Raccomandazione 71 (1999)1 sugli accordi-tipo di cooperazione transfrontaliera in materia di sicurezza nucleare

Il Congresso,

1.Visto il rapporto intitolato "Elaborazione di un modello di accordo sulla cooperazione transfrontaliera nel campo della sicurezza nucleare", presentato dal Sig. Jirsa (Repubblica Ceca) a nome del Gruppo di lavoro sulla tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile;

2. Vista la Raccomandazione 1311 (1997) dell'Assemblea parlamentare, che invita i governi di tutti gli Stati membri ad "instaurare una maggiore trasparenza internazionale tra le attività riguardanti l'energia nucleare" e aggiunge "a tal fine, devono venir incoraggiate delle ispezioni di varie centrali nucleari, da effettuarsi da parte delle autorità di paesi diversi da quello dove è situato l'impianto. Gli eventuali sinistri ed incidenti devono essere conosciuti ed analizzati dalla comunità internazionale, al fine di poterli prevenire in modo generale in futuro";

3. Riferendosi alla Raccomandazione 42 (1998) del CPLRE, che invita i governi degli Stati membri a "rafforzare i processi di partecipazione democratica alla pianificazione e al funzionamento degli impianti nucleari in modo da coinvolgere tutti i gruppi sociali interessati a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale";

4. Ricordando la Risoluzione 64 (1998) sulla sicurezza nucleare e la democrazia locale e regionale, nella quale il CPLRE chiede al suo Gruppo di lavoro sulla tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile di "elaborare un modello di accordo sulla cooperazione transfrontaliera interregionale e/o intercomunale in merito alle questioni legate agli impianti nucleari";

5. Ritenendo che sovente la cooperazione transfrontaliera viene ostacolata dalle questioni ambientali, che in genere suscitano una quantità di problemi, poiché le richieste di spiegazioni in questo campo sono spesso viste come un'ingerenza nelle prerogative legate al territorio nazionale;

6. Sottolineando che le perturbazioni dell'ambiente non si limitano alle frontiere nazionali e che di conseguenza le regioni frontaliere sono obbligatoriamente chiamate a cooperare nel mutuo interesse delle loro popolazioni;

7.Considerando che la questione dell'energia nucleare rischia di diventare un argomento tabù e di essere trascurata nella cooperazione transfrontaliera istituzionalizzata, dato che il settore energetico e la maggior parte delle questioni relative all'energia nucleare sono unicamente di competenza delle autorità nazionali sovrane;

8. Convinto che tale visione della questione potrà venir superata unicamente se le istituzioni transfrontaliere vengono sostenute da comitati di collegamento locali indipendenti e se si giunge a coordinare maggiormente le iniziative sul piano nazionale al fine di bloccare oppure di controllare dei progetti nucleari nelle zone frontaliere;

9. Sottolineando che la cooperazione transfrontaliera tra le autorità nucleari nazionali e regionali e i comitati di collegamento locali è essenziale per tutelare efficacemente le popolazioni dai rischi nucleari e dai danni causati dalle emissioni radioattive, come pure per garantire che le popolazioni frontaliere abbiano accesso a tutta l'informazione necessaria;

10.Convinto che tutte le informazioni e le proposte disponibili circa l'installazione, la costruzione, il funzionamento e la dismissione degli impianti nucleari devono essere precise, affidabili e presentate pubblicamente alle autorità locali e regionali interessate, ivi comprese quelle dei paesi vicini suscettibili di subirne l'impatto potenziale, come pure alle autorità delle zone e regioni attraverso le quali passano i trasporti di materie radioattive;

11. Ricordando che i trattati internazionali e bilaterali possono consentire alle autorità locali e regionali di impegnarsi nella cooperazione transfrontaliera e che i regolamenti amministrativi interni possono autorizzare gli enti locali e regionali a concludere dei contratti con partner all'estero;

12. Considerando che la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera degli enti o autorità territoriali stabilisce le basi generali e giuridiche comuni per una eventuale cooperazione bilaterale;

