5. Si compiace del fatto che la Svezia abbia firmato e ratificato la Carta europea dell’autonomia locale, (di seguito “la Carta”) fin dal 1989, appena quattro anni dopo la sua promulgazione, e che il principio dell’autonomia locale sia riconosciuto nella Costituzione e nella legislazione della Svezia;

6. Ricorda che le disposizioni della Carta europea dell’autonomia locale si applicano ai comuni svedesi (kommuner) e alle contee svedesi (landsting);

7. Riconosce che gli enti locali in Svezia svolgono un ruolo molto rilevante nel sistema fiscale, poiché la forma principale di imposte dirette pagate dalla maggior parte degli svedesi è costituita dall’imposta locale sul reddito;

8. Riconosce che la legislazione, la tradizione e la pratica svedesi in materia di governo locale sono largamente conformi allo spirito e alle disposizioni della Carta;

9. Plaude agli sforzi compiuti dalle autorità nazionali e locali svedesi per applicare i principi che sottendono la Carta, ed esprime particolare soddisfazione per il fatto che numerosi articoli fondamentali della Carta trovino riscontro nella legislazione svedese (Articoli 2, 3, 4.6 e 6);

10. Nota che, per quanto concerne le risorse finanziarie, la disposizione della Costituzione svedese, che stabilisce il diritto degli enti locali di imporre propri tributi, corrisponde, in una certa misura, all’Articolo 9 della Carta;

11. Esprime soddisfazione per il fatto che tale disposizione sia stata rafforzata nel 1993, quando il Parlamento, in occasione dell’introduzione di sovvenzioni governative generali, ha approvato il Principio del finanziamento, che stabilisce l’obbligo, per il governo, di spiegare come sarà finanziata una riforma, se implica nuove responsabilità per gli enti locali (qualora questi ultimi non abbiano altra alternativa se non quella di finanziare la riforma imponendo imposte più elevate, lo stato deve accordare loro un compenso finanziario);

12. Esprime inoltre soddisfazione per il fatto che l’Associazione svedese degli enti locali e la Federazione svedese dei Consigli di Contea abbiano sempre svolto un ruolo attivo a favore della democrazia locale e della difesa degli interessi dei poteri locali;

13. Nel contempo, attira l’attenzione su un certo numero di questioni per le quali l’applicazione di alcune disposizioni della Carta suscita una certa preoccupazione, e desidera formulare alcune raccomandazioni al riguardo:

a. disposizioni legislative del governo centrale relative alle collettività locali (Articolo 4 della Carta):

i. riconosce che la Legge sui poteri locali (1991) conferisce una competenza di base alle collettività locali, e che delle leggi speciali conferiscono competenze specifiche ai comuni e ai consigli di contea;

ii. si rammarica tuttavia della tendenza a stabilire un regolamento centrale specifico piuttosto dettagliato sulle questioni locali, che può essere considerato un’interferenza da parte del governo centrale negli affari locali, e può provocare reazioni da parte delle autorità locali;

iii. raccomanda al governo centrale di lasciare una maggiore possibilità di manovra agli enti locali per l’esecuzione dei loro compiti a vantaggio della popolazione locale.

b. incidenza della legislazione relativa ai “diritti” (Articolo 4 della Carta):

i. riconosce che a nessuno verrebbe in mente di contestare le ragioni che hanno ispirato la legislazione sui “diritti”, che garantisce ai cittadini diritti sociali ed economici specifici;

ii. ritiene ciononostante che la legislazione, quale è stata promulgata, non riesca a creare un buon equilibrio tra i diritti dei cittadini e il dovere delle collettività locali di fornire servizi corrispondenti agli interessi prioritari dell’insieme della collettività;

iii. nota che tale legislazione è poco precisa e ha imposto nuovi obblighi finanziari alle collettività locali responsabili di attuare i diritti dei cittadini;

iv. si domanda se tali misure, decise dal Parlamento nazionale, ma amministrate dalle autorità locali, siano conformi all’Articolo 9 della Carta, inteso quale Principio di finanziamento, che stabilisce che i poteri locali debbano ricevere risorse finanziarie appropriate per svolgere i compiti loro assegnati dal potere centrale;

v. raccomanda al Governo svedese, in consultazione con l’associazione degli enti locali, di esaminare con urgenza tale questione, al fine di trovare un mezzo, - che potrebbe eventualmente consistere nell’istituzione di una commissione di audit indipendente dal governo e dagli enti locali - per valutare i costi reali derivanti dalla fornitura di tali servizi e consentire agli enti locali di preservare il controllo delle proprie politiche dinanzi ai tribunali amministrativi.

c. massimali delle imposte (Articolo 9.4 della Carta):

i. nota che l’autonomia impositiva accordata agli enti locali ai sensi della Costituzione e della Legge sui poteri locali è limitata;

ii. nota in particolare che, sebbene le restrizioni all’autonomia impositiva degli enti locali non siano effettive per il momento, possono essere nuovamente istituite in futuro, in qualsiasi momento;

iii. raccomanda di chiarificare tale ambiguità in modo da rafforzare l’autonomia impositiva degli enti locali, accordando loro risorse fiscali economicamente valide.

