17a SESSIONE PLENARIA

Strasburgo, 13-15 ottobre 2009

Cooperazione transfrontaliera in Europa

Raccomandazione 270 (2009)[1]

1.      La cooperazione transfrontaliera tra autorità locali e regionali costituisce un aspetto importante delle attività svolte dal Consiglio d’Europa al fine di promuovere la stabilità democratica e i rapporti di buon vicinato tra Stati e regioni e di conseguenza i valori sostenuti dall’Organizzazione, ossia la democrazia, la preminenza del diritto, il rispetto dei diritti umani, ivi compresi i diritti delle minoranze e la conservazione della diversità culturale. Per il Consiglio d’Europa rappresenta una missione politica fondamentale, che deve essere realizzata a livello regionale e locale, in partenariato con gli organi nazionali in ogni area geografica.

2.      Dall’ultimo rapporto del Congresso sulla questione,[2] lo stato della cooperazione transfrontaliera in Europa ha conosciuto profondi cambiamenti. Sono stati considerevolmente intensificati gli sforzi a favore della cooperazione transfrontaliera; il Comitato dei Ministri ha adottato la Raccomandazione (2005)2, relativa alle buone pratiche e alla riduzione degli ostacoli nel campo della cooperazione transfrontaliera e interterritoriale delle collettività o autorità territoriali; Il Progetto "MORE -Matching Opportunities for Regions in Europe" è stato creato in quanto supporto alle autorità locali e regionali per la realizzazione di progetti di cooperazione transfrontaliera; l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha adottato la Raccomandazione 1829 (2008) sulla cooperazione transfrontaliera; il Congresso ha istituito due Euroregioni.

3.             Nel corso degli anni, la fisionomia dell’Europa si è modificata. Sono scomparse le frontiere tra gli stati membri dell’Unione europea, e, dopo il suo allargamento, si sono create nuove frontiere esterne. Un crescente numero di paesi membri del Consiglio d’Europa fa ora parte di questo spazio senza frontiere dell’Unione europea, mentre molti altri Stati sono ancora separati dalle frontiere.

4.             Le attività di cooperazione transfrontaliera, organizzate e realizzate dagli enti locali e regionali, sono attuate dalle autorità più vicine ai cittadini, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di partenariato. Questa prossimità consente di incentrare le attività di cooperazione sulle maggiori preoccupazioni delle collettività, dei cittadini e delle strutture di tali territori e di affrontare le problematiche specifiche delle regioni frontaliere.

5.      Le conoscenze e le competenze specifiche di altri attori locali, quali ONG, imprese locali, sindacati e varie strutture rappresentano una pietra miliare per la cooperazione transfrontaliera. Contribuiscono a favorire lo sviluppo socio-culturale ed economico delle regioni frontaliere, stimolando per esempio la creazione di centri di attività, lo scambio di idee innovative, e il finanziamento congiunto di progetti di ricerca.


6.             Le frontiere possono dividere delle regioni che condividono la stessa cultura, come possono anche dividere regioni di culture diverse. Quando le culture sono differenti, la cooperazione transfrontaliera può riavvicinarle e farle incontrare all’interno delle regioni frontaliere, suscitando scambi tra gruppi di diverse origini etniche, culturali, religiose e linguistiche, e favorendo in tal modo l’integrazione sociale e culturale, la reciproca fiducia e una cultura della tolleranza, che non può non avere un impatto positivo nella prevenzione dei conflitti.

7.             La cooperazione transfrontaliera contribuisce pertanto a favorire una maggiore coesione sociale, economica e territoriale in Europa.

8.             I vari programmi finanziati dall’Unione europea (Ue), quali ad esempio il Programma Interreg, lo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), o lo Strumento di assistenza preadesione (IPA) contribuiscono in modo determinante a garantire il successo dei programmi di cooperazione transfrontaliera.

9.             Il Congresso, dal canto suo, è convinto che la cooperazione transfrontaliera può favorire l’integrazione europea, lo sviluppo economico delle regioni europee, il rafforzamento della coesione sociale e territoriale, la partecipazione attiva dei cittadini, nonché il dialogo interculturale.

10.          Il Congresso constata inoltre i risultati positivi dei programmi e dei progetti di cooperazione transfrontaliera che trattano di problemi specifici delle regioni frontaliere, e prende atto della cooperazione esistente da tempo all’interno di altre strutture transfrontaliere, come per esempio nella regione del Reno superiore. Lo stesso Congresso ha intrapreso delle iniziative euroregionali, con l’istituzione dell’Euroregione Adriatica e dell’Euroregione del Mar Nero.  Il Congresso prende inoltre nota dell’esistenza di altre iniziative di cooperazione transfrontaliera, quali la Strategia dell’Unione europea per lo sviluppo della regione del Danubio, e la Strategia dell’Unione europea per il Mar Baltico.

