15a SESSIONE PLENARIA
Strasburgo, 27-29 maggio 2008

Bozza di Carta europea della democrazia regionale

Raccomandazione 240 (2008)[1]

1. Il rafforzamento della democrazia locale e regionale è uno degli obiettivi del Consiglio d’Europa, e in particolare del suo Congresso, le cui attività mirano segnatamente a favorire lo sviluppo di organi locali e regionali nei paesi membri.

2. Il Congresso tiene a ricordare l’interesse manifestato dai ministri europei responsabili delle collettività locali e regionali per i principi della democrazia regionale, in occasione delle loro ultime tre conferenze, svoltesi il 27 e 28 giugno 2002 a Helsinki, il 24 e 25 febbraio 2005 a Budapest e il 15 e 16 ottobre 2007 a Valencia.

3. Nonostante le divergenze di opinioni sulla portata necessaria dell’autonomia regionale, gli Stati membri sembrano unanimi nel riconoscere il valore aggiunto che può rappresentare una buona governance regionale.

4. In materia di democrazia locale, il Congresso precisa che la Carta europea dell’autonomia locale (STE n° 122), aperta alla firma il 15 ottobre 1985, rappresenta lo strumento giuridico di riferimento. La Carta, ratificata dalla quasi totalità degli Stati membri del Consiglio d’Europa, svolge un ruolo chiave in quanto pilastro fondamentale per la costruzione di un’Europa basata sui diritti dell’uomo, la democrazia e lo stato di diritto.

5. Ciononostante, il livello di governo regionale, tema tuttora molto dibattuto, è sempre oggetto di esami e riflessioni e di riforme istituzionali nella maggior parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa, come lo ha analizzato il Congresso nel suo rapporto sulla “Situazione attuale della regionalizzazione e prospettive di sviluppo dell’autonomia regionale negli Stati membri del Consiglio d’Europa” [CPR(14)6], presentato da Jean-Claude Van Cauwenberghe (Belgio, R, SOC) ed esaminato nel corso della sessione plenaria di maggio 2007.

6. Non esiste a tutt’oggi uno strumento giuridico europeo destinato a orientare la riforma istituzionale a livello regionale verso un rafforzamento della democrazia regionale.

7. Il Congresso richiama l’attenzione sulla sua Risoluzione 244 (2007), relativa ai “Principi fondamentali della democrazia regionale: proposte e strategie” e sulla bozza di carta europea della democrazia regionale, allegata alla nota esplicativa CPR(14)6REP, che è servito da base per un nuovo dibattito su uno strumento giuridico sulla democrazia regionale con vari partner a livello europeo, nazionale e regionale, nel 2007 e agli inizi del 2008.

8. Nel corso di tale processo di consultazione, l’iniziativa del Congresso a favore di uno strumento giuridico sulla democrazia regionale e la bozza preparata nel 2007 sono state ampiamente apprezzate e hanno ottenuto un vigoroso sostegno da parte dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, del Comitato delle Regioni dell’Unione europea e delle principali organizzazioni interregionali europee e internazionali.

9. La presente bozza di Carta europea della democrazia regionale, oltre ad ispirarsi quindi ampiamente alle disposizioni e allo spirito della bozza elaborata nel 2007, tiene inoltre conto delle proposte formulate dai vari partner nel corso del processo di consultazione.

10. Il Congresso resta fermamente convinto che, malgrado la presenza di importanti differenze nel campo giuridico e istituzionale, sia sempre auspicabile e possibile definire un ambito generale comune per la democrazia regionale e coordinare i relativi processi attuali o futuri al riguardo.

11. In tale spirito, il Congresso ha elaborato la Carta europea della democrazia regionale riportata in allegato alla presente Raccomandazione.

12. In considerazione di quanto precede, il Congresso raccomanda al Comitato dei Ministri:

a. di esaminare la bozza di Carta europea della democrazia regionale riportata in allegato;

b. di adottare le disposizioni necessarie in vista dell’adozione della bozza di Carta europea della democrazia regionale, in quanto nuova convenzione del Consiglio d’Europa;

c. di aprire il testo alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa;

d. di invitare gli Stati membri del Consiglio d’Europa a firmarla e ratificarla quanto prima.


