15a SESSIONE

SESSIONE AUTUNNALE
Strasburgo, 2 – 3 dicembre 2008

Conseguenze a livello locale del conflitto nel Caucaso del Sud:
aiuti da parte degli enti territoriali europei

Risoluzione 272 (2008)[1]

1. Gli enti territoriali europei non possono restare passivi dinanzi alle gravi difficoltà che devono affrontare i loro colleghi delle amministrazioni territoriali colpite dal conflitto;

2. Gli enti territoriali vittime del conflitto vivono infatti situazioni di emergenza, che devono gestire coordinandosi con il governo, la società civile e l’assistenza internazionale. Sono tuttavia in prima linea per sostenere un’azione concreta a livello locale, pur essendo evidente che le sfide da affrontare e le necessità delle popolazioni sono notevolmente sproporzionate rispetto alle loro modeste risorse finanziarie e umane e alla loro esperienza;

3. Il Presidente del Congresso si è recato in Georgia (9-11 settembre 2008), e una delegazione del Congresso ha ugualmente osservato le elezioni locali nella Repubblica Agiara, Georgia, il 3 novembre 2008]. A seguito degli incontri in tali occasioni con rappresentanti delle autorità locali, governative e internazionali, il Congresso è determinato a fornire il suo sostegno, nell’ambito della propria sfera di competenza, oltre che a promuovere l’assistenza da parte degli enti territoriali europei a favore delle autorità locali e regionali vittime del conflitto;

4. Gli enti territoriali europei, sia singolarmente, che congiuntamente, tramite le loro associazioni nazionali o internazionali, possono mobilitare le loro forze e quelle dei loro partner locali per esaminare insieme il modo più adeguato per fornire un tangibile aiuto agli enti territoriali colpiti. Gli enti territoriali europei possono sostenerli e assisterli concretamente per tutti gli interventi che rientrano nell’ambito delle loro competenze ed esperienze;

5. Tali attività condotte a livello locale possono essere facilitate grazie ai contatti già esistenti nel quadro di gemellaggi o di altri tipi di relazioni;


6. Il sostegno degli enti locali europei potrà assumere molteplici forme, che vanno dai doni e altri tipi di contributi finanziari, alla messa a disposizione di personale specializzato in settori specifici. Consulenze e competenze particolari possono inoltre essere fornite dalle amministrazioni locali che già hanno un’esperienza di situazioni analoghe, provocate da conflitti o catastrofi naturali;

7. L’assistenza deve essere destinata agli enti locali direttamente colpiti dal conflitto, ma anche a quelli che ne subiscono le conseguenze indirette, essenzialmente a causa degli importanti spostamenti di popolazioni. Tutti i programmi di assistenza internazionale dovranno tener conto dei principi di sovranità e di integrità territoriale degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

8. In un orizzonte temporale di breve termine, l’assistenza deve mirare a:

a. alleviare le sofferenze dei feriti e le difficoltà dei profughi costretti ad abbandonare le loro case. È necessario fornire un’assistenza materiale e logistica per accogliere, curare, sovvenire ai bisogni di prima necessità, affiancare queste persone per aiutarle a sbrigare le pratiche amministrative e procedere al loro censimento;

b. permettere il ritorno a una normale scolarizzazione dei bambini profughi e di quelli le cui scuole sono state danneggiate dalla guerra;

c. organizzare e facilitare la ricostruzione e la riparazione delle infrastrutture colpite e il ripristino dei servizi pubblici (reti di distribuzione e di comunicazione, trasporti, servizi amministrativi, ecc....);

d. consigliare e sostenere le autorità locali colpite dal conflitto nel loro ruolo di sensibilizzazione delle popolazioni ai rischi legati alle tracce lasciate dalla guerra (mine anti-uomo, edifici distrutti,....);

9. A medio e lungo termine, l’assistenza degli enti territoriali europei e quella del Congresso dovrà essere finalizzata a:

a.  consolidare la democrazia locale e regionale nella zona del conflitto;

b.  sostenere il dialogo e la riconciliazione;

c.  facilitare il ritorno dei profughi;

10. Il Congresso, in cooperazione con l’Associazione dei comuni della Georgia (NALAG) e con la delegazione nazionale della Georgia, dovrà inoltre contribuire a:

a. sostenere l’azione dell’Agenzia della Democrazia locale (ADL) di Kutaisi in Georgia e sollecitare un maggiore aiuto da parte dei suoi partner europei;

b. promuovere lo sviluppo della rete delle Agenzie della Democrazia locale in Georgia e nei paesi del Caucaso del Sud per contribuire attivamente alla stabilizzazione della regione, attraverso un’azione europea di cooperazione decentrata multilaterale;

c. consolidare la democrazia locale e sviluppare la democrazia regionale laddove potrà rivelarsi utile; è necessario in particolare rivedere lo status della Repubblica Agiara, soprattutto rispetto alla nomina del capo di governo da parte delle autorità centrali;

 

d. fornire esperienze e sostegno per lo scambio di competenze a favore degli amministratori locali delle zone colpite dal conflitto e delle loro associazioni, in particolare grazie alla Rete europea degli istituti di formazione per le pubbliche amministrazioni locali e regionali (ENTO) per favorire la loro formazione e quella del loro personale;


11. Il Congresso:

a. decide di contribuire a dare un’ampia diffusione a questo appello presso i suoi membri e gli enti territoriali europei, tramite le associazioni nazionali e internazionali di poteri locali e regionali;

b. auspica che tutte le parti in conflitto rispettino l’accordo di cessate-il-fuoco;

c. esorta le autorità locali e regionali di tutte le parti in conflitto, cioè la Georgia, la Russia e le autorità de facto dell’Ossezia del Sud, a contribuire a ristabilire una completa autonomia locale nelle zone colpite e ad adoperarsi per ripristinare non appena possibile il buon funzionamento delle infrastrutture, dei servizi pubblici e garantire la sicurezza delle persone e la tutela dei beni e facilitare l’arrivo effettivo degli aiuti;

d. incarica il proprio Ufficio di presidenza di seguire l’evoluzione delle conseguenze locali del conflitto e di attuare azioni concrete nei propri settori di competenza precedentemente citati, ivi compreso nell’ambito delle sue priorità per il periodo 2009-2010 ;

e. si impegna a seguire e a sostenere lo sviluppo della democrazia locale e regionale in questa parte d’Europa e in particolare nelle zone colpite dal conflitto;

f. incarica la propria Commissione istituzionale di preparare in tempo utile un nuovo rapporto di monitoraggio sulla democrazia locale e regionale in Georgia;

g. condivide le posizioni adottate dall’Assemblea parlamentare nella Risoluzione 1633 (2008) e nella Raccomandazione 1846 (2008), nonché le priorità per la tutela dei diritti umani individuate dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa dopo le sue missioni speciali nelle zone colpite dal conflitto;

h. si impegna a sostenere le azioni lanciate dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, dal Comitato dei Ministri, dal Commissario per i diritti umani, dalla Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa.



[1] Dibattuta e adottata dalla Commissione permanente dal Congresso il 2 dicembre 2008 (ved. documento CG(15)31RES, progetto di risoluzione presentata da D. Suica (Croazia, L, PPE/DC), relatore).