Raccomandazione 47 (1998)1 sulla democrazia locale e regionale in Lettonia

Il Congresso,

1. Tenuto conto della sua Risoluzione 58 (1997) adottata durante la sua 4a Sessione plenaria (Strasburgo, 3-5 giugno 1997), basata sulla relazione sulla situazione della democrazia locale nei Paesi membri (Relatore: Dott. Chénard, Francia) e dell'allegato alla relazione - comprendente il documento "L'autonomia locale in Lettonia dal 1989", preparata dall'Associazione lèttone degli enti locali e le osservazioni dell'Amministrazione centrale lèttone, appunto, su tale documento - e, per maggior esattezza, basandosi sul:

a) paragrafo 14 della Risoluzione sopraccitata, in cui si rileva che gli enti locali lèttoni lamentano la grande carenza di mezzi finanziari che limita le loro prospettive di autonomia e l'atteggiamento accentratore del governo centrale contrassegnato anche dalla soppressione dell'elezione diretta dei rappresentanti delle regioni;

b) paragrafo 18 della Risoluzione sopraccitata, che prevede la preparazione da parte del Congresso di una relazione specifica sulla situazione della democrazia locale e regionale in Lettonia;

2. Vista la relazione preparata nell'ambito del Gruppo di lavoro sulla situazione della democrazia locale negli Stati membri e del Gruppo di lavoro sulla regionalizzazione in Europa circa la situazione della democrazia locale e regionale in Lettonia, elaborata dai Relatori Dott. Markku Pohjola (Finlandia), per quanto concerne gli aspetti locali, e Dott. Leon Kieres (Polonia), per quanto concerne gli aspetti regionali;

3. Rallegrandosi:

a) per la procedura applicata in vista della preparazione della relazione citata al paragrafo 2 di cui sopra che ha permesso di impostare un dialogo aperto e costruttivo con le autorità centrali, regionali e locali lèttoni interessate;

b) del fatto che la Lettonia abbia ratificato la Carta europea dell'autonomia locale, entrata in vigore in questo Paese il 1 aprile 1997, ma deplorando che la Lettonia non si sia impegnata a rispettare i paragrafi 6.2, 7.2, 9.4 e 9.8 della Carta concernenti rispettivamente lo statuto del personale comunale e il suo reclutamento, la compensazione finanziaria delle spese che comporta l'espletamento dell'incarico di eletto locale, la natura dei sistemi finanziari su cui poggiano le risorse finanziarie degli enti locali nonché l'accesso delle autorità locali al mercato nazionale dei capitali;

4. Per quanto concerne il riconoscimento costituzionale del principio di autonomia locale, facendo presente l'articolo 2 della Carta europea dell'autonomia locale:

Invita il Parlamento lèttone (Saeima) a emendare la Costituzione (Satversme) per veder menzionato expressis verbis il principio di cui sopra, in base all'articolo 3, paragrafo 1 della Carta;

5. Per quanto concerne il riconoscimento legale del principio di cui al paragrafo 4 sopraccitato:

Raccomanda alle autorità parlamentari e governative lèttoni di far in modo che la legge del 19 maggio 1994 sull'autonomia locale sia perfettamente conforme all'articolo 2 della Carta europea dell'autonomia locale e che, di conseguenza, l'autonomia locale non venga più definita da questa legge in quanto "forma dell'amministrazione statale";

6. Per quanto riguarda le risorse finanziarie delle autorità locali:

Raccomanda alle autorità parlamentari e governative lèttoni di:

a) modificare la loro legislazione e le loro consuetudini affinché in futuro le autorità locali e regionali possano disporre di una parte più consistente di risorse finanziarie proprie, provenienti da imposte locali esclusive di cui esse possano fissare l'ammontare, conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 3 della Carta europea dell'autonomia locale;

b) impostare la funzione di perequazione su un sistema normativo che fissi criteri obiettivi i quali consentano di sopprimere il potere discrezionale di cui dispone, in questo campo, l'amministrazione centrale;

c) ridurre al più presto l'instabilità e la precarietà delle fonti di finanziamento delle autorità locali e regionali, e, in un secondo tempo, diversificare maggiormente dette fonti e autorizzare la sottoscrizione di prestiti atti a favorire gli investimenti delle collettività territoriali;

7. Consapevole del fatto che le autorità centrali siano confrontate a notevoli problemi data la situazione socioeconomica in cui versa il Paese, ma sottolineando, peraltro, le gravi difficoltà riscontrate dalle autorità locali nell'espletamento delle mansioni di loro competenza a motivo delle loro scarse risorse finanziarie:

Raccomanda alle autorità parlamentari e governative lèttoni di basare la riforma territoriale attualmente in corso:

a) sulla consultazione preliminare degli enti locali, delle Regioni e dei loro organismi rappresentativi, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, e all'articolo 5 della Carta europea dell'autonomia locale;

b) sulla necessità di rafforzare l'autonomia politica, amministrativa e finanziaria delle collettività territoriali e di applicare il principio di sussidiarietà ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della Carta europea dell'autonomia locale;

8. Rammaricandosi che, a seguito della soppressione delle elezioni regionali del 1997, gli organi parlamentari ed esecutivi delle regioni siano oggi composti di eletti locali delegati dai comuni:

Raccomanda alle autorità parlamentari e governative lèttoni di far in modo che una volta completata la riforma territoriale menzionata al paragrafo 7 sopraccitato, i rappresentanti delle Regioni possano venir nuovamente eletti direttamente dai cittadini;

9. Considerando il numero rilevante di residenti in Lettonia che non dispongono di diritti politici e civici e che in alcune città, ivi compreso nella capitale, rappresentano quasi il 50% degli abitanti, e rifacendosi al Preambolo della Carta europea dell'autonomia locale:

a) Ritiene che sia importante integrare detti residenti alla vita democratica del Paese e che la democrazia locale rappresenti un'occasione unica per questo tipo di integrazione;

b) Raccomanda alle autorità parlamentari e governative lèttoni di riconoscere il diritto di voto a questi residenti - negli affari di pertinenza locale - mediante l'adesione alla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale.

1 Discussa e adottata dal Congresso il 28 maggio 1998, terza seduta (ved. Doc CG (5) 5, progetto di Raccomandazione presentato dai Sig.ri M. Pohjola e L. Kieres, Relatori).