11.          Il Congresso esprime soddisfazione per il costante impegno dell’Assemblea parlamentare a favore della cooperazione transfrontaliera (Raccomandazione 1829 (2008).

12.          Il Congresso invita pertanto il Comitato dei Ministri a:

a. prendere in considerazione, nel suo programma intergovernativo di attività, le difficoltà specifiche incontrate nella gestione dei problemi quotidiani dalle regioni frontaliere a causa della loro posizione, quali ad esempio l’erogazione di prestazioni sanitarie transfrontaliere, lo status e la copertura sociale dei lavoratori frontalieri e i meccanismi di intervento in caso di emergenza, ecc.

c. sostenere gli scambi tra esperti e gli scambi di pareri, conformemente alle raccomandazioni contenute nel rapporto.

13.          Invita i governi degli Stati membri del Consiglio d’Europa a:

a. promuovere la conclusione di accordi e intese bi- o trilaterali, come previsto all’Articolo 1 della Convenzione quadro di Madrid, e prevedere strumenti finanziari destinati a facilitare la messa in atto di progetti di cooperazione transfrontaliera;

b. sostenere l’istituzione di entità giuridiche di diritto internazionale tra autonomie locali e regionali di regioni frontaliere. Tali entità possono contribuire a risolvere i problemi transfrontalieri, pur operando secondo il diritto dei loro rispettivi paesi;

c. sostenere le Euroregioni o le strutture analoghe, in quanto strumenti efficaci per la  cooperazione transfrontaliera;

d. promuovere attivamente la cooperazione transfrontaliera e incoraggiare le autorità locali e regionali a concludere accordi, ove se ne presenti la necessità, fornendo loro i mezzi necessari, in particolare riducendo gli ostacoli, conformemente alla Raccomandazione Rec(2005)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa alle buone pratiche e alla riduzione degli ostacoli nel campo della cooperazione transfrontaliera e interterritoriale delle collettività o autorità territoriali;


e. cercare di facilitare, in maniera generale, l’attraversamento delle frontiere per gli abitanti delle zone frontaliere e i lavoratori frontalieri, gli imprenditori e i responsabili di aziende e quanti hanno necessità di attraversare regolarmente una frontiera per le loro attività quotidiane. Potrebbero per esempio essere adottate le misure seguenti: consentire una maggiore flessibilità nel rilascio dei visti, per esempio prevedendo visti di lunga durata o a molteplici entrate; autorizzare il rilascio dei visti in altre città a parte le capitali (si veda per esempio il caso di Strasburgo, autorizzata a rilasciare carte di identità e passaporti in virtù di un accordo con le autorità francesi); corsie supplementari ai valichi frontalieri per le persone che vivono e lavorano in prossimità delle frontiere; procedure accelerate di sdoganamento, edifici comuni ai posti di frontiera;

f. tenere presente che certe problematiche trattate a livello nazionale possono avere una propria specificità a livello transfrontaliero (per esempio, la situazione delle minoranze, l’erogazione dei servizi sanitari, l’occupazione, i trasporti, le infrastrutture), e, ove possibile, elaborare politiche nazionali in tali settori coordinandosi con le autorità territoriali interessate;

g. firmare il Protocollo n° 3 alla Convenzione quadro di Madrid relativo ai gruppi euroregionali di cooperazione;

h. garantire il finanziamento dei progetti di cooperazione transfrontaliera per la parte che compete al livello nazionale.

14.          Esorta i ministri europei responsabili delle collettività locali e regionali, a esaminare, in occasione della loro prossima riunione a Utrecht (Paesi Bassi) nel novembre 2009, le possibilità di promuovere e di sostenere la cooperazione transfrontaliera, grazie alla conclusione di accordi interstatali, l’istituzione di quadri giuridici e amministrativi adeguati e la messa a disposizione di risorse finanziarie.

15.          Chiede alla Commissione europea di prendere in esame la possibilità di mettere in atto una cooperazione congiunta tra i programmi del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea, al fine di sostenere dei progetti di cooperazione transfrontaliera tramite il Programma Interreg, lo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) e lo Strumento di assistenza alla preadesione (IPA). Tale approccio dovrebbe essere integrato, fin dall’inizio, nel concetto della futura politica di coesione territoriale.



[1] Discussa e adottata dal Congresso il 13 ottobre 2009, 1a seduta (vedi documento CG(17)5, relazione esplicativa, presentato da K.H. Lambertz, Belgio (R, SOC), relatore).

[2] Promuovere la cooperazione transfrontaliera: fattore essenziale per la stabilità democratica in Europa, Hans-Martin Tschudi, 2002.