16a SESSIONE PLENARIA
Strasburgo, 3-5 marzo 2009

Combattere la violenza domestica nei confronti delle donne

Risoluzione 279 (2009)[1]

1. Numerosissime donne in Europa sono vittime di violenze perpetrate nei loro confronti da uomini appartenenti alla loro stretta cerchia sociale. La violenza domestica, frutto di uno squilibrio di potere tra le donne e gli uomini, interessa le donne di ogni nazionalità, età e ceto sociale e ha ripercussioni negative sull’intera società, comprese le generazioni future.

2. Le città e le regioni si trovano a dovere affrontare direttamente le conseguenze di questo tipo di violenza e devono sostenere, oltre ai costi umani e sociali del fenomeno, anche quelli finanziari[2].

3. Il Congresso condanna questa violazione dei diritti umani e si impegna ad adoperarsi per eliminarla. Si compiace del fatto che, in occasione del Vertice di Varsavia, svoltosi il 16 e 17 maggio 2005, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d’Europa abbiano deciso di fare una priorità della lotta contro la violenza nei confronti delle donne.

4. In risposta all’appello del Congresso, numerose città e regioni europee hanno partecipato alla Campagna del Consiglio d’Europa per combattere la violenza nei confronti delle donne, compresa la violenza domestica (2006-2008). Le sinergie sviluppatesi tra le tre dimensioni politiche – governative, parlamentari e locali e regionali- hanno contribuito al successo di questa campagna paneuropea. Il Congresso ringrazia tutte le città e i comuni che si sono impegnati nella campagna, sotto lo slogan “Città e regioni d’Europa mobilitate”, dimostrando che la questione era di fondamentale importanza per i poteri locali e regionali.

5. In considerazione di quanto precede e allo scopo di rafforzare la capacità delle città e delle regioni di fornire una risposta efficace e coordinata al problema della violenza domestica di cui sono vittime le donne, il Congresso raccomanda ai poteri locali e regionali, nell’ambito delle legge e delle loro competenze:

a. di sviluppare delle strategie globali, nel quadro di piani d’azione nazionali coerenti con altre strategie locali o regionali associate, per:

i.       fissare finalità e obiettivi precisi;

ii.       stabilire criteri per monitorare la situazione;

iii.      instaurare partenariati con tutti i servizi interessati (in particolare la sanità, e i servizi sociali, la protezione dell’infanzia, l’alloggio, i servizi specializzati per la lotta alla violenza domestica e sessuale e i servizi di giustizia penale) e le ONG femminili, creando, per esempio, dei gruppi di pianificazione strategica su questo tema;

b. di garantire che le vittime abbiano accesso a un’ampia offerta di servizi gratuiti e di qualità, specializzati nell’assistenza alle donne e ai minori: alloggio di urgenza e sistemazione temporanea in case rifugio/centri, soluzioni di rialloggiamento, servizi locali (permanenze, consulenze individuali e sostegno), assistenza telefonica, cure mediche (comprese le cure psichiatriche), servizi di assistenza sociale (occupazione o prestazioni sociali, formazione, custodia dei bambini, ecc). Tali servizi devono soddisfare i seguenti criteri:

-        essere studiati in collaborazione con le ONG femminili e in concertazione con le interessate;

-                essere disponibili sull’insieme del territorio del paese;

-                non essere discriminatori ed essere accessibili alle donne in situazione di esclusione o con necessità speciali (immigrate o appartenenti a minoranze etniche, rifugiate, disabili o alcolizzate, tossicodipendenti o affette da disturbi mentali);

-                garantire la sicurezza degli utilizzatori e la riservatezza (l’indirizzo delle case rifugio/dei centri di accoglienza deve essere tenuto segreto);