Allegato- Bozza di Carta europea della democrazia regionale

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Carta,

Sviluppo della democrazia in Europa

1. Convinti che il rafforzamento della democrazia locale e regionale costituisca una delle preoccupazioni di vitale interesse per il Consiglio d’Europa e sottolineando che tutti gli Stati membri sono costantemente sollecitati ad adattare le loro strutture territoriali di governo;

2. Notando che il diritto dei cittadini di partecipare alla gestione degli affari pubblici a ogni livello di governo fa parte dei principi democratici comuni a  tutti gli Stati membri e che l’esercizio di tale diritto a livello regionale contribuisce a consolidare i valori democratici e lo stato di diritto;

3. Ricordando le conclusioni delle conferenze dei ministri europei responsabili delle collettività locali e regionali, organizzate a Helsinki nel giugno 2002, a Budapest nel febbraio 2005 e a Valencia nell’ottobre 2007;

Identità e cultura regionale

4. Convinti che la democrazia regionale possa contribuire a compensare gli effetti della mondializzazione all’interno degli Stati membri, grazie in particolare alle politiche regionali destinate a stimolare l’economia, la solidarietà sociale, lo sviluppo culturale e la protezione delle identità regionali;

5. Tenendo conto dei benefici dell’azione regionale nel campo dell’integrazione delle minoranze e della cooperazione transfrontaliera e interregionale;

6. Considerando che gli enti regionali, attraverso le loro identità, attestano la diversità dell’Europa e contribuiscono ad arricchire le culture europee, nel rispetto delle tradizioni nazionali e regionali;

7. Considerando gli obiettivi della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, adottata il 5 novembre 1992 a favore della promozione del patrimonio linguistico regionale;

8. Affermando che la democrazia regionale presuppone l’esistenza di un livello di autorità regionale dotato di organi decisionali democraticamente eletti, organizzati liberamente e che godono di una vasta autonomia e di mezzi sufficienti, in considerazione delle loro responsabilità e delle modalità con le quali le esercitano;

Democrazia regionale e potere centrale

9. Rispettando la diversità dell’organizzazione regionale in Europa e delle competenze di ogni Stato per determinare il campo d’applicazione della democrazia regionale e le condizioni del suo esercizio;

10. Consapevoli dell’interesse per gli Stati che si impegnano nel processo di regionalizzazione di sviluppare progressivamente la democrazia regionale;

11. Consci dell’obbligo per le entità regionali di rispettare in tutti i loro atti i principi della sovranità, dell’integrità nazionale e del rispetto dei principali interessi nazionali nel quadro dell’integrazione europea;

12. Considerando che le entità regionali devono contribuire, attraverso le loro attività, a promuovere la stabilità e la pace tra le nazioni e i popoli europei;


Democrazia regionale e collettività locali

13. Sottolineando la complementarità tra la presente Carta e la Carta europea dell’autonomia locale del 15 ottobre 1985;

14. Affermando che la democrazia regionale non deve realizzarsi a scapito  dell’autonomia degli enti locali;

Democrazia regionale e diritti dell’uomo

15. Consci dell’importanza del rispetto, da parte delle entità regionali, dei diritti fondamentali enunciati nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1:

Le Parti si impegnano:

- a considerarsi vincolate dai principi e dalle regole enunciati nella Parte I della presente Carta;

- a considerarsi vincolate da uno dei paragrafi a., b. o c. di ciascuno degli articoli da 23 a 28 della Parte II;

- a considerarsi vincolate da almeno 27 dei 41 paragrafi della Parte III. Gli articoli costituiti da un unico paragrafo saranno considerati un paragrafo.

Articolo 2:

Ogni Stato contraente indica, nel proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, quali collettività o autorità del proprio territorio sono considerate collettività regionali ai sensi della presente Carta.

Parte I: Elementi fondamentali della democrazia regionale

Articolo 3: Principio di governance democratica

Il riconoscimento e l’esercizio dell’autonomia regionale è uno degli elementi fondamentali della governance democratica, il che implica che le collettività regionali debbano basarsi sui principi democratici e sul rispetto dei diritti dell’uomo e perseguire gli obiettivi della pace, della prosperità e dello sviluppo duraturo e solidale.

Articolo 4: Partecipazione dei cittadini

Le collettività regionali devono incoraggiare l’esercizio, da parte dei cittadini, del diritto di partecipare alla gestione degli affari pubblici e perseguire l’obiettivo di avvicinare l’amministrazione pubblica alla popolazione.

Articolo 5: Principio di sussidiarietà

Il conferimento di responsabilità pubbliche alle collettività regionali deve essere disciplinato dal principio di sussidiarietà, quale viene applicato alla ripartizione delle competenze tra tutti i livelli di governo, ovverosia le collettività regionali devono assumere le responsabilità che, in considerazione della loro importanza, della loro natura e delle esigenze di efficacia e di economia, sono esercitate in modo più adeguato a livello regionale.


