15a SESSIONE PLENARIA
Strasburgo, 27-29 maggio 2008

Approccio sociale alla lotta al razzismo a livello locale e regionale

Raccomandazione 246 (2008) [1]

 1. La lotta al razzismo è un obbligo giuridico e politico degli Stati e delle organizzazioni intergovernative regionali e internazionali. Il rispetto di tali obblighi consente inoltre di garantire la coesione delle nostre società, che possono in tal modo avvalersi pienamente dei vantaggi derivanti dalla diversità;

2. In occasione del Vertice dei Capi di Stato e di governo del Consiglio d’Europa, svoltosi a Varsavia nel maggio del 2005, gli Stati membri hanno fermamente condannato ogni forma di intolleranza e di discriminazione, dichiarandosi determinati a continuare a sviluppare norme e meccanismi efficaci per prevenire e sradicare tali fenomeni;

3. Il Congresso dei poteri locali e regionali si è dal canto suo particolarmente interessato alle problematiche dei rom e degli immigrati, due gruppi diventati il bersaglio del razzismo, ed esamina i modi e i mezzi necessari per lottare contro questo fenomeno a livello locale e regionale. Il suo impegno coincide con la nuova campagna di sensibilizzazione condotta dal Consiglio d’Europa contro la discriminazione;

4. Si constata che sono più spesso le città e le regioni a dovere affrontare la realtà del razzismo. Gli enti territoriali, essendo vicini ai loro cittadini, dispongono di un grado di autonomia, di mezzi e di reti di assistenza e solidarietà, che consentono loro di lanciare iniziative che possono rivelarsi efficaci nella lotta contro il razzismo a livello di un territorio;


5. Nel riconoscere il contributo importante fornito in questo campo dalla Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa (ECRI), il Congresso raccomanda al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa di invitare gli Stati membri a:

a. vigilare affinché le vigenti legislazioni contro la discriminazione siano applicate, ivi compreso a livello locale, e a rafforzare i meccanismi destinati a combattere il razzismo;

b. fornire ai poteri locali e regionali i mezzi necessari, in termini di competenze e di risorse finanziarie, per sviluppare strategie globali finalizzate alla lotta al razzismo, alla discriminazione e alle conseguenti disuguaglianze;

c. assistere le organizzazioni contro il razzismo ad acquisire le competenze necessarie per partecipare in modo effettivo ai meccanismi di consultazione locali e regionali;

d. restare vigili, per impedire l’incitamento all’odio razziale nei discorsi politici, conformemente alla Raccomandazione n°R(97)20 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, relativa al « discorso dell’odio » e per imporre il messaggio anti-razzismo alle autorità, comprese quelle giudiziarie, a ogni livello, nazionale, regionale e locale;

e. condurre un’attiva politica di sensibilizzazione, al fine di favorire all’interno della società l’emergere di uno spirito di tolleranza e di rifiuto del razzismo e della discriminazione;

f. garantire la partecipazione delle minoranze nazionali alla vita politica a livello regionale e locale. Gli enti territoriali devono garantire l’accesso a tutti i diritti politici e civili, in particolare il diritto di voto e di eleggibilità;

6. Il Congresso raccomanda inoltre al Comitato dei Ministri di incoraggiare gli Stati membri che non l’avessero ancora fatto a firmare e/o ratificare quanto prima la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (1992) e ad accettarne il Capitolo C, che prevede il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali per i residenti stranieri;

7. Il Congresso invita infine la Commissione europea a garantire i diritti fondamentali degli immigrati, dei rifugiati e dei richiedenti asilo nel quadro della politica comune sull’immigrazione.



[1] Dibattuta e adottata dal Congresso il 29 maggio 2008, 3a seduta (ved. documento CG(15)16REC, progetto di  raccomandazione presentata da S Batson, Regno Unito (R, SOC), e V. Rogov, Federazione russa, (L, GILD), relatori).