16a SESSIONE PLENARIA
Strasburgo, 3-5 marzo 2009

Combattere la violenza domestica nei confronti delle donne

Raccomandazione 260 (2009)[1]

1. In tutte le regioni e città d’Europa, ci sono donne che subiscono violenze fisiche, sessuali o psicologiche in famiglia. Tale violenza costituisce una delle forme di violazione dei diritti umani più diffusa.

2. In occasione del loro Vertice di Varsavia, svoltosi il 16 e 17 maggio 2005, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d’Europa hanno affermato la loro determinazione a “garantire la sicurezza dei nostri cittadini” e il loro impegno a “sradicare la violenza nei confronti delle donne e dei bambini, compresa la violenza domestica”.

3. La Campagna del Consiglio d’Europa per combattere la violenza nei confronti delle donne, compresa la violenza domestica (2006-2008), ha posto in piena luce questo problema sociale ancora nettamente sottovalutato e ha evidenziato la necessità di un’azione pubblica congiunta, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

4. Il Congresso dei poteri locali e regionali ha già espresso una ferma posizione di contrasto alla violenza e a crimini quali la tratta degli esseri umani e si è impegnato a eliminare questa forma di violenza basata sull’appartenenza di genere.

5. Si compiace delle iniziative condotte in questo campo dagli enti locali e regionali; certe regioni europee dotate di poteri legislativi hanno per esempio già adottato delle leggi specifiche. Malgrado siano stati compiuti progressi significativi, è necessaria un’azione sul lungo periodo per consolidare l’efficacia delle risposte fornite dai poteri pubblici a questo problema.

6. La Campagna del Consiglio d’Europa ha posto in risalto il ruolo fondamentale degli enti territoriali nella prevenzione della violenza domestica e nell’assistenza alle vittime. La loro azione non può tuttavia essere efficace se non si basa su una legislazione adeguata, applicata con il concorso dei poteri locali e regionali.

7. Il Consiglio d’Europa deve svolgere un ruolo da pioniere nella promozione della lotta contro la violenza domestica in Europa, in particolare attraverso le attività del Comitato direttivo per l’uguaglianza tra uomo e donna (CDEG) e i testi pertinenti già adottati dal Comitato dei Ministri[2].

8. Il Congresso apprezza le attività rimarchevoli condotte al riguardo dalla Task Force del Consiglio d’Europa per combattere la violenza nei confronti delle donne, compresa la violenza domestica [3] e fa osservare che la violenza familiare di cui sono vittime le donne, oltre a comportare un drammatico costo umano, rappresenta anche un costo economico per tutta la società. Condivide pienamente l’analisi del problema effettuata dalla Task Force e ritiene urgente che gli Stati membri adottino una serie di provvedimenti in materia, particolarmente nei seguenti settori:

a. quadro legislativo e politiche globali:

i.       rafforzare le legislazioni nazionali destinate a proteggere le donne vittime di violenza domestica e a punire gli atti di violenza; garantire che i colpevoli siano perseguiti, assicurando che la violenza domestica nei confronti delle donne sia considerata un reato penale e adottare provvedimenti giuridici in tutti i settori pertinenti, sulla base delle misure fondamentali individuate dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa[4];

ii.       condurre politiche globali, in particolare mediante Piani d’azione nazionali per contrastare la violenza contro le donne, in collaborazione con le ONG e coinvolgere i poteri locali e regionali nel monitoraggio della loro applicazione;

iii.      instaurare una cooperazione interistituzionale ai vari livelli – nazionale, regionale e locale – tra tutti i servizi competenti (polizia, sanità, gioventù, educazione, alloggio, ecc) e i soggetti interessati, in particolare le ONG femminili;

iv.      sensibilizzare il personale di tali servizi e formarlo sul problema della violenza familiare e sulla sua dimensione di genere, oltre che sulla cooperazione interistituzionale;

v.      conferire ai poteri locali e regionali le competenze e le risorse finanziarie perché possano applicare in modo efficace le legislazioni nazionali;

b. servizi di supporto:

