Risoluzione 170 (2004)1 relativa alla verifica dei poteri dei nuovi membri e delle nuove procedure di designazione

Il Congresso,

1. In conformità con la propria Carta adottata dal Comitato dei Ministri il 15 marzo 2000;

2. Visti gli articoli 2, 3 e 4 della Carta e la prima disposizione transitoria della Carta e gli articoli 2, 3 e 9 del Regolamento interno del Congresso;

3. Avendo preso nota del rapporto dell’Ufficio di presidenza del Congresso, presentato dai Relatori, Halvdan SKARD (Norvegia, L, SOC) e Günther KRUG (Germania, R, SOC);

4. Considerando che il 2004 è un anno in cui vengono rinnovate le delegazioni nazionali ed è inoltre l’ultimo anno di rinnovo prima della cessazione, nel 2006, degli effetti della prima disposizione transitoria della Carta;

5. Deplora che si siano ancora verificati, anche questa volta, notevoli ritardi nel ricevimento, da parte di numerosi paesi, delle informazioni complete relative alle procedure di designazione e alla composizione delle delegazioni nazionali;

6. Si rammarica dell’assenza della delegazione della Georgia presso il Congresso fin dal 2 dicembre 2002 e del mancato invio della procedura nazionale di designazione conforme alla Carta per questo paese;

7. Deplora che le autorità dell’Albania e dell’Azerbaigian non abbiano ancora riesaminato la loro procedura di designazione, malgrado le richieste formulate nelle Risoluzioni 130 (2002), 150 (2003), come già nella Risoluzione 107 (2001) per quanto riguarda l’Azerbaigian;

8. Ritiene che il modulo per la presentazione delle procedure di designazione delle delegazioni dovrà essere riesaminato prima della revisione della Carta nel 2006, affnché possa permettere di raccogliere tutte le informazioni particolareggiate necessarie per la comprensione delle procedure e atte a valutarne la conformità con l’insieme dei criteri della Carta2;

9. Prende nota della decisione dell’Assemblea parlamentare di accordare lo statuto di Invitato speciale al Principato di Monaco e si dichiara ugualmente pronto ad accogliere, conformemente all’articolo 5.2 della Carta del Congresso, e se gli verrà presentata una richiesta in tal senso, una delegazione di Invitati speciali degli enti locali del Principato di Monaco, composta da due rappresentanti, uno dei quali dovrà essere di sesso femminile, e da due supplenti;

10. Prende nota della Risoluzione 1376 (2004) dell’Assemblea parlamentare relativa a Cipro, adottata il 29 aprile 2004, con la quale l’Assemblea esprime la propria profonda delusione di fronte all’insuccesso degli sforzi della comunità internazionale per porre fine alla divisione di Cipro e ritiene ingiusto che, per questo motivo, la comunità cipriota turca « continui ad essere privata della possibilità di essere rappresentata nel dibattito politico europeo...e, di conseguenza,......decide di associare più strettamente dei rappresentanti eletti della comunità cipriota turca alle attività dell’Assemblea parlamentare e delle sue commissioni.......e integrandoli nella delegazione cipriota.»;

11. Decide di seguire una politica simile a quella dell’Assemblea parlamentare e di far partecipare dei rappresentanti della comunità cipriota turca ai lavori del Congresso e delle sue commissioni, integrandoli alla delegazione cipriota e in conformità con la pratica seguita dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, e invita inoltre le due comunità a cooperare, al fine di riesaminare, entro la Sessione plenaria del 2005, la procedura di designazione e la composizione della delegazione, in modo da riservare un seggio di titolare e un seggio di supplente a dei rappresentanti eletti degli enti locali della comunità cipriota turca;

12. Approva le nuove procedure di designazione delle delegazioni nazionali dell’Estonia, del Regno Unito, della Svezia e della Slovacchia;

13. Chiede alle autorità della Lituania di riesaminare la loro procedura di designazione dei membri presso la camera delle regioni e di chiarire il mandato di tali membri entro il 15 settembre 2004 rispetto all’articolo 2 della Carta e alla prima disposizione transitoria e decide che in assenza di un reale livello di autonomia regionale nel paese, tutti i suddetti membri potranno disporre unicamente di un voto consultivo presso la camera delle regioni a partire dalla presente Sessione e che l’allegato 2 del Regolamento debba essere rivisto in conseguenza;

14. Chiede alle autorità della Moldavia, alla luce del rapporto relativo alla situazione della democrazia locale nella Repubblica di Moldavia (CG/BUR (10) 103), di fornire delle precisazioni sulla struttura e sul funzionamento dei distretti, per poter essere in grado di giudicare se tale livello soddisfi i criteri dell’articolo 2.4 della Carta del Congresso;

15. Chiede alle autorità bulgare, alla luce delle contestazioni dell’Associazione nazionale dei comuni della Bulgaria, di riesaminare non appena possibile e in ogni modo entro il 15 settembre 2004, il loro processo di consultazione delle associazioni competenti, la loro procedura di designazione e la composizione della loro delegazione nazionale, in modo da rispettare l’insieme dei criteri della Carta e accertandosi in particolare dell’equilibrio delle forze politiche in seno alla delegazione, rispetto ai risultati delle ultime elezioni locali;

16. Prende nota del fatto che in numerosi paesi lo svolgimento di elezioni locali e/o regionali in date vicine a quella dello svolgimento della Sessione non ha consentito di rivedere la composizione delle loro delegazioni nazionali in tempo utile per la presente Sessione, ma ricorda ai suddetti paesi il termine massimo di sei mesi oltre il quale i membri che hanno perso il loro mandato elettivo non potranno più sedere al Congresso;

