Raccomandazione 88 (2001)1 sulla democrazia locale e regionale nella Repubblica Slovacca

Il Congresso,

1. Ricordando:

a. L’Articolo 2.3 della Risoluzione statutaria del Comitato dei Ministri (2000) 1 relativa al CPLRE, che incarica il Congresso di predisporre l'elaborazione regolare di rapporti - paese per paese - sulla situazione della democrazia locale e regionale negli Stati membri e nei paesi candidati all'adesione al Consiglio d'Europa;

b. le proprie Risoluzioni 31 (1996), 58 (1997) e 106 (2000) che stabiliscono i principi da seguire per la preparazione dei suddetti rapporti;

2. Ricordando il Colloquio sulla regionalizzazione nella Repubblica Slovacca, organizzato a Bratislava il 4 e il 5 dicembre 2000 in collaborazione con l'Associazione delle Città e dei Comuni della Slovacchia (ZMOS) ;

3. Dopo aver inviato nella Repubblica Slovacca una delegazione composta dai suoi due correlatori, i Sigg. Anders Knape (Svezia, Camera dei Poteri locali) e Miljenko Doric (Croazia, Camera delle Regioni), da un esperto indipendente, il Professor Angel-Manuel Moreno Molina (Spagna) e dal Segretariato il 4 e il 5 dicembre 2000, e il 22-23 febbraio 2001 e dopo aver preso conoscenza del loro rapporto;

4. Ringraziando tutti i rappresentanti delle autorità slovacche che hanno consentito ai relatori di studiare l'attuale sistema della democrazia locale e regionale e i progetti di riforma, e ringraziando in modo particolare l'Associazione delle Città e dei Comuni della Slovacchia per l'assistenza fornita per l’organizzazione delle visite della delegazione del CPLRE nella Repubblica Slovacca;

5. Esprimendo soddisfazione per la ratifica, da parte della Repubblica Slovacca, della Carta europea dell'autonomia locale il 1° febbraio 2000, pur rammaricandosi del fatto che la Repubblica Slovacca al momento della ratifica, abbia formulato delle riserve relative all'Articolo 3, paragrafo 1, all'Articolo 4, paragrafi 3 e 5, all’Articolo 6, paragrafo 2, all’Articolo 9, paragrafi 1, 5, 6 e 7 e all’Articolo 10, paragrafi 2 e 3, si dichiara pertanto desideroso di garantire l'applicazione effettiva dei principi della Carta nel Paese;

6. Compiacendosi della ratifica, da parte della Repubblica Slovacca, della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali il 1° febbraio 2000 e dei suoi due Protocolli addizionali, ratificati rispettivamente il 1° febbraio e il 31 ottobre 2000;

7. Considerando che sarebbe auspicabile introdurre dei mutamenti nell'amministrazione territoriale del paese, per migliorare la democrazia locale, far coincidere la pratica dell'amministrazione locale con le norme della Carta europea dell'autonomia locale e costituire delle strutture regionali appropriate;

8. Avendo preso nota della determinazione del Governo Slovacco di mettere in atto quanto prima la riforma territoriale del paese e la riforma generale della pubblica amministrazione, che figurano attualmente tra le sue priorità di azione;
9. Apprezzando inoltre i recenti emendamenti apportati alla Costituzione slovacca, in modo da consentire al Governo di proseguire la propria politica di decentramento e di regionalizzazione;

10. Avendo ugualmente preso nota della difficoltà di ottenere un consenso tra i partiti politici slovacchi sulla denominazione e sui capoluoghi delle future regioni e soprattutto sul numero delle future regioni;

11. Avendo preso in considerazione la versione preliminare del disegno di legge sulle regioni della Repubblica slovacca che non è stato tuttavia ancora preso in esame dal Parlamento slovacco;

12. Rammaricandosi del ritardo della riforma dell'amministrazione pubblica e del processo legislativo finalizzato a fornire la base legislativa per l'organizzazione delle prime elezioni regionali alla fine del 2001 e per la reale istituzione delle regioni all'inizio del 2002 ;