i.       sviluppare un’offerta completa di servizi specializzati, multidisciplinari, coordinati e dotati delle risorse necessarie per assistere le donne e i bambini che hanno subito atti di violenza domestica, basata su una valutazione dei loro bisogni e su un certo numero di principi (rispetto della scelta della persona, rispetto della diversità, sicurezza, riservatezza e responsabilizzazione);

ii.       adattare tali servizi alle donne e ai bambini in situazione di esclusione o con necessità speciali;

iii.      garantire una ripartizione equilibrata di questi servizi e uguali norme di qualità in tutto il paese;

iv.      adottare, in cooperazione con le ONG competenti, delle norme minime per l’erogazione di questi servizi, se ancora non esistono, ispirandosi alle proposte elaborate dal Consiglio d’Europa[5] (per esempio, ogni 10.000 abitanti, una casa rifugio con uno spazio d’incontro per le famiglie), organizzare la loro progressiva applicazione nell’ambito dei Piani d’azione nazionali e controllarne l’attuazione a livello locale e regionale;

c. raccolta dati:

accertarsi che tutti i servizi interessati organizzino una raccolta sistematica dei dati statistici, ripartita  per sesso, tipo di violenza e relazione tra l’autore e la vittima, utilizzando un formato standard che consenta dei confronti con altre regioni e Stati membri del Consiglio d’Europa;


d. sensibilizzazione, informazione, educazione:

i.       condurre campagne di sensibilizzazione presso il vasto pubblico contro l’accettazione della violenza nei confronti delle donne e fare conoscere alle donne l’esistenza di servizi di assistenza;

ii.       sensibilizzare i giovani, attraverso i programmi di insegnamento scolastico e superiore, in particolare nell’ambito dei programmi di educazione sanitaria e sociale, sul fatto che la violenza fondata sull’appartenenza di genere costituisce una violazione dei diritti umani e attirare la loro attenzione sulle disuguaglianze tra i sessi e sugli stereotipi sessisti;

iii.      garantire la messa in opera di programmi destinati agli autori di violenze e incentrati sulla sicurezza delle donne, organizzati localmente, ma coordinati a livello nazionale, in stretta collaborazione con i servizi di assistenza alle vittime;

9. In considerazione di quanto precede e della gravità del problema, il Congresso raccomanda al Comitato dei Ministri:

a. di elaborare uno strumento internazionale, giuridicamente vincolante per rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne, compresa la violenza domestica, la protezione delle vittime, e garantire il perseguimento legale degli autori di violenze e, a tale scopo:

i.       di associare il Congresso dei poteri locali e regionali alla stesura del suddetto strumento, in considerazione del ruolo cruciale dei poteri locali e regionali per garantire l’attuazione delle disposizioni di tale strumento a livello locale e regionale;

ii.       di prendere in considerazione le implicazioni sui poteri locali e regionali, soprattutto in termini di responsabilità e di risorse;

b. di considerare la lotta condotta a livello locale e regionale contro la violenza domestica nei confronti delle donne una priorità nei suoi programmi di cooperazione.

10. Il Congresso invita inoltre gli Stati membri a:

a. contribuire al finanziamento dei progetti del Consiglio d’Europa destinati a promuovere la lotta contro la violenza in ambito locale e regionale, in particolare mediante contributi volontari;

b. associarsi alla Campagna delle Nazioni Unite per l’eliminazione della violenza sulle donne (2008-2015), ponendo l’accento sul ruolo dei poteri locali e regionali;

11. Il Congresso invita infine la Commissione europea a continuare il finanziamento delle iniziative proposte dagli enti locali e regionali nel quadro del Programma DAPHNE.



[1] Discussa e adottata dal Congresso il 3 marzo 2009, 1° seduta (vedi doc. CG(16)7REP, relazione esplicativa, relatore: S. Barnes (Regno Unito, L, PPE/CD)).

[2] In particolare, la Raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne contro la violenza.

[3] Rapporto finale della Task Force del Consiglio d’Europa per combattere la violenza nei confronti delle donne, compresa la violenza domestica (settembre 2008).

[4] Raccomandazione 1847 (2008) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa “Lotta alla violenza nei confronti delle donne: verso una Convenzione del Consiglio d’Europa”.

[5] Combattere la violenza nei confronti delle donne: norme minime per i servizi di assistenza (2008).