Articolo 6: Principio di buona governance e di buona amministrazione

6.1 L’esercizio dell’autonomia regionale deve rispettare i principi della presa di decisioni con cognizione di causa e della valutazione delle decisioni prese, perseguendo inoltre gli obiettivi di flessibilità, apertura, trasparenza, partecipazione e responsabilità nei confronti dei cittadini.

6.2 L’adempimento dei compiti di servizio pubblico a livello regionale deve rispettare i principi della buona amministrazione e della qualità dei servizi pubblici.

Articolo 7: Concetto e definizione di collettività regionale

7.1 Ai fini della presente Carta, le collettività regionali sono gli enti situati tra il livello del potere centrale e quello delle collettività locali.

7.2 La presente Carta non preclude la possibilità che le collettività regionali siano considerate nell’ordinamento giuridico interno come un tipo di collettività locali, né che una stessa collettività eserciti contemporaneamente le competenze di una collettività locale e di una collettività regionale.

Articolo 8 : Rapporti con le collettività locali

8.1 I rapporti tra le collettività regionali e le collettività locali devono essere regolati sulla base dei principi dell’autonomia locale enunciati nella Carta europea dell’autonomia locale.

8.2 Non esiste alcun legame gerarchico tra le collettività regionali e le collettività locali, salvo se previsto espressamente dall’ordinamento costituzionale  o giuridico dello Stato.

8.3 Le collettività regionali cooperano con le collettività locali allo scopo di realizzare gli obiettivi di interesse generale e di soddisfare le esigenze dei cittadini.

Articolo 9: Principio di lealtà e di rispetto dell’integrità territoriale 

9.1 I rapporti tra le collettività regionali e il potere centrale devono poggiare sul principio di reciproca lealtà e di pari dignità; implicano il rispetto dell’unità, della sovranità e dell’integrità territoriale dello Stato.

9.2 L’autonomia regionale implica necessariamente il rispetto dello stato di diritto e quello dell’organizzazione territoriale di ogni Stato, tanto a livello delle relazioni tra il potere centrale e le collettività regionali, che delle relazioni tra le collettività regionali e gli altri enti territoriali, e delle relazioni tra le collettività regionali e i cittadini.

9.3 Le collettività regionali devono adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o dalla legge.

Articolo 10: Principio di coesione

L’esercizio dell’autonomia regionale deve contribuire a promuovere gli obiettivi di coesione economica e sociale del potere centrale e a sostenerne le azioni finalizzate a instaurare condizioni di vita comparabili e uno sviluppo equilibrato sull’insieme del territorio nazionale, in uno spirito di solidarietà tra le collettività regionali.

Articolo 11: Fondamento constituzionale o legale dell’autonomia regionale

11.1 I principi dell’autonomia regionale e l’esistenza delle collettività regionali sono fissati dalla Costituzione, dalla legge o da un trattato internazionale.

11.2 Le condizioni che disciplinano l’istituzione, la modifica o la soppressione delle collettività regionali sono fissate dalla Costituzione o dalla legge.  Le collettività regionali devono essere consultate prima dell’adozione di qualsiasi misura riguardante la loro esistenza o la modifica dei loro limiti territoriali.


11.3 Le competenze regionali sono fissate dalla Costituzione, dalla legge e dagli statuti delle collettività regionali.

Articolo 12 : Campo d’applicazione dell’autonomia regionale

12.1 Le collettività regionali devono disporre della competenza giuridica e dell’effettiva capacità, nei limiti della Costituzione o della legge, di regolamentare e amministrare, sotto la loro responsabilità e nell’interesse delle loro popolazioni, tutti gli affari di interesse regionale che non sono esclusi dalla loro sfera di competenza o conferiti a un’altra autorità dalla Costituzione o dalla legge.

12.2 Le competenze proprie delle collettività regionali devono essere piene e complete. Nel quadro di tali competenze, le collettività regionali hanno poteri decisionali e amministrativi.

12.3 Nei limiti fissati dalla legge, delle competenze possono essere delegate alle collettività regionali da parte del potere centrale, delle collettività locali o di altre autorità pubbliche.

Articolo 13: Diritto di iniziativa

Le collettività regionali hanno ogni facoltà di esercitare l’iniziativa su ogni settore di loro competenza che la Costituzione o la legge non attribuisce a nessun’altra autorità.

Articolo 14: Organi regionali eletti

14.1  Il diritto all’autonomia regionale è esercitato tramite assemblee elette a suffragio diretto, libero e segreto. Tale disposizione non pregiudica in alcun modo il ricorso, se consentito dalla legge, alle assemblee di cittadini, ai referendum o a ogni altra forma di partecipazione diretta.

14.2 In via eccezionale e temporanea, per un periodo di dieci anni al massimo dopo la ratifica della presente Carta, sarà autorizzato il ricorso a assemblee democraticamente elette dalle collettività locali che costituiscono la regione.