13. Ritenendo che il sistema graduale di modelli e di schemi allegati alla convenzione - quadro (di cui tuttavia non costituisce parte integrante) mira a mettere a disposizione degli Stati, come pure degli enti territoriali, una gamma di forme di cooperazione adattate ai loro problemi;

Invita il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa

14 Ad esaminare il progetto di accordo-tipo di cooperazione transfrontaliera in materia di sicurezza nucleare in vista di allegarlo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali.
ALLEGATO

A. Progetto di Accordo-tipo di cooperazione transfrontaliera in materia di sicurezza nucleare

Accordo interstatale

Il Governo di
e il Governo di

Considerando la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Madrid, 1980);

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Espoo, 1991);

Alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull'accesso alla giustizia in materia di tutela ambientale (Aarhus, 1998);

Desiderosi di promuovere e di agevolare la cooperazione in materia di sicurezza degli impianti nucleari le cui attività possono avere delle ripercussioni transfrontaliere,

Convengono quanto segue:

Articolo 1

Viene istituita una commissione mista sulla sicurezza nucleare (qui appresso chiamata "la commissione").

Articolo 2

La commissione si compone di......... membri, cioè:

- .....membri da parte ...;
- .....membri da parte ....;

Conformemente al suo mandato, la commissione è composta nel modo seguente:
Parte A : (da parte di......)
-.......membri designati dalle autorità nazionali;
-.......membri designati dalle autorità regionali;
-.......membri designati dalle autorità locali.

Parte B: (da parte di ....)

-.......membri designati dalle autorità nazionali;
-.......membri designati dalle autorità regionali;
-.......membri designati dalle autorità locali.

Articolo 3

Nell'ambito delle attività nucleari intraprese dalle parti, la commissione è incaricata di garantire la cooperazione tra le regioni transfrontaliere interessate dalle suddette attività, di coordinare le misure di sicurezza in questo campo tra tali regioni e di definire un'azione concertata che metta in atto tutti i mezzi appropriati nei limiti delle leggi e regolamenti vigenti.

A tal fine:

Delibera sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione degli impianti nucleari le cui attività possono avere delle ripercussioni transfrontaliere, come pure sul trasporto e l'eliminazione delle scorie nucleari, presenta delle proposte e delle raccomandazioni in materia e le sottopone agli organi competenti;

Agevola il coordinamento e l'armonizzazione delle misure relative alla sicurezza nucleare, la protezione contro la radioattività e i piani di emergenza.

Articolo 4

La commissione può istituire dei comitati e/o dei gruppi di lavoro incaricati di affrontare delle questioni specifiche relative ad una regione o ad un problema particolare.

Articolo 5

La commissione si riunisce ogni qualvolta è necessario e almeno ....volte all'anno.

La presidenza della commissione viene esercitata da ciascuno dei due paesi a turno (con rotazione ogni due anni).

La commissione può cooptare degli esperti.

La commissione adotta il suo regolamento interno e le disposizioni relative al funzionamento e al finanziamento del suo segretariato.

Articolo 6

Ognuna delle Parti si fa carico delle spese della propria delegazione.

Articolo 7

Il presente accordo è concluso per una durata di ... ...a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Viene automaticamente rinnovato per un periodo supplementare di ......anni, salvo se viene denunciato da una delle parti un anno prima della data della sua scadenza.

Articolo 8

Ogni Parte notifica all'altra l'adempimento delle procedure richieste dal suo diritto interno per rendere operante il presente accordo, che prende effetto alla data dell'ultima notifica.
Fatto a......., il........, in .....esemplari, in ..........e in ...........(indicare le lingue), ogni testo facente ugualmente fede.