d. sistema di perequazione (Articolo 9.5 della Carta):

i. nota che il principio di perequazione, per quanto conforme alla Carta, può far sorgere conflitti al momento della sua applicazione;

ii. ritiene che le procedure finanziarie destinate a correggere gli effetti delle disparità di redditi e di spese tra gli enti locali non dovrebbero ridurre la loro libertà di scelta nel settore di loro competenza e che tali finanziamenti dovrebbero provenire dal governo centrale;

iii. raccomanda di esaminare il sistema di perequazione, al fine di ridurre le violazioni alla libertà di scelta dei poteri locali per quanto riguarda le loro risorse proprie, pur preservando il principio di perequazione.

e. passaggio dalle sovvenzioni generali a stanziamenti specifici (Articolo 9.7 della Carta):

i. si rammarica che negli ultimi anni il Governo svedese abbia aumentato l’ammontare delle sovvenzioni accordate per finanziamenti di progetti specifici, rispetto alle sovvenzioni di carattere generale, e nota nel contempo che, se verranno adottate le proposte annunciate dal governo, si assisterà nei prossimi anni a una riduzione della proporzione delle sovvenzioni governative accordate per fini specifici;

ii. ricorda che, secondo la Carta, la riduzione delle sovvenzioni generali da parte del Governo sembra essere in contraddizione sia con il principio secondo il quale le sovvenzioni devono essere generali, piuttosto che specifiche, che con quello secondo il quale il governo centrale non deve intromettersi nell’esecuzione di un compito che è stato affidato ai poteri locali;

iii. raccomanda che vengano accordate ai poteri locali, perché possano svolgere i compiti loro attribuiti, essenzialmente delle sovvenzioni generali.

f. tutela legale e consultazione delle collettività locali (Articoli 10 e 11 della Carta):

i. ritiene che, per quanto il principio dell’autonomia locale sia riconosciuto nella Costituzione e nella legislazione svedese, potrebbe essere rafforzato rispetto alla Costituzione se ci fosse l’obbligo, per i legislatori svedesi, di fare riferimento alla Carta ogni qualvolta elaborano una nuova legge;

ii. nota che, al momento, i legislatori svedesi suppongono semplicemente che il principio dell’autonomia locale verrà preso in considerazione, dal momento che è citato nello Strumento di governo (la Costituzione) e nella Legge sui poteri locali;

iii. è del parere che sarebbe opportuno sollevare e discutere tali questioni, che sono essenziali per l’autonomia locale, nell’ambito dei lavori attuali della Commissione sulla Costituzione e che, per maggiore chiarezza, la Commissione dovrebbe ricevere un mandato supplementare, ed essere incaricata di sottoporre delle proposte destinate a migliorare l’autonomia locale nella costituzione svedese, sulla base delle presenti conclusioni;

iv. al riguardo, raccomanda l’istituzione di un sistema di ricorsi, previsto nella Costituzione, di cui dovrebbero disporre gli enti locali in caso di violazione di tale principio. La Carta europea dell’autonomia locale potrebbe in tal modo costituire il riferimento in base al quale giudicare le eventuali violazioni. Implicherebbe la creazione di una Corte costituzionale, per quanto tale opzione non sembri riscuotere un grande consenso in Svezia, nemmeno presso gli enti locali. Un’altra possibilità consisterebbe nel rafforzare la posizione delle autorità locali nei confronti del Parlamento, che è attualmente il tribunale cui spetta interpretare in ultima istanza le competenze dei poteri locali, in particolare in materia di finanziamenti. In tal caso, si potrebbe prendere in esame la possibilità di creare una commissione parlamentare sull’autonomia locale, cui potrebbero rivolgersi le due parti in causa, ossia il governo e le autorità locali.

B. IN MERITO ALLA DEMOCRAZIA REGIONALE:

14. Sebbene la Costituzione svedese non riconosca alcuna forma di governo infranazionale, a parte i comuni e le contee, si congratula con le autorità svedesi e le sostiene per la loro politica che ha permesso di istituire due regioni pilota, Västra Götland e Skåne e per aver esteso il periodo di prova;

15. Sottolinea che tali regioni dovrebbero essere considerate vere regioni a tutti gli effetti, dotate di governi regionali eletti e di una serie di competenze più ampia di quella dei consigli di contea tradizionali;

16. Riconosce che le due regioni pilota assomigliano maggiormente, nel loro funzionamento e dal punto di vista politico, agli enti che in altri paesi sono chiamati regioni e che, inoltre, dispongono della legittimità democratica conferita loro dai consigli eletti;

17. Ritiene che l’esperienza delle regioni pilota abbia generato una crescita economica e permesso il lancio di una serie di programmi di sviluppo, che vanno dai trasporti, alle cure mediche, a vantaggio della popolazione locale, che non avrebbero potuto essere realizzati se non fosse stata lanciata questa esperienza;

18. Si domanda se non sarebbe possibile adottare un approccio asimmetrico, in base al quale alcune regioni potrebbero scegliere l’impostazione delle regioni pilota, ed altre quella dei Consigli regionali per la cooperazione;

19. Incoraggia le autorità svedesi a continuare l’esperienza di governo regionale, mantenendo i due progetti pilota ed estendendo l’esperienza ad altre parti della Svezia, qualora altre regioni esprimessero il desiderio di tentarla.

1 Discussa e addottata dal Congresso il primo giugno 2005, 2° seduta (ved. Doc. CG (12) 7, progetto di raccomandazione presentato da Dott. I. Micallef (Malta, L, PPE/CD), e K. Behr (Germania, R, PPE/DC), relatori).