Raccomandazione 44 (1998)1 sulla crisi nel Kosovo

Il Congresso,

1. Visti i comunicati sulla crisi del Kosovo trasmessi successivamente dall'Ufficio di presidenza del Congresso il 5 marzo 1998 e dalla Commissione permanente, il 6 marzo 1998, contenenti un urgente appello alla Comunità internazionale, al Comitato dei Ministri e all'Assemblea parlamentare, proprio nel momento in cui la polizia serba stava conducendo un'operazione di repressione;

2. Nota in particolare che aveva già richiesto, in questi due comunicati, il ripristino dello statuto speciale di autonomia di cui il Kosovo aveva beneficiato fra il 1974 e il 1989;

3. Vista la motivazione che l'Ufficio di presidenza del Congresso aveva affidato ai Sigg. Cuatrecasas (Spagna), relatore, e Likhatchev (Federazione russa), corelatore;

4. Avendo preso nota del fatto che l'ufficio di presidenza del Congresso, nel corso della sua riunione del 25 maggio 1998, ha concesso un'audizione ai rappresentanti della Lega Democratica del Kosovo, della Conferenza permanente delle città e comuni di Jugoslavia, dell'Associazione dei comuni liberi della Serbia e del Consiglio nazionale bosniaco del Sandjak;

5. Appoggiando le posizioni espresse dall'Assemblea parlamentare nelle sue due successive Raccomandazioni nn. 1360 (18 marzo 1998) e 1368 (22 aprile 1998), e in particolare:

5.1 la recisa condanna dell'uso eccessivo e cieco della forza da parte dei servizi di sicurezza serbi,

5.2 l'apprensione per quanto concerne la crescente repressione, da parte delle autorità serbe, dei mass media che cercano di riferire informazioni obiettive sulla situazione del Kosovo,

5.3 la condanna del ricorso alla violenza e del traffico d'armi da parte di alcuni elementi della popolazione albanese del Kosovo,

5.4 la richiesta di accettazione, da parte delle autorità serbe, di una mediazione della Comunità internazionale, in particolare della missione avviata dal Sig. Felipe Gonzalez, a nome dell'OSCE e dell'Unione europea,

5.5 la richiesta di adempimento dell'accordo di Roma del 1996, concernente l'istruzione nel Kosovo,

5.6 l'appello alle autorità della Repubblica federale iugoslava a soddisfare le richieste della Comunità internazionale concernenti le riforme democratiche in quel Paese,

5.7 la posizione secondo cui sarebbe auspicabile una maggior autonomia del Kosovo in seno alla RFI, andando oltre la Costituzione serba attuale,

5.8 le Raccomandazioni rivolte al Comitato dei Ministri di continuare ad interessarsi al Kosovo e di studiare con che mezzi il Consiglio d'Europa potrebbe facilitare i contatti e prestare la propria opera nell'ambito dei negoziati fra le autorità iugoslave e la comunità albanese del Kosovo,

5.9 le critiche riguardo al referendum organizzato dalle autorità serbe, su proposta del presidente Milosevic, sull'accettabilità di una mediazione straniera.

6. Avendo preso conoscenza della richiesta di adesione al Consiglio d'Europa, presentata dalla Repubblica federale iugoslava, e delle prime reazioni al riguardo da parte del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea parlamentare (ad esempio, quest'ultima ha ricollegato il seguito da dare a questa richiesta ai progressi che saranno realizzati dalle autorità della RFI nei confronti del Kosovo);

7. Condanna con fermezza l'uso della forza, qualunque ne sia l'origine, e gli incidenti che si sono nuovamente verificati nel Kosovo in queste ultime settimane e deplora le vittime da ambo le parti e in special modo gli atti di violenza di cui sono rimasti vittime dei fanciulli innocenti; afferma la necessità assoluta di cessare i conflitti armati e del ritorno alla pace e a tal proposito sostiene la domanda del Gruppo di contatto mirante a far ritirare tutte le forze armate dalla regione; condanna inoltre tutti i tipi di atti di terrorismo perpetrati sul territorio del Kosovo e qualsiasi proliferazione di armi nella regione;

8. Si rallegra per l'avvio dei negoziati tra le autorità serbe e i rappresentanti del Kosovo, a seguito dell'incontro tra i Sigg. Milosevic e Rugova, svoltosi il 15 maggio 1998, seguito da una riunione di negoziati il 22 maggio 1998, grazie ad una mediazione americana; è convinto che i progressi che potrebbero essere realizzati nel corso di tali negoziati saranno determinanti per l'esame della candidatura di adesione della Repubblica Federale di Jugoslavia al Consiglio d'Europa;

9. Ritiene che la comunità internazionale abbia legittimamente il diritto di richiedere una mediazione internazionale, dati i rischi che la crisi del Kosovo fa gravare su tutta la regione dei Balcani e sul processo di pace di Dayton e dati i gravi problemi che il formarsi di nuovi eventuali flussi di profughi potrebbe provocare;

10. Invita a ricercare una soluzione della questione del Kosovo accettabile da tutte le parti e basata sul rispetto dell'integrità territoriale della Repubblica Federale di Jugoslavia, sull'osservanza dei principi delle organizzazioni internazionali, sulla tutela dei diritti dell'uomo e dei diritti civili e nazionali di tutti i cittadini del Kosovo;