-                favorire l’autonomia e l’autodeterminazione delle vittime;

c. di istituire dei programmi destinati agli autori di atti di violenza, in cooperazione con le ONG che operano in questo settore, par garantire la sicurezza delle vittime;

d. di formare in modo adeguato il personale delle amministrazioni locali e regionali e gli amministratori locali, per aiutarli a comprendere la dinamica e l’impatto delle violenze domestiche e sessuali nel contesto dell’uguaglianza di genere e dei diritti umani, oltre che il ruolo delle autorità locali e regionali in materia e la necessità di una cooperazione interistituzionale;

e. di sostenere le ONG attive nella lotta contro la violenza domestica nei confronti delle donne, poiché sono attori essenziali della difesa dei diritti delle donne e dell’assistenza alle vittime e di mettere a loro disposizione dei mezzi (per esempio, dei locali);

f. di sensibilizzare e informare il vasto pubblico:

i.       coinvolgendo gli uomini nelle attività di sensibilizzazione, denunciando chiaramente gli atti di violenza e sottolineando il fatto che la violenza contro le donne non deve essere considerata una “fatalità”;

ii.       attirando l’attenzione sui servizi locali disponibili per difendere e sostenere le vittime e diffondendo nei luoghi pubblici e nelle associazioni le informazioni su come accedere a tali servizi;

iii.      mettendo a disposizione una guida dei servizi locali di lotta contro le violenze nei confronti delle donne;

g. di lanciare attività di prevenzione nelle scuole primarie e secondarie, e a tale scopo:

i.       programmare e attuare, in cooperazione con le ONG competenti, dei programmi per sensibilizzare i  giovani sul tema della violenza fondata sul genere, sulle disuguaglianze tra i sessi e sugli stereotipi sessuali e per promuovere rapporti rispettosi e la risoluzione non violenta dei conflitti;

ii.       designare un referente per le questioni di violenza familiare e per l’integrazione delle politiche e procedure di protezione dell’infanzia, che faccia da tramite con i servizi sociali;

iii.      formare adeguatamente gli insegnanti, affinché sappiano portare avanti e sostenere questo programma di prevenzione e fornire al personale didattico gli orientamenti necessari;

iv.      incoraggiare gli istituti scolastici e i servizi educativi a individuare i segni e gli indicatori di abusi familiari e a fornire un sostegno ai minori maltrattati e ai loro genitori;

h. fare un monitoraggio e una valutazione delle politiche locali e regionali, dell’erogazione dei servizi e di altre iniziative locali e regionali;

i. stimolare i loro parlamenti e governi a impegnarsi più attivamente nella lotta contro la violenza domestica nei confronti delle donne, in collaborazione con i poteri locali e regionali, e a promuovere le misure destinate a prevenire tale violenza, proteggere le vittime e perseguire gli autori, che sono state individuate e indicate dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa[3];

j. continuare a mobilitare il pubblico e, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza nei confronti delle donne, il 25 novembre, lanciare azioni specifiche su temi legati alla violenza familiare (assistenza alle vittime o sensibilizzazione del pubblico).

6. Il Congresso invita inoltre le regioni dotate di potere legislativo ad adottare leggi specifiche contro questo tipo di violenza, nell’ambito del loro ordinamento nazionale.

7. Il Congresso, infine:

a. invita il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE) e l’Organizzazione Città e Governi locali uniti (UCLG) a fornire un contributo alla campagna delle Nazioni Unite per l’eliminazione della violenza sulle donne (2008-2015), ispirandosi all’esperienza del Congresso in materia;

b. chiede alla propria Commissione della coesione sociale di proseguire le attività sul tema dell’uguaglianza, in cooperazione con la competente commissione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e con il Comitato direttivo per l’uguaglianza tra uomo e donna (CDEG).



[1] Discussa e adottata dal Congresso il 3 marzo 2009, 1° seduta (vedi doc. CG(16)7REP, relazione esplicativa, relatore: S. Barnes (Regno Unito, L, PPE/CD)).

[2] Per esempio, uno studio condotto presso l’Università di Umeå, in Svezia, nel 2008, ha valutato in circa 250 000 € il costo economico di un singolo caso di violenza domestica, nell’ipotesi di un uomo che abbia maltrattato fisicamente la compagna per vent’anni.

[3] Risoluzione 1634 (2008) “Combattere la violenza nei confronti delle donne: verso una Convenzione del Consiglio d’Europa”.