Articolo 15: Status degli amministratori eletti degli organi regionali

15.1 Lo status degli amministratori regionali deve prevedere il libero esercizio delle loro funzioni, senza pregiudizio dei mandati loro conferiti dalle collettività che rappresentano. I membri del consiglio o dell’assemblea devono avere il diritto di esprimersi liberamente.

15.2 Tutte le funzioni e le attività considerate incompatibili con lo status di amministratore regionale devono essere stabilite dalla legge.

15.3 Possono essere applicate nei confronti dei membri eletti degli organi regionali soltanto le sanzioni previste dalla legge. Devono essere proporzionate all’importanza degli interessi che sono destinate a tutelare e sottoposte al controllo giurisdizionale. La sospensione e la destituzione devono essere previste unicamente per i casi in cui l’organo in questione si trovi nell’incapacità di funzionare o quando siano state constatate, da parte di un’autorità giudiziaria o di un’autorità amministrativa competente indipendente dall’organo di cui è membro l’amministratore, gravi e ripetute violazioni della Costituzione o della legge.

Articolo 16: Risorse delle collettività regionali

16.1 Le collettività regionali devono disporre del diritto di proprietà.

16.2 Le collettività regionali hanno il diritto di disporre delle risorse finanziarie previste dalla legge, che devono essere prevedibili e sufficienti per l’effettivo esercizio delle loro competenze e delle loro responsabilità.

16.3 Le risorse delle collettività regionali devono essere sufficientemente diversificate; devono da un lato garantire loro una ragionevole stabilità e dall’altro lato metterle in grado di seguire l’andamento reale dei costi legati all’esercizio delle loro funzioni.

16.4 I trasferimenti finanziari alle collettività regionali devono essere effettuati secondo norme stabilite dalla legge e basate su criteri obiettivi legati alle competenze regionali.

16.5 Qualsiasi trasferimento di competenze alle collettività regionali deve essere accompagnato da un trasferimento di mezzi finanziari corrispondenti.

16.6 Di norma, lo Stato non definisce la destinazione specifica dei trasferimenti concessi alle collettività regionali.

Articolo 17 : Auto-organizzazione delle collettività regionali

Le collettività regionali devono potere definire liberamente le loro strutture interne, il loro sistema amministrativo e la loro organizzazione, nell’ambito generale fissato dalla Costituzione, dalla legge o dall’ordinamento regionale.

Articolo 18 : Diritto di associazione, di cooperazione interregionale e relazioni esterne

18.1 Le collettività regionali e gli altri enti territoriali, nell’ambito della legge e per le questioni di loro competenza, hanno il diritto di definire le loro reciproche relazioni e di cooperare tra di loro. Hanno il diritto di creare delle associazioni, ivi compreso con altri enti territoriali.

18.2 Le collettività regionali devono inoltre avere la facoltà di aderire a organizzazioni internazionali di collettività regionali e/o locali. Le collettività regionali hanno il diritto di instaurare cooperazioni interregionali e transfrontaliere con enti territoriali di altri paesi, nell’ambito delle loro competenze e della legge, degli impegni internazionali e della politica estera dello Stato.

18.3 Ogni qualvolta si riveli necessario, le collettività regionali sono associate alle attività delle istituzioni europee e internazionali o sono rappresentate presso le medesime da organi creati a tale scopo.

Articolo 19: Diritto di essere consultate

Le collettività regionali devono essere associate a ogni decisione relativa alle loro competenze e ai loro interessi essenziali.

Articolo 20: Controllo sugli atti delle collettività regionali

20.1 Un controllo sulle attività inerenti alle competenze proprie delle collettività regionali potrà essere effettuato unicamente nelle forme e nei casi previsti dalla Costituzione, dalla legge o dagli ordinamenti. Tale controllo sarà esercitato in modo da garantire che l’intervento dell’autorità di controllo sia proporzionato all’importanza degli interessi che intende salvaguardare. Tale controllo può essere esercitato unicamente a posteriori.

20.2 Il controllo sugli atti delle collettività regionali relativi all’esercizio delle loro proprie competenze deve essere unicamente finalizzato a garantire il rispetto della legalità e dei principi costituzionali. La verifica dell’esercizio dei poteri loro delegati o dell’esecuzione di compiti loro affidati può tuttavia comportare una valutazione dell’opportunità e dell’efficacia degli atti.

Articolo 21: Tutela dell’autonomia regionale

Le collettività regionali devono disporre del diritto di ricorso giurisdizionale per garantire il libero esercizio delle loro competenze e il rispetto dei principi di autonomia regionale sanciti dalla Costituzione o dalla legge.


