Raccomandazione 46 (1998)1sulla situazione della democrazia locale e regionale in Croazia

Il Congresso,

1. Conformemente alla Risoluzione 58 (1997) sulla situazione della democrazia locale nei paesi membri e riferendosi in modo particolare al suo §11, che enumera la Croazia tra i paesi per i quali esistono notevoli problemi nel campo della democrazia locale, nonché al suo § 13, dedicato specificamente a tale paese;

2. Considerando il § 9. Vi del Parere n° 195 (1996) dell'Assemblea parlamentare sulla domanda di adesione al Consiglio d'Europa della Croazia, nel quale viene precisato che la Croazia si è impegnata a firmare e a ratificare la Carta europea dell'autonomia locale nell'anno seguente la sua adesione (6 novembre 1996), come pure a consultare gli esperti del Consiglio d'Europa sul progetto di revisione della legge sull'autonomia e l'amministrazione locale;

3. Tenendo conto dei risultati delle numerose missioni del CPLRE in Croazia a partire dal 1993 e delle Conclusioni dei vari rapporti sulla situazione della democrazia locale e regionale nel paese, adottati dall'Ufficio di Presidenza e dalla Commissione Permanente del Congresso nel febbraio del 1996;

4. Avendo inviato in Croazia una delegazione composta da due Relatori, la Sig.ra Lund (Danimarca, L) e il Sig. Leinen (Germania, R), accompagnati da un esperto indipendente, nell'ottobre del 1997, e poi nel febbraio del 1998;

5. Esprimendo i suoi ringraziamenti alle autorità croate per il loro sostegno durante tali visite, nonché alle Ambasciate della Democrazia Locale del luogo;

6. Reputa necessario rivolgere alle autorità governative del paese le considerazioni e le raccomandazioni seguenti, basate sul rapporto allegato alla presente Raccomandazione:

6.1. Si compiace del fatto che il governo croato abbia firmato e ratificato la Carta europea dell'autonomia locale il 19 settembre 1997, entro un anno dal suo ingresso nel Consiglio d'Europa, conformemente agli impegni assunti al momento dell'adesione;

6.2. Si rammarica tuttavia del fatto che, al momento di detta ratifica, il governo croato si sia avvalso della possibilità di formulare delle riserve, prevista all'articolo 12 della Carta e non abbia quindi accettato certe disposizioni importanti, come quelle previste all'articolo 4 § 3, 5 e 6, all'articolo 8, § 3, all'articolo 9 § 5, 7 e all'articolo 10, § 2 della Carta;

6.3. Considera che, in vista dello spirito dell'impegno sottoscritto dalla Croazia al momento della sua adesione in merito alla ratifica della Carta e dell'obiettivo dell'articolo 12 della medesima, la Carta dovrebbe essere ratificata nel modo più completo possibile e pertanto invita il paese a estendere quanto prima l'applicazione della Carta, soprattutto agli articoli indicati al precedente § 6.2;

6.4. Considera che, per intanto, visto che la Carta sta diventando in Europa un principio di diritto generalmente riconosciuto, lo strumento di ratifica depositato dalla Croazia l'11 ottobre 1997 a Strasburgo non dispensa detto Stato dal rispettare tutti i principi fondamentali che la Carta contiene;

6.5. Dati i numerosi esempi specifici di pratiche del governo croato, in particolare per quanto riguarda l'elezione del sindaco di Zagabria e l'elezione dell'Assemblea regionale della Zupanija di Primorsko Goranska, considera che la legge sull'autonomia e l'amministrazione locale non consente di garantire effettivamente l'autonomia locale e il rispetto dei risultati elettorali e che, di conseguenza, urge provvedere ad emendarla;

6.6. Deplora il fatto che, malgrado le ripetute promesse di modificare la legislazione croata sull'autonomia locale, con l'assistenza degli esperti del Consiglio d'Europa, in conformità agli impegni sottoscritti al momento dell'adesione, non si sia registrato nessun progresso sotto questo aspetto e ribadisce il suo sostegno e la sua disponibilità a mettere in atto, qualora gli venga richiesto, la proposta del Governo croato volta a costituire a tal scopo una commissione mista che raggruppi degli esperti del Parlamento croato e quelli del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato dei rappresentanti delle autorità governative e delle collettività locali e regionali del paese, al fine di esaminare in modo particolareggiato i vari aspetti della legge che dovrebbero essere modificati, dato che il presente rapporto non puo' in alcun caso costituire un parere esauriente in materia, visto che il Congresso non ha ancora potuto esaminare il progetto di testo di revisione della legge;

6.7. Rinnova con fermezza la domanda espressa al paragrafo 13a della Risoluzione 58 (1997), relativa alla revisione entro i più brevi termini delle disposizioni della legge che istituisce una doppia carica per i Governatori delle Contee e il Sindaco della città di Zagabria e che conferisce al Presidente della Repubblica il potere discrezionale di confermare o meno la loro elezione, in modo da:

i. o specificare nella legge gli unici criteri in base ai quali il Capo dello Stato possa rifiutare di riconoscere l'elezione del sindaco di Zagabria, oppure quella dei governatori delle Contee (Zupan);

ii. oppure conferire a delle persone distinte le funzioni di sindaco di Zagabria e quelle di governatori delle contee, in quanto rappresentanti delle collettività territoriali, e ad altre persone le funzioni di rappresentanti dello Stato a Zagabria e a livello delle contee;

