Raccomandazione 96 (2001)1 sulla Democrazia locale a Cipro

Il Congresso,

Dopo aver esaminato una proposta della Camera dei poteri locali,

1. Tenendo conto della decisione dell’Ufficio di Presidenza, intervenuta a seguito di un accordo con il Comitato delle Regioni dell’Unione europea, di redigere una relazione sulla situazione dell’autonomia locale a Cipro, paese candidato all’adesione all’Unione europea;

2. Ricordando la Risoluzione 31 (1996) sul monitoraggio del rispetto degli impegni assunti dagli Stati membri;

3. Considerando la relazione della Commissione Istituzionale della Camera dei Poteri locali elaborata dal Sig. Micallef (Malta);

4. Ringraziando i rappresentanti del governo cipriota (Ministero dell’Interno, Ministero delle Finanze e Ministero degli Esteri) e del Parlamento (Commissione Parlamentare degli Affari interni), come pure il Procuratore generale (General Attorney) e il Negoziatore Capo per l’adesione di Cipro all’Unione europea per aver contribuito a degli scambi aperti e costruttivi e fornito degli elementi di informazione particolareggiati per la preparazione di tale relazione;

5. Ringraziando in modo particolare l’Unione dei Comuni di Cipro e l’Unione delle Comunità rurali di Cipro2 per il cortese sostegno che hanno offerto, fornendo le informazioni e la documentazione necessaria e per l’eccellente organizzazione delle visite a Cipro;

6. Compiacendosi della ratifica da parte di Cipro della Carta europea dell’autonomia locale il 16 maggio 1988, pur ricordando le riserve espresse da questo paese in merito all’articolo 7, paragrafo 2 (compenso finanziario per gli amministratori eletti locali);

7. Considerando che Cipro è un paese la cui dimensione ridotta impone certi vincoli istituzionali, ma nel quale l’amministrazione nazionale è vicina alla popolazione;

8. Consapevole del fatto che la situazione politica a Cipro è dominata dalla questione della divisione dell’isola a seguito degli avvenimenti militari del 1974, la presente relazione tratta della situazione della democrazia locale sul territorio sotto il controllo del governo di Cipro internazionalmente riconosciuto;

9. Notando che gli avvenimenti del 1974 hanno avuto delle conseguenze molto tangibili sul governo del paese, sia a livello dell’amministrazione centrale, che locale, in considerazione dello spostamento coatto di circa 200 000 sfollati, ai quali è stato necessario fornire alloggio e posti di lavoro e per i quali sussistono delle richieste di infrastrutture supplementari;

10. Considerando che la probabile adesione di Cipro all’Unione europea avrà delle conseguenze dirette sulle responsabilità degli enti locali e richiederà la loro partecipazione alla messa in atto dei nuovi obblighi della Repubblica per quanto riguarda l’acquis comunitario;

11. Ritiene che le autorità nazionali dovrebbero consultare in modo più sistematico le due associazioni rappresentative dei comuni e delle comunità rurali con riferimento all’applicazione delle normative europee a Cipro;

12. Auspica che le trattative relative alla composizione della questione cipriota sotto l’egida delle Nazioni Unite attualmente sospese possano riprendere nel nuovo clima politico che si è venuto a creare a seguito della futura adesione di Cipro all’Unione europea e della candidatura della Turchia all’Unione europea;

13. Si dichiara disposto, in cooperazione con la Commissione di Venezia, ad offrire un’assistenza tecnica sulle questioni legate alle attuali esperienze europee negli Stati federali, in caso di ripresa dei negoziati e del processo per la ricerca di una soluzione della questione;

14. Rende omaggio alle autorità cipriote che hanno migliorato in modo sostanziale la base giuridica dell’autonomia locale in questi ultimi anni, modificando la Legge sui comuni ed adottando una nuova Legge sulle comunità rurali nel 1999, in vista di mettere in opera i principi essenziali della Carta europea dell’autonomia locale nel paese;

15. Si dichiara convinto che la Legge rivista sui comuni e la recente Legge sulle comunità rurali costituiscano una base solida per l’esercizio dell’autonomia locale nel paese, quantunque certe disposizioni possano ancora suscitare delle preoccupazioni in merito alla loro compatibilità con la Carta europea dell’autonomia locale;