Parte II

Articolo 22 : Forme diverse di organizzazione delle collettività regionali

22.1 La democrazia regionale, quale prevista dalla presente Carta, può assumere forme organizzative diverse: sistema federale, sistema di collettività regionali decentralizzate o struttura di cooperazione tra collettività locali. Al fine di rispettare i principi enunciati nella parte I, ciascuna delle Parti si impegna a considerarsi vincolata da uno dei paragrafi a., b. oppure c. di ciascuno dei sei articoli seguenti.

22.2 Ciascuna Parte contraente, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, notificherà al Segretario generale del Consiglio d’Europa i paragrafi prescelti, conformemente alle disposizioni dell’articolo 1 della presente Carta.

22.3 Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni degli articoli della Parte I della presente Carta.

22.4 Ogni Parte può, in qualsiasi ulteriore momento, notificare al Segretario generale il suo consenso a considerarsi vincolata da un altro dei paragrafi della Carta che non aveva ancora accettato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 1 della presente Carta. Una Parte che dichiari di considerarsi vincolata da uno dei paragrafi a., b. oppure c. della parte II della presente Carta cessa di essere vincolata dal paragrafo dello stesso articolo che aveva precedentemente sottoscritto. Tali impegni successivi verranno considerati parte integrante della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della Parte che li notifica, e produrranno gli stessi effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 23: Garanzia di esistenza

a. L’esistenza delle collettività regionali è garantita dalla Costituzione.

L’esistenza o i limiti territoriali di una collettività regionale potranno essere rimessi in discussione unicamente in base alle norme e alle procedure previste dalla Costituzione.

b. L’esistenza delle collettività regionali è prevista dalla Costituzione o dalla legge.

L’esistenza o i limiti territoriali di una collettività regionale potranno essere rimessi in discussione unicamente in base alle norme e alle procedure previste dalla Costituzione.

c. Le collettività regionali possono essere create sotto forma di raggruppamenti di collettività locali secondo modalità stabilite dalla legge.

Articolo 24: Competenze

a. Le competenze delle collettività regionali sono fissate dalla Costituzione.

Nei settori di loro competenza, le collettività regionali sono pienamente abilitate a esercitare poteri normativi (legislativi o regolamentari), decisionali o amministrativi.

Nel caso di competenze delegate alle collettività regionali da altre autorità pubbliche, le collettività regionali devono potere adattare l’esercizio delle suddette competenze alle condizioni regionali.

b. Le competenze delle collettività regionali sono fissate dalla Costituzione o dalla legge.

Le collettività regionali dispongono di poteri decisionali e amministrativi propri. Tali poteri devono consentire loro di adattare e di attuare proprie e specifiche politiche.

c. Le competenze delle collettività regionali sono fissate dalla legge o dai loro statuti.

Gli Stati e le altre autorità pubbliche possono delegare delle competenze alle collettività regionali o assegnare loro l’esecuzione di compiti.

Articolo 25: Risorse

a. Le risorse delle collettività regionali e le condizioni di utilizzo di tali risorse sono fissate dalla Costituzione.


b. Le collettività regionali devono disporre di risorse che possano utilizzare liberamente.

Una quota significativa di tali risorse deve provenire da tasse, imposte o canoni di cui hanno la facoltà di stabilire l’aliquota nei limiti previsti dalla legge.

c. Le risorse delle collettività regionali e le condizioni di utilizzo di tali risorse sono fissate dalla legge o dai loro statuti.

Tali risorse possono essere costituite da contributi di collettività membre.

Articolo 26: Organi principali delle collettività regionali

a. Le collettività regionali dispongono di un’assemblea eletta a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Gli organi incaricati di esercitare le funzioni esecutive sono responsabili dinanzi a tale assemblea.

b. Le collettività regionali dispongono di un’assemblea eletta a suffragio universale diretto.

Gli organi esecutivi sono designati oppure eletti dall’assemblea o eletti dalla popolazione. Rendono conto all’assemblea delle loro attività.

c. Nell’attesa di una riforma che istituisca l’elezione diretta dell’assemblea regionale, essa è composta temporaneamente da eletti delle collettività locali che compongono la regione. Tale eccezione potrà essere applicata per un periodo di tempo non superiore ai dieci anni dopo la ratifica della presente Carta.

Articolo 27 : Controllo

a. Il controllo esercitato dal potere centrale sulle collettività regionali deve essere previsto dalla Costituzione e avere come unico fine quello di assicurare la conformità dei loro atti con le norme che sono loro applicabili.