13. Rivolge alle autorità parlamentari e governative slovacche le seguenti raccomandazioni:

a. accelerare il processo di applicazione della riforma dell'amministrazione pubblica e proseguire gli sforzi legislativi volti all'effettiva istituzione delle regioni dotate di reali poteri e alla costituzione, attraverso lo svolgimento di elezioni regionali, degli organi eletti indispensabili al loro funzionamento;

b. definire il numero delle regioni, tenendo debitamente conto delle aspirazioni dei cittadini, nel rispetto delle minoranze importanti;

c. definire chiaramente le competenze accordate agli enti regionali, le loro risorse finanziarie e il quadro amministrativo in base ad una legislazione appropriata;

d. proseguire la riforma dell'amministrazione pubblica adottando la legislazione complementare necessaria a garantirne l'effettiva applicazione;

e. ricercare le soluzioni meglio adattate per consentire, grazie alla progressiva soppressione dei distretti, la razionalizzazione delle deleghe territoriali da parte dei ministeri;

f. prendere in esame la possibilità di limitare la portata delle riserve formulate dalla Repubblica slovacca al momento della ratifica della Carta europea dell'autonomia locale, in particolare per quanto riguarda l'Articolo 3, paragrafo 1, relativo al diritto e all'effettiva capacità degli enti locali di gestire una parte rilevante dei pubblici affari (principio che costituisce uno degli aspetti essenziali della nozione di autonomia locale);

g. riesaminare la pertinenza della riserva riguardante l'Articolo 10, paragrafi 2 e 3 della Carta europea dell'autonomia locale, relativo al diritto delle autorità locali di aderire alle associazioni nazionali ed internazionali;

h. continuare a sviluppare la cooperazione trasfrontaliera ed a promuovore, tra l’altro, la cooperazione trasfrontaliera delle collettività locali e regionali ;
i. garantire, nello spirito dell'Articolo 9 della Carta europea dell'autonomia locale, che una percentuale fissa delle entrate pubbliche venga attribuita agli enti locali in modo permanente, e consentire loro, inoltre, di aumentare sensibilmente le loro risorse proprie mediante la possibilità di imporre nuove tasse o di usufruire di altri gettiti fiscali e sostituire almeno in parte le sovvenzioni speciali accordate agli enti locali con delle sovvenzioni generali che lascino un margine di manovra più importante ai comuni;

j. accrescere ed ampliare, nel quadro delle riforme legislative previste, le competenze proprie dei comuni, diminuendo in tal modo la dipendenza derivante dalle competenze ad essi delegate dallo Stato e prevedere di accordare altri poteri ai comuni sotto forma di una competenza generale per gli affari locali;

k. riconoscere ai comuni e alle future regioni piena autonomia in materia di personale, nel quadro dei principi generali definiti in uno statuto della funzione pubblica;

l. consultare sistematicamente gli enti locali e le future regioni e le associazioni che li rappresentano, al momento dell'elaborazione e della discussione dei progetti legislativi che li riguardano;

m. introdurre una giurisdizione amministrativa, allo scopo di garantire la tutela legale dell'autonomia locale, mediante l'esercizio del diritto di ricorso giurisdizionale previsto all'articolo 11 della Carta europea dell'autonomia locale e predisporre analoghi dispositivi per le future regioni;

n. prevedere una reale riforma finanziaria, mirante ad un decentramento fiscale effettivo e rapido a livello locale e per le future regioni, e dei meccanismi appropriati di perequazione orizzontale;

o. intensificare gli sforzi nel campo della formazione del personale degli enti locali e delle future regioni, in considerazione del fatto che la riuscita di qualsiasi decentramento dipende in gran parte dalla professionalità, dalla motivazione e dall'efficacia dei funzionari dell'amministrazione territoriale;

p. mettre in atto gli accordi tra agli Stati conclusi con quasi tutti i paesi vicini nella prospettiva della realizzazione efficace della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione trasfrontaliera delle collettività locali o autorità territoriali e dei suoi Protocolli ;

q. incoraggiare il raggruppamento dei comuni e la cooperazione intercomunale, al fine di offrire agli enti locali la capacità di fornire effettivamente i servizi pubblici e di realizzare dei progetti di investimento di grande portata;

r. proseguire il dialogo con il Congresso nel quadro del processo delle riforme attualmente in corso, mediante delle consultazioni e degli scambi di vedute con i membri e gli esperti del Congresso, al fine di avvalersi dell'esperienza di altri paesi europei nel campo della democrazia locale e regionale;

s. nominare quanto prima, dopo l'istituzione delle regioni e l'elezione dei loro rappresentanti, una delegazione appropriata presso la Camera delle Regioni del Congresso.

1 Discussa e adottata dal Congresso il 30 maggio 2001, 2a seduta, (ved. Doc. CG (8) 5, progetto di Raccomandazione presentato dai Sig.ri A. Knape e M. Doric, relatori).