Risoluzione 188 (2004) 1 sulla democrazia locale e regionale in Georgia

Il Congresso,

1. Dopo aver preso nota della relazione e del progetto di raccomandazione sulla democrazia locale e regionale in Georgia, preparati dai Sigg. Ian Micallef (Malta, L) e David Shakespeare (Regno Unito, R)2, a seguito di tre visite ufficiali dei relatori a marzo e settembre 2003, e a marzo 2004, nel corso delle quali si erano ugualmente recati a Tbilisi, Batumi, Kutaisi e Poti;

2. Apprezza gli sforzi compiuti dalla Georgia dopo la sua adesione al Consiglio d’Europa, il 27 aprile 1999, per rispettare un certo numero dei suoi obblighi e impegni nel campo della democrazia locale e regionale, che aveva accettato nel Parere N° 209 (1999);

3. Considerando il desiderio chiaramente espresso dalle nuove autorità della Georgia di proseguire il processo di decentramento nel paese, per consentire alle autorità locali e regionali di amministrare in modo indipendente e sotto la loro responsabilità una parte importante degli affari pubblici, a favore delle popolazioni locali, conformemente all’Articolo 3 della Carta europea dell’autonomia locale;

4. Convinto che il processo di decentramento iniziato nel paese nel 1998, che implica in maniera implicita che delle competenze e delle risorse siano devolute dal livello centrale a quello locale e regionale, rappresenta una reale opportunità di promuovere la partecipazione dei cittadini alle istituzioni locali e che la democrazia locale è la condizione preliminare indispensabile per la stabilità politica ed economica nel paese;

5. Osserva con preoccupazione che il processo di riforma è stato molto lento e che sta ancora affrontando serie difficoltà e opposizioni, ulteriormente complicate dalla persistente situazione di stallo degli sforzi per risolvere i conflitti regionali nell’Abkhazia e nell’Ossezia meridionale, come pure dall’instabilità politica interna e dall’assenza di un consenso sul suo futuro;

6. Esprime soddisfazione per la ratifica, da parte del Parlamento georgiano, della Carta europea dell’autonomia locale, fatto che costituisce un provvedimento essenziale a favore del rafforzamento della democrazia locale nel paese e una chiara indicazione della sua volontà di onorare gli obblighi assunti al momento della sua adesione al Consiglio d’Europa;

7 .Si rammarica del fatto che la Georgia non abbia firmato, o ratificato:

a. la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera tra collettività o autorità territoriali e i suoi Protocolli addizionali;

b. la Convenzione-quadro sulla tutela delle minoranze nazionali (firmata nel 2000) e la Convenzione europea sulle lingue regionali o minoritarie;

8. Per quanto riguarda il quadro legislativo necessario per l’attuazione della democrazia locale, il Congresso prende nota che è stato elaborato, in cooperazione con il Consiglio d’Europa, un disegno di legge sui beni comunali, poi trasmesso al Parlamento e nota ugualmente la costruttiva cooperazione con gli esperti del Consiglio d’Europa per preparare il progetto di un pacchetto legislativo relativo alle finanze locali;

9. Si augura che il Parlamento appena eletto sarà in grado di esaminare quanto prima i progetti di legge emananti dal governo;

10. Sottolinea il fatto che:

a. la Legge relativa all’autonomia locale, emendata nel 2001, senza consultazioni con il Consiglio d’Europa, costituisce un passo avanti rispetto ai precedenti strumenti giuridici, ma non è totalmente conforme alle norme europee e richiede una revisione;

b. occorrono inoltre leggi settoriali per garantire l’applicazione adeguata dei principi della Carta europea;

11. Richiama l’attenzione sulla necessità di un’applicazione adeguata della legislazione in vigore, in particolare per lottare contro la corruzione endemica e nota con soddisfazione l’accentuata attività messa in atto in questi ultimi tempi per applicare la legislazione in questo campo;

12. Per quanto riguarda la democrazia regionale, il Congresso apprezza i progressi compiuti grazie all’elaborazione e all’adozione da parte del Parlamento nazionale della Legge costituzionale sullo statuto della Repubblica autonoma dell’Agiaria, che le concede lo statuto di autonomia, ma si rammarica che non si sia fatto praticamente nessun passo avanti per quanto riguarda la risoluzione politica dei conflitti nell’Ossezia meridionale e nell’Abkhazia e per garantire il ritorno dei profughi;

13. Riconoscendo che non vengono ancora soddisfatte le condizioni perché il governo della Georgia rispetti i propri impegni di promulgare un quadro giuridico che definisca lo statuto di altre entità autonome, il Congresso incoraggia le competenti autorità georgiane a proseguire con impegno le attive trattative al riguardo con i leader di tali regioni;

14. Nota con rammarico che a distanza di più di due anni dalle ultime elezioni locali nel paese, non è stata ancora costituita una nuova delegazione nazionale presso il Congresso e che i rappresentanti eletti della Georgia sono stati pertanto privati della possibilità di partecipare ai suoi lavori;

15. Osserva con preoccupazione l’assenza di una comprensione generale del significato dell’essenza stessa della democrazia locale e del futuro della riforma sul decentramento, che provoca una sorta di ‘interruzione delle comunicazioni’ tra il potere centrale e le autorità locali; tale fatto è aggravato dall’incapacità delle autorità locali di far ascoltare i loro interessi e le loro preoccupazioni a livello nazionale, poiché non esiste ancora nel paese un’associazione nazionale di poteri locali e le rare associazioni esistenti a livello dei distretti sono deboli e poco coordinate;

16. Alle luce delle precedenti considerazioni, il Congresso ritiene che, malgrado alcuni modestissimi progressi realizzati nel campo della democrazia locale, la Georgia sia ancora lungi dal rispettare i propri obblighi ed impegni;

17. Incarica la Commissione istituzionale di seguire le evoluzioni nei settori riguardanti:

a. i passi compiuti per designare la nuova delegazione nazionale presso il Congresso;

b. gli emendamenti alla Legge attuale sull’autonomia locale, in vista di renderla pienamente conforme alla Carta;

c. l’elaborazione di un pacchetto legislativo in alcuni settori specifici, più particolarmente nel campo dei beni comunali e delle finanze locali;

d. l’istituzione di un’associazione nazionale di enti locali;

e. lo sviluppo e la messa in opera di una strategia nazionale di formazione;
f. lo sviluppo di un quadro legislativo che stabilisca lo statuto delle entità autonome.

g. gli sforzi per programmare, elaborare e attuare una strategia in materia di decentramento per la Georgia.

1 Discussa e addotta dalla Commissione permanente del Congresso il 4 novembre 2004 (ved. doc CG (10) 26, progetto di risoluzione presentato da H.U. Stöckling (Svizzera, R, GILD), J. Mans (Paesi Bassi, R, SOC) e C. Andreotti (Italia, R, PPE/DC), relatori)

2 (e dal Sig. Leon Kieres prima del maggio 2004)