Qualsiasi controversia tra il potere centrale e una collettività regionale deve essere portata dinanzi a un’autorità giurisdizionale costituzionale.

b. Il controllo esercitato sulle collettività regionali deve essere previsto dalla Costituzione o dalla legge.

c. Il controllo esercitato sulle collettività regionali è stabilito dalla legge o nei loro statuti.

Articolo 28 : Cooperazione con altri livelli di autorità pubbliche

a. Le collettività regionali possono disporre di poteri organizzativi, di competenze loro devolute e di controllo sulle collettività locali, nel rispetto dei principi della Carta europea dell’autonomia locale.

b. Le collettività regionali non esercitano alcun controllo sulle collettività locali.

c. Le relazioni tra le collettività regionali e le altre autorità pubbliche sono fissate dalla legge o dai loro statuti.


Parte III – Forme di organizzazione regionale

Articolo 29: Settori di competenza delle collettività regionali

29.1 Le collettività regionali sono incaricate di promuovere la cultura regionale e di difendere e valorizzare il patrimonio culturale della regione, comprese le lingue regionali.

29.2 Un elemento importante delle responsabilità delle collettività regionali è costituito dallo sviluppo economico regionale, che viene promosso in partenariato con gli operatori economici della regione.

29.3 Le collettività regionali contribuiscono ad adattare le strutture educative e di formazione alle esigenze di sviluppo occupazionale della regione.

29.4 La protezione sociale e la salute pubblica fanno parte dei settori di attività delle collettività regionali, che sono inoltre incaricate di promuovere la coesione sociale nella regione.

29.5 Lo sviluppo equilibrato del territorio deve essere un obiettivo principale di qualsiasi intervento delle collettività regionali relativo all’organizzazione territoriale della regione.

29.6 Le collettività regionali sono responsabili della protezione e della valorizzazione delle risorse naturali e della biodiversità; vigilano per garantire lo sviluppo sostenibile della regione, nel rispetto delle politiche locali, nazionali, europee e internazionali in materia.

Articolo 30: Responsabilità condivise

Nei settori in cui le responsabilità sono condivise, dei meccanismi di dialogo, di arbitrato e di cooperazione sono stabiliti per garantire la coerenza della politica pubblica e il rispetto delle competenze regionali.

Articolo 31: Responsabilità delegate

31.1 Lo strumento di delega delle responsabilità deve, per quanto ragionevolmente possibile, comportare una definizione dei mezzi, in particolare dei mezzi materiali e finanziari, destinati a consentire l’effettivo esercizio, da parte delle collettività regionali, delle responsabilità loro delegate.

31.2 Le collettività regionali sono autorizzate, per quanto possibile, e nei limiti della legge, ad adattare l’esercizio delle responsabilità delegate alle condizioni regionali.

31.3 Nei limiti stabiliti dalla Costituzione o dalla legge, le collettività regionali possono contribuire all’espletamento di funzioni affidate ad altre collettività territoriali.

Articolo 32 : Assegnazione di funzioni delegate

In applicazione del principio di sussidiarietà e nei limiti della legge, può essere affidata alle collettività regionali l’esecuzione, a livello regionale, di certi compiti di competenza del potere nazionale.

Articolo 33: Esercizio del diritto di proprietà

33.1 Le collettività regionali hanno il diritto di possedere e di utilizzare dei beni e di trasferire la proprietà o la gestione dei suddetti beni a strutture di cooperazione interregionale, a servizi pubblici o ad altri enti, nell’esercizio delle loro competenze e responsabilità, in funzione del pubblico interesse e nei limiti della legge.

33.2 Se è consentito dalla legge, l’esproprio di certi beni delle collettività regionali potrà avvenire unicamente in conformità a una procedura legale, a fini di pubblica utilità e comportare un giusto indennizzo.


Articolo 34 : Applicazione del principio di connessità

34.1 Il principio secondo il quale le risorse finanziarie delle collettività regionali devono essere proporzionate alle loro competenze e responsabilità e sufficienti per consentire loro l’effettivo esercizio delle suddette responsabilità deve essere sancito dalla Costituzione o dalla legge.

34.2 Le perdite di gettiti contributivi delle collettività regionali dovute a decisioni prese da autorità superiori di eliminare o di ridurre delle tasse regionali devono essere compensate con risorse stabili, adeguate e equivalenti.

34.3 Nel caso di un trasferimento di nuove responsabilità, le risorse trasferite devono essere almeno equivalenti a quelle stanziate dall’autorità che esercitava precedentemente tali responsabilità; tali risorse possono comprendere mezzi finanziari, beni e/o personale.

34.4 L’obbligo di trasferire delle risorse adeguate o di autorizzare la riscossione di nuove risorse si applica ugualmente alle decisioni che determinano delle variazioni nelle spese generali, quali stipendi, oneri previdenziali, norme di tutela ambientale.