16. Tenendo presente il fatto che l’amministrazione locale a Cipro è di competenza di due diversi regimi, l’uno relativo ai comuni, l’altro relativo alle comunità rurali, esprime il proprio parere sulla situazione di queste due distinte categorie di enti locali;

17. In merito alla situazione dei comuni:

a. Tenendo conto del fatto che esistono a Cipro 33 comuni, 24 dei quali sono situati sul territorio controllato dal governo cipriota e 9 sono stati spostati dopo gli avvenimenti del 1974;

b. Pur considerando che il sistema elettorale locale corrisponde alle norme europee, esprime una certa preoccupazione riguardo al fatto che tutti gli impiegati statali, compresi gli insegnanti e i dipendenti di enti parastatali siano privati della possibilità di presentarsi come candidati alle elezioni comunali, e ritiene che tale seria restrizione dei loro diritti civici sia difficilmente giustificabile;

c. Considerando che l’articolo 53 (1) della Legge sui comuni, in virtù del quale viene richiesta l’approvazione del Consiglio dei ministri in materia occupazionale per i posti della funzione pubblica comunale, potrebbe porre dei problemi di compatibilità con gli articoli 6 e 8 della Carta, visto che l’applicazione pratica di tale regola è stata recentemente semplificata, raccomanda di sopprimere tale disposizione e di sostituirla con un sistema nel quale il governo nazionale definisca i principi generali dell’amministrazione comunale;

d. Pur notando che i comuni di Cipro assumono un’ampia gamma di responsabilità, esprime tuttavia delle preoccupazioni riguardo al fatto che l’urbanistica dipenda in linea di massima dall’amministrazione centrale, dato che tale competenza viene delegata unicamente alle quattro principali città (Nicosia, Limassol, Paphos e Lamarka) ed è del parere che le autorità cipriote dovrebbero prendere in esame la possibilità di dotare le collettività locali di competenze proprie in materia di urbanistica, incaricandole di istituire la cooperazione intercomunale necessaria all’esercizio di tale responsabilità;

e. Ritiene che le autorità cipriote dovrebbero ugualmente prendere in esame la possibilità di conferire maggiori responsabilità ai comuni, come per esempio l’amministrazione degli istituti scolastici;

f. Ritiene che gli articoli 65 e 66 della Legge sui comuni, che precisano che i comuni devono ottenere il preventivo accordo del Consiglio dei Ministri sul loro bilancio annuale, non sono compatibili con l’articolo 8 della Carta europea dell’autonomia locale, pur riconoscendo che nella pratica un tale controllo non pare possa porre dei problemi rilevanti alle collettività locali, malgrado la necessità di dover negoziare il loro bilancio con il Ministero degli Interni;

g. Auspica che il controllo della contabilità comunale da parte del Revisore generale (Auditor general) si limiterà ad un controllo di legalità, conformemente all’articolo 8 della Carta europea dell’autonomia locale;

h. Esprime soddisfazione per la decisione presa recentemente dal Governo cipriota si aumentare le sovvenzioni globali ai comuni, che vengono attribuite in base alle proposte presentate dall’Unione dei comuni di Cipro;

i. Si dichiara preoccupato per la pratica attuale di cofinanziamento dei progetti di urbanistica, che ha un effetto centralizzatore;

j. Ritiene che dovrebbe venir soppressa la necessità dell’approvazione da parte del Capo del Distretto (District officer) per l’attribuzione o la modifica dei nomi delle strade;

18. Per quanto riguarda le comunità rurali:

a. Tenendo conto del fatto che esistono 356 comunità rurali sul territorio controllato dal governo, 3 delle quali costituiscono dei raggruppamenti di comunità;

b. Considerando che la nuova Legge sulle comunità rurali del 1999 dà luogo, per tale categoria di piccoli enti locali, ad una situazione paragonabile a quella dei comuni, si dichiara tuttavia preoccupato da certe disposizioni particolareggiate della suddetta legge;

c. E’ del parere che lo statuto degli amministratori delle comunità rurali dovrebbe essere ancora migliorato e, in modo particolare, che questi ultimi dovrebbero poter usufruire di indennità, oppure di altre forme di compensi finanziari per le funzioni svolte;