6.8. Raccomanda alle autorità croate di garantire che la revisione della legislazione includa ugualmente il diritto per le collettività territoriali della Croazia di adire una giurisdizione competente ed indipendente, al fine di esaminare una decisione del Governo nell'interpretazione della legge, conformemente all'articolo 11 della Carta europea dell'autonomia locale che è stato accettato senza alcuna riserva dalla Croazia al momento della ratifica;

6.9. Nota con soddisfazione che i poteri locali e regionali della Croazia stimano che la loro situazione si sia globalmente migliorata in questi ultimi anni, ma considera estremamente preoccupante la persistente assenza di chiarezza in merito alle ripartizioni delle competenze tra i vari livelli del governo, come pure l'inadeguatezza dei mezzi messi a disposizione dei responsabili locali e regionali per esercitare le loro competenze;

6.10. Sottolinea la necessità di una ripartizione maggiormente precisa delle competenze; accompagnata da mezzi proporzionati alle responsabilità dei vari livelli di autorità, da suddividere secondo delle procedure ben stabilite, ai sensi dei principi della Carta;

6.11. Considera che le disposizioni dell'Articolo 11 della legge sull'autonomia e l'amministrazione locale sono contrari allo spirito della Carta europea dell'autonomia locale e in particolare al suo Articolo 10, poiché rendono impossibile, nella pratica, creare un'associazione di enti locali riconosciuta legalmente, se comprende meno della metà dei comuni e delle città ed esprime dei dubbi sulla conformità di detta disposizione con l'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
6.12. Si compiace del fatto che sia in corso la preparazione di disposizioni normative sulla cooperazione transfrontaliera, volte a chiarire le possibilità offerte alle collettività locali e regionali in materia, ed invita la Croazia a firmare e a ratificare non appena possibile la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali e il suo protocollo addizionale;

6.13. Consapevole del fatto che, a seguito della creazione della Repubblica di Croazia, la situazione giuridica dei beni immobili e dell'industria turistica che precedentemente erano autogestiti non è ancora stata completamente risolta, invita il Governo croato a chiarire questa questione quanto prima;

6.14. Conscio del fatto che altri disegni di legge sull'autonomia locale sono attualmente in via di elaborazione, soprattutto in materia di finanze locali e di ripartizione di competenze tra i comuni, le città e le Zupanije (Contee), e, considerata l'importanza fondamentale di tali testi, ivi compresi quelli riguardanti la cooperazione transfrontaliera, al fine di un buon funzionamento dell'autonomia locale, esorta le autorità croate ad associare ai lavori gli esperti del Consiglio d'Europa fin dallo stadio preliminare della revisione delle suddette leggi;

6.15. Esprime vive preoccupazioni per la situazione della zona che era precedentemente sotto l'amministrazione dell'UNTAES e per le grandi difficoltà di funzionamento delle istituzioni locali che vennero elette nel 1997, il che puo' causare una perdita di fiducia della popolazione della zona nella capacità di tali istituzioni di contribuire a migliorare realmente le condizioni di vita e puo' condurre quindi a sminuire la credibilità dei principi dell'autonomia locale e chiede al Governo croato di informare regolarmente il Congresso sull'evoluzione della situazione nella Slavonia orientale e sul funzionamento delle istituzioni della democrazia locale in questa parte del paese e, inoltre, lo invita ad accelerare il ritorno dei profughi e dei rifugiati, in modo da rafforzare la democrazia locale sia nei loro comuni di origine, che in quelli dove si erano rifugiati;

6.16. Invita le autorità locali e regionali della Croazia e le loro associazioni, come pure il Governo croato, ad organizzare quanto prima, in collaborazione con il Congresso, una grande conferenza sui progressi della democrazia locale e regionale e sulla riforma legislativa in materia, come era già stato proposto nel rapporto del CPLRE sulla situazione della democrazia locale e regionale della Croazia al momento della sua adesione;

7. Esprime il suo vivo compiacimento per l'iniziativa del Governo croato e dell'Ambasciata della Democrazia Locale di Osijek di organizzare dei programmi di formazione rivolti a degli eletti e a dei funzionari locali e regionali e chiede al Segretario generale del Consiglio d'Europa di sostenere tale importante iniziativa mediante il Programma Lode e dei contributi volontari stanziati per la democrazia locale e regionale in Croazia;

8. Invita il Comitato dei Ministri a tener conto di queste raccomandazioni nel contesto della valutazione del rispetto degli impegni assunti dalla Croazia al momento della sua adesione e a sostenere con mezzi finanziari adeguati e a sviluppare, se possibile con l'aiuto di altre organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, dei programmi di cooperazione, soprattutto nell'ambito del Congresso, delle Ambasciate della Democrazia Locale e del Programma Lode, al fine di istituire le riforme necessarie nel settore dell'autonomia locale e regionale, di ristabilire il buon funzionamento della società civile, di agevolare il ritorno dei rifugiati e dei profughi e di sostenere la ricostruzione economica del paese che ha gravemente sofferto a causa del conflitto armato in questa parte dell'Europa.

1 Discussa e adottata dal Congresso il 28 maggio, terza seduta (ved. doc. CG (5) 4, progetto di Raccomandazione presentato dalla Sig.ra H. Lund e dal Sig. J. Leinen, Relatori).