Articolo 35: Risorse finanziarie proprie

35.1 Una quota significativa delle risorse finanziarie delle collettività regionali deve provenire da canoni che possono fissare liberamente e da tassazione regionale (esclusiva o condivisa) di cui possono fissare l’aliquota, se del caso in limiti prestabiliti, conformemente alla legge.

35.2 La quota di risorse proprie deve essere sufficiente per lasciare alle collettività regionali un margine di manovra effettivo nell’esercizio delle responsabilità loro spettanti nell’ambito delle loro competenze.

Articolo 36 : Sovvenzioni globali e specifiche

36.1 I meccanismi di gestione delle sovvenzioni globali e specifiche devono garantire la stabilità economica e finanziaria delle collettività regionali e tenere conto di criteri quali la crescita economica, l’aumento dei costi, l’aumento degli stipendi e l’evoluzione delle norme minime sociali e ambientali.

36.2 Le sovvenzioni accordate alle collettività regionali e destinate al finanziamento di progetti specifici devono essere in numero limitato e riguardare in particolare gli investimenti e l’esercizio delle responsabilità che sono state delegate.

36.3 Se l’assegnazione di sovvenzioni è condizionata al conferimento di contributi da parte delle collettività regionali beneficiarie, il livello di tali contributi deve tenere conto della capacità finanziaria delle collettività interessate.

Articolo 37: Perequazione finanziaria

37.1 La perequazione finanziaria intende ridurre, da un lato, le disparità dovute a fattori strutturali delle collettività regionali e, dall’altro lato, a ridurre i divari tra collettività regionali, relativi alle loro capacità finanziarie globali.

37.2. I criteri e le procedure di perequazione sono fissati dalla legge e devono essere obiettivi, chiari, trasparenti, prevedibili, verificabili e non discriminatori.

37.3 Le procedure di perequazione devono mirare a stabilire un equo livello di perequazione, non ledere l’esercizio dell’autonomia regionale e non ostacolare la libera amministrazione delle collettività regionali.

Articolo 38: Retribuzione e tutela degli amministratori

38.1 Lo status degli amministratori deve prevedere un’indennità e/o un compenso finanziario adeguato per le spese derivanti dall’espletamento del loro mandato, e, se del caso, un compenso finanziario totale o parziale per il mancato guadagno, oppure una retribuzione per il lavoro svolto, accompagnata dalla copertura previdenziale corrispondente.

38.2 Gli organi e gli amministratori regionali devono disporre di un diritto di ricorso dinanzi a un tribunale o un’autorità amministrativa indipendente in caso di decisione di scioglimento, o di provvedimento di sospensione e destituzione. Nell’attesa dell’esito del procedimento giurisdizionale, non potrà essere presa nessuna sanzione, salvo in circostanze eccezionali previste dalla legge.

Articolo 39: Condizioni applicabili al personale

39.1 Le condizioni applicabili al personale delle collettività regionali devono permettere un reclutamento di qualità, basato sul merito e la competenza, senza alcuna discriminazione. A tal fine, devono prevedere possibilità di formazione, e condizioni di retribuzione e prospettive di carriera adeguate.

39.2 Fatte salve le disposizioni più generali stabilite dalla legge, le collettività regionali devono potere definire le strutture amministrative di cui intendono dotarsi per fornire i loro servizi.

Articolo 40: Informazione e consultazione dei cittadini

40.1 Le collettività regionali si accertano che i cittadini siano informati delle loro attività e garantiscono l’accesso ai documenti relativi alle decisioni e alle politiche di cui sono responsabili.

40.2 Nei limiti fissati dalla legge, le collettività regionali utilizzano tutti i mezzi a loro disposizione per promuovere la partecipazione e/o la consultazione dei cittadini e delle associazioni che li rappresentano nei loro vari settori di attività.

Articolo 41: Accordi e organi di cooperazione transfrontaliera e interregionale

41.1 Nei limiti della legge e delle loro competenze e nel rispetto degli obblighi dello Stato, le collettività regionali possono concludere accordi di cooperazione transfrontaliera e/o interregionale con enti pubblici di altri Stati.

41.2 Le collettività regionali possono istituire organi congiunti di cooperazione transfrontaliera e/o interregionale dotati di personalità giuridica, conformemente alla legge, e, se del caso, concludere trattati bilaterali, multilaterali o internazionali che disciplinano la creazione e le attività di tali organi.

41.3 Le collettività regionali devono potere usufruire di risorse finanziarie provenienti da istituzioni statali, europee o internazionali, oppure da altre entità pubbliche, destinate al finanziamento di progetti di cooperazione transfrontaliera e/o interregionale.