11. E' del parere che il Consiglio d'Europa possa arrecare un utile contributo alla ricerca di soluzioni, corrispondenti alle legittime aspirazioni di autonomia del Kosovo, nel rispetto dell'integrità territoriale della RFI e dei diritti dell'insieme degli abitanti del Kosovo, siano essi di ceppo albanese, serbo o di altro tipo;

12. Persuaso di disporre delle basi convenzionali e di un'esperienza incomparabile degli statuti speciali di autonomia nei Paesi federali, regionalizzati e unitari, e comprendente inoltre, nella sua Camera delle Regioni, numerosi rappresentanti di entità federali e regionali provviste di statuto speciale;

13. Si dichiara disponibile ad arrecare il proprio contributo alla riflessione sulla ricerca di soluzioni al problema dello statuto speciale di autonomia del Kosovo nell'ambito delle iniziative prese in seno al Consiglio d'Europa e alla Comunità internazionale, e ritiene, fin d'ora, che sia opportuno:

13.1 riferirsi innanzitutto allo statuto di autonomia di cui il Kosovo ha usufruito, grazie alla Costituzione, dal 1974 al 1989, prescindendo però dagli elementi non democratici della Repubblica socialista federativa iugoslava, e di prendere in considerazione:

13.1.1 da un lato, la necessità di un vasto trasferimento di competenze, ivi compreso a carattere legislativo, a favore del Kosovo, riguardante in particolare il sistema educativo, sanitario, giudiziario, l'economia, l'agricoltura, le risorse minerarie, l'utilizzazione delle lingue, le istituzioni culturali, la toponimia e l'assetto territoriale,

13.1.2 dall'altro, esattamente come la Costituzione del 1974, la partecipazione dei rappresentanti del Kosovo agli organi decisionali federali, parlamentari, esecutivo e costituzionale.

13.2 di tener conto dei principi pertinenti contenuti nella Carta europea dell'autonomia locale, nella Convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali, nella Carta europea delle lingue regionali e minoritarie e nel Progetto di Carta europea dell'autonomia regionale;

13.3 di prevedere impegni di cooperazione, in particolare in campo culturale, economico e nel settore ambientale, con le regioni frontaliere del Kosovo, specie quelle abitate da una popolazione albanese, da definire in base alla Convenzione quadro sulla cooperazione transfrontiera fra collettività territoriali e al suo Protocollo aggiuntivo n. 1, ed ispirandosi anche ad altri esempi dello stesso tipo in Europa;

13.4 di far conoscere la disponibilità della Comunità internazionale a fornire, quando sarà giunto il momento, all'accordo eventualmente negoziato, una garanzia internazionale, secondo modalità non ancora precisate;

14. Si compiace per l'ottima collaborazione già instauratasi tra il Congresso e la "Commissione della democrazia per mezzo del diritto" (chiamata "Commissione di Venezia"), in special modo per quanto riguarda lo statuto di autonomia della Gagaùsia e la nuova suddivisione comunale della Federazione della Bosnia e Erzegovina, e fa presente la sua disponibilità ad avviare, con detta Commissione, qualsiasi tipo di collaborazione che potrebbe rivelarsi utile, circa lo statuto speciale del Kosovo;

15. E' disponibile per portare avanti il progetto di creazione di un'Agenzia della democrazia locale nel Kosovo, non appena le autorità jugoslave saranno pronte ad ospitare tale organismo e nella misura in cui sarà possibile ottenere i necessari finanziamenti;

16. Invita il Comitato dei Ministri e l'Assemblea parlamentare a tener conto della disponibilità e dei suggerimenti del Congresso che figurano in questa Raccomandazione, al momento in cui dovessero prendere delle iniziative per quanto riguarda il Kosovo;

17. Invita il Comitato dei Ministri a prepararsi ad impostare un programma di assistenza tecnica - se del caso in collaborazione con l'Unione Europea - a favore della messa in atto dell'eventuale statuto speciale del Kosovo e del rispetto dei diritti di tutte le minoranze esistenti nelle varie entità che costituiscono la RFI;

18. Invita l'OSCE e l'Unione europea, e in particolare il loro mediatore, Felipe Gonzalez, a prendere in considerazione il contributo del Congresso e i suoi suggerimenti contenuti in questa Raccomandazione, durante la loro riflessione sul problema del Kosovo;

19. Invita le autorità della Repubblica federale iugoslava e i capifila del Kosovo a prendere in considerazione i suggerimenti contenuti nella presente Raccomandazione;

20. Esprime la sua intenzione di effettuare, eventualmente, nell'ambito del seguito che il Comitato dei Ministri e l'Assemblea parlamentare dovranno dare alla domanda di adesione della RFI, un esame della situazione della democrazia locale e regionale nell'insieme della RFI, ivi compreso nella Voivodina e nel Sandjak.

1 Discussa e adottata dal Congresso il 28 maggio 1998, terza seduta (ved. doc. CG (5) 13, progetto di Raccomandazione presentato dai Sig.ri L. Cuatrecasas et V. Likatchev, Relatori).