B Progetto di accordo-tipo di cooperazione transfrontaliera interregionale e/o intercomunale in materia di sicurezza nucleare

(Variante 1)

Accordo interstatale

[I Governi di
e di
desiderosi di promuovere la cooperazione transfrontaliera in materia di sicurezza nucleare, decidono che venga istituito un meccanismo di cooperazione

tra le autorità regionali/locali di
e le autorità regionali/locali di ]

(Variante 2)

Accordo interregionale o intercomunale

Le autorità regionali/locali di
e di

degli Stati di
e di

Considerando la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Madrid, 1980);

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Espoo, 1991);

Alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull'accesso alla giustizia in materia di tutela ambientale (Aarhus, 1998);

Desiderose di promuovere e di agevolare la cooperazione in materia di sicurezza degli impianti nucleari le cui attività possono avere delle ripercussioni transfrontaliere;

Convinte della necessità di promuovere il coordinamento e l'armonizzazione delle misure relative alla sicurezza nucleare nelle regioni frontaliere comuni;

Avendo considerato i meccanismi nazionali e regionali esistenti che intendono garantire la sicurezza degli impianti nucleari,

Convengono quanto segue:

Articolo 1

Nel quadro delle leggi e dei regolamenti vigenti, le parti si impegnano ad instaurare e a sviluppare una procedura di reciproca consultazione ogni qualvolta si tratta di costruire un impianto nucleare le cui attività possono avere delle ripercussioni transfrontaliere;

Si sforzano di coordinare gli obiettivi e di elaborare delle politiche comuni in materia di sicurezza nucleare, di protezione contro la radioattività e di programmi di emergenza, cosi' come in materia di trasporti e di eliminazione delle scorie nucleari;

Le parti si impegnano ad adottare i provvedimenti necessari per potersi comunicare reciprocamente tutte le informazioni di cui dispongono sull'installazione, la costruzione, l'esercizio e la dismissione di impianti nucleari le cui attività possono avere delle rispercussioni transfrontaliere, come pure su qualsiasi incidente che potrebbe essersi verificato in tali impianti.

Articolo 2

Le parti istituiscono una commissione mista (o gruppo di esperti) sulla sicurezza nucleare, al fine di mettere in opera l'articolo 1.

Articolo 3

La commissione (il gruppo di esperti) si compone di ....membri, cioè ......membri da parte ........ e ....membri da parte ........

Conformemente al suo mandato, la commissione (il gruppo di esperti) è composta nel modo seguente :

Parte A : (da parte di..)
-.......membri designati dalle autorità nazionali;
-.......membri designati dalle autorità regionali;
-.......membri designati dalle autorità locali.

Parte B: (da parte di .)

-.......membri designati dalle autorità nazionali;
-.......membri designati dalle autorità regionali;
-.......membri designati dalle autorità locali.

Articolo 4

La commissione (il gruppo di esperti) ha per mandato :

di organizzare e di coordinare gli scambi di informazione su tutti gli aspetti della sicurezza nucleare nella regione interessata;

di definire la procedura di consultazione da applicare prima della fase di pianificazione di ogni nuovo impianto nucleare;

di armonizzare, nei settori che rientrano nella sua sfera di competenza, le misure di tutela contro la radioattività e i piani di emergenza;

di ricevere e di comunicare senza indugi le informazioni più recenti su qualsiasi incidente sopravvenuto negli impianti nucleari le cui attività possono avere delle ripercussioni transfrontaliere.

[Articolo 5
La commissione si dota di un segretariato permamente ]

Articolo 6

La commissione si riunisce ogni qualvolta sarà necessario e almeno .......volte all'anno.

La commissione viene presieduta da ognuno dei due paesi a turno (con rotazione ogni due anni).

La commissione può cooptare degli esperti.

La commissione adotta il suo regolamento interno e le disposizioni relative al funzionamento e al finanziamento del suo segretariato.

Articolo 7

Ognuna delle parti si fa carico delle spese della sua delegazione.

Articolo 8

Il presente accordo è concluso per una durata di ... ...a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Viene automaticamente rinnovato per un periodo supplementare di ......anni, salvo se viene denunciato da una delle parti un anno prima della data della sua scadenza.

Articolo 9

Ogni Parte notifica all'altra l'adempimento delle procedure richieste dal suo diritto interno per rendere operante il presente accordo, che prende effetto alla data dell'ultima notifica.
Fatto a......., il........, in .....esemplari, in ..........e in ...........(indicare le lingue), ogni testo facente ugualmente fede.

1 . Discussa ed adottata dalla Commissione permanente il 24 novembre 1999 (ved. Doc CG (6) 15), progetto di Raccomandazione presentato dal Sig. T. Jirsa, Relatore.