Articolo 42: Partecipazione delle collettività regionali alle decisioni che le riguardano

42.1 Qualsiasi decisione presa da un governo nazionale relativa alle autorità regionali e che ha, o potrebbe avere, un impatto significativo sulle collettività regionali deve essere adottata in base a una procedura che comporti almeno la notifica preliminare della decisione ipotizzata alle collettività regionali interessate, nonché il loro diritto di presentare le proprie posizioni, entro termini ragionevoli e l’obbligo di motivare la decisione, tendendo conto delle posizioni che avranno espresso.

42.2 Qualsiasi decisione presa da un governo nazionale o federale, relativa all’equilibrio tra gli oneri delle collettività regionali e le risorse di cui dispongono e alle condizioni e ai criteri applicabili per la perequazione finanziaria e le sovvenzioni globali e specifiche deve essere oggetto di trattative preliminari tra governi nazionali o federali e le collettività regionali. La procedura di negoziazione è sempre avviata prima che un’autorità di livello superiore prenda una decisione che comporti la partecipazione delle collettività regionali all’attuazione di politiche di comune interesse a vari livelli di governo.

42.3 La legge deve riconoscere alle collettività regionali il diritto di essere rappresentate da associazioni o da altri organi nel corso dei vari processi di concertazione, di negoziazione e di cooperazione con un governo nazionale o federale


Articolo 43: Partecipazione agli affari europei e internazionali

43.1 Nella misura in cui la Costituzione e/o la legge lo consentono, le collettività regionali devono essere consultate, attraverso procedure o organi appropriati, in merito alle trattative internazionali dello Stato e all’applicazione dei trattati internazionali che riguardano le loro competenze, i loro interessi essenziali o la portata dell’autonomia regionale. Lo stesso vale nel caso in cui siano responsabili della messa in opera di disposizioni adottate a livello europeo.

43.2 Al fine di promuovere o di difendere i loro interessi, le regioni hanno il diritto di creare, separatamente o in cooperazione con altre collettività regionali o locali, dei servizi basati all’estero e incaricati delle relazioni con le organizzazioni europee attive nei settori di loro competenza.

Articolo 44 : Potere di sostituzione

44.1 Il potere di un governo nazionale o federale di sostituirsi temporaneamente agli organi delle collettività regionali potrà essere esercitato unicamente in casi eccezionali, in base a procedure previste dalla Costituzione o dalla legge. Tale potere è limitato ai casi specifici di grave inadempimento da parte delle collettività regionali degli obblighi legati all’esercizio delle loro competenze e deve essere esercitato in conformità con il principio di proporzionalità, tenendo conto degli interessi che intende tutelare.

44.2 Il potere decisionale derivante da un provvedimento di sostituzione è affidato a funzionari che agiscono unicamente nell’interesse della collettività regionale interessata, tranne nel caso di competenze delegate.

Parte IV : Disposizioni finali

45. Ciascuna Parte è libera di modificare il proprio sistema di autonomia regionale, conformemente ai principi e alle norme della presente Carta applicabili a tutte le Parti e ai principi e alle norme per i quali la Parte si è impegnata a considerarsi vincolata.

46.1 Ciascuna Parte può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Carta.

46.2 Ogni Stato può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Carta a qualsiasi altro territorio designato nella suddetta dichiarazione. La Carta entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale.

46.3 Ogni dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio designato nella suddetta dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

47. Nessuna delle disposizioni della presente Carta potrà essere interpretata nel senso di limitare i diritti garantiti alle collettività regionali dal diritto interno di uno Stato Parte o da accordi internazionali bilaterali o multilaterali dei quali sia Parte il suddetto Stato.

48. La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione daranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

49.1 La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati membri del Consiglio d’Europa abbiano espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Carta.


49.2 Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il suo consenso a essere vincolato dalla Carta, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

50.1 Dopo l’entrata in vigore della presente Carta, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla Carta.

50.2 Per ogni Stato aderente, la Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

51.1 Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Carta mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa.

51.2 La denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario generale del Consiglio d’Europa.

52. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a ogni Parte contraente della presente Carta:

a.  ogni firma;

b.  il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

c.  ogni data di entrata in vigore della presente Carta;

d.  ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi alla presente Carta.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato la presente Carta.

Fatto a Strasburgo, il....., in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Carta.



[1] Discussa e adottata dal Congresso il 28 maggio 2008, 2° seduta (ved. documento CG(15)6REC, progetto di raccomandazione presentata da J-C. Van Cauwenberghe, Belgio (R, SOC), relatore).