Raccomandazione 89 (2001)1 sulla situazione della democrazia locale e regionale in Slovenia

Il Congresso,

1. Conformemente alla Risoluzione 58 (1997) relativa alla situazione della democrazia locale e regionale nei paesi membri, nonché all’Articolo 2, comma 3 della Risoluzione statutaria (2000)1 adottata dal Comitato dei Ministri il 15 marzo 2000, che recita : “ il Congresso elabora regolarmente delle relazioni - paese per paese - sulla situazione della democrazia locale e regionale in tutti gli Stati membri, e negli Stati candidati all’adesione al Consiglio d’Europa e vigila, in particolare, alla messa in opera effettiva dei principi della Carta europea dell’autonomia locale ”;

2. Dopo aver inviato in Slovenia una delegazione composta di due corelatori, i Sigg. Gerhard Engel e Owen Masters, accompagnati da un esperto indipendente, Heinrich Hoffschulte, nel dicembre del 2000 e nel marzo del 2001;

3. Ringraziando le autorità slovene per il loro sostegno durante tali visite e in modo particolare l’Ufficio dell’autonomia locale della Slovenia;

4. Ritiene necessario rivolgere alle autorità governative di questo paese le seguenti considerazioni e raccomandazioni, basate sulla relazione 2001 [CG (8)6], che verrà presentata all’8a Sessione plenaria del Congresso (29-31 maggio 2001):

a. Nota con soddisfazione che il governo sloveno ha ratificato la Carta europea dell’autonomia locale il 15 novembre 1996, senza avvalersi delle possibilità offerte dall’articolo 12 della Carta, e di conseguenza accettandone tutte le disposizioni;

b. Si compiace dei progressi registrati in materia di autonomia locale, richiamando tuttavia l’attenzione delle autorità slovene sul fatto che la maggior parte dei comuni creati da poco non sono autonomi finanziariamente. Per questo, raccomanda alle autorità slovene di stabilire, in collaborazione con gli enti locali, un meccanismo di autofinanziamento dei compiti ed obblighi dei comuni, affinché questi non dipendano dalle sovvenzioni dello Stato ;

i. ritiene auspicabile che venga applicata con maggior rigore la legislazione slovena sull’autonomia locale, in virtù della quale il numero minimo di abitanti richiesto per la creazione di un comune è fissato a 5000 abitanti e considera pertanto preferibile porre un termine all’istituzione di nuovi comuni, al fine di evitare una frammentazione ancora maggiore, accompagnata da mezzi finanziari inadeguati;

ii. auspica un miglioramento della cooperazione tra il Ministero delle Finanze, quello dell’Interno e le associazioni di comuni, e la partecipazioni degli enti locali ai dibattiti, in particolare per quanto riguarda il settore delle finanze locali e si rammarica del fatto che le autorità locali non siano sufficientemente associate alla discussione relativa agli stanziamenti finanziari erogati agli enti locali e alla preparazione dei vari disegni di legge sull’autonomia locale e regionale, rispettando le disposizioni dell’articolo 94 della Legge sull’autonomia locale;

iii. invita le autorità slovene a rispettare pienamente l’Articolo 10 della Carta europea dell’autonomia locale relativo al diritto degli enti locali di associarsi liberamente in una o più associazioni di loro scelta e, nell’attesa di una decisione finale sulla concessione dello statuto di associazione nazionale, a riesaminare la composizione della loro delegazione presso il CPLRE, in modo che le due associazioni, ossia l’Assemblea delle Città e Comuni della Slovenia (SOS) e l’Associazione dei Comuni della Slovenia (ZOS) vi siano rappresentate. Tale modifica dovrà intervenire al più tardi entro la 9a Sessione plenaria del CPLRE (maggio 2002);

iv. conscio delle difficoltà legate allo statuto della Città di Koper-Capodistria, invita il Parlamento sloveno a trovare una soluzione che consenta a Koper-Capodistria di esistere allo stato attuale, tenendo presente che il comune è autonomo finanziariamente e che la popolazione a più riprese si è espressa mediante referendum contro la sua divisione. All’avvicinarsi del momento delle elezioni comunali, tale soluzione dovrebbe venir trovata rapidamente. Occorrerà chiarire nel contempo le scadenze per le elezioni a Koper-Capodistria;

c. esprime soddisfazione per il processo di regionalizzazione che è attualmente in corso e in particolare per l'auspicio formulato dalle autorità slovene di modificare la Costituzione a tal fine. Le invita tuttavia, in considerazione delle difficoltà finanziarie che devono affrontare numerosi comuni a seguito dell’introduzione nel 1994 della Legge sull’autonomia locale, a vigilare affinché le regioni create da poco in quanto aree più ampie di autonomia locale usufruiscano delle garanzie sancite dalla Costituzione e dalla Carta europea dell’autonomia locale. Le invita altresi’ ad assicurare che tali regioni siano dotate dei mezzi finanziari adequati e a tal fine ad ispirarsi ai principi contenuti nel progetto di Carta europea dell’autonomia regionale. Inoltre, sempre in materia di regionalizzazione, il Congresso:

i. è del parere, conformemente all’Articolo 3, comma 2 della Carta europea dell’autonomia locale relativo al concetto di autonomia locale e all’Articolo 12, comma 2 del progetto di Carta europea dell’autonomia regionale, secondo il quale “ l’assemblea regionale viene eletta a suffragio libero, segreto, diretto ed universale ”, che i membri dei consigli regionali dovrebbero venir eletti a suffragio universale diretto, considerato una garanzia di autonomia delle regioni e un impegno di legittimità nei confronti della popolazione;

ii. considera che una definizione chiara e precisa delle competenze delle regioni, in particolar modo nei confronti dei comuni, debba essere contestuale all’entrata in vigore della Legge sulle regioni. Il Congresso, a tal proposito, ritiene che le competenze trasferite dai comuni alle regioni potrebbero variare all’interno di ogni regione in funzione della dimensione dei loro comuni. In altri termini, il Congresso invita il governo sloveno a rispettare il principio di sussidiarietà e a vigilare affinché le competenze dei comuni vengano trasferite alle regioni unicamente nei casi in cui i medesimi non possano assumere le loro responsabilità, a causa delle loro dimensioni;

iii. invita pertanto, nello stesso spirito, le autorità slovene a vigilare affinché un gran numero di competenze dello Stato vengano trasferite alle regioni e perché tale trasferimento di competenze venga affiancato da risorse finanziarie adeguate, sia proprie, che quelle trasferite dallo Stato. Le invita a tal fine a ridefinire le competenze delle Unità amministrative che resteranno sotto la giurisdizione del Governo, stimando che la maggior parte delle loro attuali responsabilità dovrebbe venir trasferita o delegata alle future regioni;

iv. si compiace del fatto che i partiti della coalizione al potere abbiano stabilito che il numero minimo di abitanti necessario per l’istituzione di una regione venga fissato a 100.000 abitanti, ma invita il governo e in modo particolare il Parlamento sloveno a verificare lo stretto rispetto di tale norma, tranne in alcuni casi eccezionali, i cui criteri fermi e vincolanti dovranno venir previamente stabiliti;

v. e’ del parere che le frontiere delle nuove regioni dovrebbero essere delimitate mediante una legge che tenga conto delle circoscrizioni esistenti, quali le regioni statistiche o le Unità amministrative;

vi. constata con soddisfazione che la cooperazione transfrontaliera tra le autorità territoriali slovene, austriache, croate, ungheresi ed italiane si è nettamente sviluppata ed esprime ugualmente la propria soddisfazione per il fatto che le autorità slovene abbiano l’intenzione di ratificare prossimamente la Convenzione-quadro sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali e i suoi due Protocolli addizionali, sottolineando che ritiene tale ratifica primordiale, soprattutto nella prospettiva della creazione di Euroregioni;

d. si compiace del fatto che il governo sloveno abbia ratificato la Convenzione-quadro per la tutela delle Minoranze nazionali, come pure la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, rispettivamente il 25 marzo 1998 e il 4 ottobre 2000, e le invita a proseguire i loro sforzi in vista della tutela dei diritti delle altre minoranze connesse con una immigrazione molto più recente;

5. Invita il Comitato dei Ministri a tener conto di tali raccomandazioni nella valutazione del rispetto degli impegni assunti dalla Slovenia al momento della sua adesione e a sviluppare, ove possibile con il concorso di altre organizzazioni internazionali e con l’Unione europea, dei programmi di cooperazione, includendovi il Congresso, allo scopo di aiutare questo paese a proseguire le riforme necessarie nel campo dell’autonomia locale e regionale, ivi compresa la cooperazione transfrontaliera, facendo notare che, malgrado alcune difficoltà, le autorità slovene hanno compiuto molti passi in avanti e meritano ampiamente di essere sostenute;

6. Si dichiara, a tal scopo, disposto ad aiutare le autorità slovene ad approfondire le discussioni sui vari temi evocati qui sopra, e ad assisterle, in cooperazione con la sezione intergovernativa del Consiglio d’Europa, nell’elaborazione delle nuove legislazioni, al fine di mantenere un dialogo sull’applicazione delle riforme previste. Tale assistenza potrebbe ugualmente riguardare la questione relativa ai vantaggi e agli inconvenienti derivanti dall’elezione dei Sindaci da parte dei consigli municipali, oppure direttamente da parte della popolazione.

1 Discussa e adottata dal Congresso il 30 maggio 2001, 2a seduta (ved. Doc CG (8) 6, progetto di Raccomandazione presentato dai Sig.ri G. Engel e O. Masters, relatori).