d. Chiede alle autorità cipriote di prendere in esame la possibilità di sopprimere le disposizioni generali dell’articolo 17(4) della Legge sulle comunità rurali, in virtù delle quali le elezioni a tal livello non potrebbero venir organizzate dal governo “in considerazione delle circostanze attuali e nel pubblico interesse”;

e. Si preoccupa più particolarmente di un certo numero di controlli ai quali sono sottoposte le comunità rurali, e segnatamente:

i. la procedura da seguire per le assunzioni, come pure le condizioni occupazionali generali dei funzionari del Consiglio e l’esercizio di poteri disciplinari nei loro confronti (articolo 49(2) della Legge sulle comunità rurali);

ii. l’approvazione del bilancio della comunità rurale da parte del Capo del Distretto (rappresentante locale del governo ) (articolo 66 d della Legge sulle comunità rurali);

iii. il potere del Capo del Distretto per l’acquisizione dei diritti di utilizzo dell’acqua;

iv. l’approvazione del Capo del Distretto per delle elargizioni ad opere di beneficenza;

v. l’approvazione del Capo del Distretto per l’attribuzione o il mutamento dei nomi delle strade;

vi. il fatto che la maggior parte delle comunità rurali non sia dotata di una propria amministrazione, dal momento che tale funzione viene esercitata dal Capo del Distretto, a titolo oneroso;

f. Raccomanda che certe approvazioni preliminari richieste nei vari campi enunciati al paragrafo precedente vengano semplificate o soppresse, al fine di migliorare l’esercizio dell’autonomia locale a livello delle comunità rurali;

g. Sottolinea, in particolare, che l’approvazione preliminare del bilancio delle comunità rurali da parte del Capo del Distretto, che sottintende che quest’ultimo possa decidere dell’opportunità di un certo numero di spese, suscita delle inquietudini, in considerazione dell’articolo 8 della Carta europea dell’autonomia locale;

h. Ritiene che l’attuale sistema sulle sovvenzioni specifiche attribuite dallo Stato alle comunità rurali per i loro progetti di sviluppo e le loro infrastrutture potrebbe essere parzialmente modificato e trasformato in un sistema di sovvenzioni globali, accordate alle comunità rurali in base ad un sistema di perequazione;

19. Prendendo atto del fatto che nulla è previsto esplicitamente nella Costituzione per la protezione giuridica delle collettività locali, ritiene che la ratifica della Carta europea dell’autonomia locale sia atta a garantire la tutela giuridica dell’autonomia locale a Cipro;

20. Considera più generalmente che l’esistenza a Cipro di piccoli comuni e di comunità rurali ancora più piccole, come pure di conurbazioni, dovrebbe spingere il governo cipriota a mettere in atto delle formule di cooperazione obbligatoria tra enti territoriali, al fine di sviluppare la capacità dei poteri locali di assumere le loro crescenti responsabilità;

21. Invita le autorità cipriote, in consultazione con le associazioni rappresentative dei comuni e delle comunità rurali, ad esaminare la possibilità di un rimaneggiamento delle due leggi distinte sui comuni e sulle comunità rurali, ai fini dell’elaborazione di un’unica legge generale sull’autonomia locale, nella quale queste due categorie potrebbero essere sottoposte ad una comune regolamentazione completata da regole specifiche;

22. Tenendo conto di tutte le considerazioni di cui sopra, ritiene che sia giunto il momento per procedere ad una modernizzazione generale e rapida delle leggi sull’autonomia locale a Cipro e che si dovrebbe cogliere l’occasione, nell’ambito di tale processo, per fissare un nuovo equilibrio nelle relazioni tra il governo centrale e le autorità locali nel paese.

1 Discussa e approvata dalla Camera dei Poteri Locali il 30 maggio 2001 e adottata dalla Commissione Permanente del Congresso il 31 maggio 2001 (ved. Doc CPL (8) 3, progetto di Raccomndazione presentato dal Sig. I. Micallef, relatore). n'affecte pas la leur participation de plein droit de ces représentants au Congrès plénier et à ses organes.
2 I comuni hanno uno statuto equivalente a quello delle città; le comunità rurali sono invece dei comuni con caratteristiche piuttosto rurali e che non godono dello stesso statuto dei comuni.