17. Ribadisce le domande già formulate alle autorità della Finlandia e della Francia nella Risoluzione 130 (2002) (rispettivamente i paragrafi 8.a e 8.b della Risoluzione), che dovranno prossimamente modificare le loro delegazioni nazionali a seguito delle elezioni locali e regionali nel loro paese;

18. Si rammarica che certe delegazioni nazionali comportino dei seggi vacanti, fatto che priva il Congresso di una completa rappresentanza degli eletti locali e regionali dei paesi in questione3;

19. Constata il miglioramento della rappresentanza femminile in seno alle delegazioni nazionali, dopo l’adozione da parte dell’Ufficio di presidenza di un’interpretazione dell’articolo 2.2.d della Carta e decide di adottare formalmente tale interpretazione, riportata in allegato alla presente Risoluzione, decidendo inoltre di controllare d’ora in poi in maniera rigorosa il rispetto di tale criterio al momento dell’esame della composizione di ogni nuova delegazione, attirando l’attenzione delle delegazioni sul fatto che in occasione dei prossimi rinnovi delle delegazioni, nel 2006, il Congresso auspica che tutte le delegazioni comportino come minimo il 30% di membri femminili;

20. Invita pertanto le delegazioni nazionali a integrare nella loro procedura nazionale di designazione i suddetti criteri per la partecipazione di rappresentanti femminili nelle delegazioni nazionali e chiede loro di informare sistematicamente il Congresso, dopo ogni elezione locale e/o regionale nel loro paese, della percentuale di donne elette a tali livelli;

21. Esprime rincrescimento per il fatto che certi paesi non abbiano trasmesso al Congresso le informazioni richieste riguardanti la percentuale di donne elette a livello locale e regionale nel loro paese e che certe delegazioni comprendano ancora un numero insufficiente di rappresentanti femminili e chiede a tali paesi (Azerbaigian, Ungheria, Polonia) di porre rimedio a tale situazione entro la prossima Sessione plenaria;

22. Prende nota con soddisfazione dell’impegno assunto dalle autorità della Svizzera di migliorare quanto prima la rappresentanza femminile nella loro delegazione nazionale, a seguito delle elezioni locali parziali nel loro paese;

23. Incarica l’Ufficio di presidenza di proseguire la propria riflessione sulla revisione della Carta del Congresso, in modo particolare nella prospettiva della cessazione degli effetti della prima disposizione transitoria per quanto riguarda il carattere elettivo dei mandati dei membri, in vista della preparazione di un rapporto, che verrà presentato nel corso della Sessione plenaria 2005, con proposte precise da trasmettere al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa;

24. Richiama l’attenzione delle autorità dei paesi che utilizzano ancora la prima disposizione transitoria per certi membri della loro delegazione nazionale sul fatto che dovranno conformarsi strettamente ai criteri della Carta al momento dello scadere degli effetti di tale disposizione transitoria nel 2006 e che entro tale data dovranno conformarsi strettamente all’interpretazione di tale disposizione transitoria adottata il 9 marzo 2001 dalla Commissione permanente del Congresso e allegata alla presente Risoluzione;

25. Ritiene che, conformemente agli articoli 3 e 7 della Carta, tutti gli Stati membri debbano designare delle delegazioni nazionali comprendenti un numero uguale di rappresentanti e di supplenti e un numero uguale di membri in ogni camera; inoltre, tutti i paesi dotati di regioni ai sensi dell’Articolo 2.4 della Carta4 devono designare lo stesso numero di titolari per ciascuna delle camere, nel caso di delegazioni che dispongono di un numero pari di seggi, e un numero il più possibile uguale, nel caso di delegazioni che dispongono di un numero dispari di seggi;

26. Approva, fatte salve le domande formulate nella presente Risoluzione e rivolte a un certo numero di delegazioni, le procedure di designazione e i poteri dei membri delle 44 delegazioni nazionali.


Allegato 1

Interpretazione dell’articolo 2.2.d della Carta del Congresso:
Rappresentanza femminile nelle delegazioni nazionali

Con l’espressione «un’equa rappresentanza femminile e maschile negli organi degli enti locali e regionali dello stato membro», si intende che le delegazioni nazionali devono fornire al Segretariato del Congresso, contestualmente alla composizione della loro delegazione, la percentuale di rappresentanti femminili elette in seno agli enti locali e regionali del paese (indicando i risultati delle ultime elezioni per ogni livello) e, di conseguenza, devono designare in seno alla delegazione una percentuale equivalente o superiore di rappresentanti femminili. Inoltre, le delegazioni dovrebbero mirare a comprendere almeno il 30% di rappresentanti femminili.
Infine, non si potrà accettare nessuna delegazione nazionale, neppure quelle di piccole dimensioni, se non conta dei rappresentanti dei due sessi.
In occasione di un futuro rimaneggiamento del Regolamento del Congresso, si potrà decidere di includere tali chiarimenti nel testo.

Allegato 2

Parere sull’interpretazione della prima disposizione transitoria della Carta del Congresso5

1. A seguito del rinnovo della delegazione italiana nel novembre 2000, l’Ufficio di presidenza ha esaminato la compatibilità del mandato della Sig.ra Dini (delegazione italiana) con la disposizione transitoria n° 1 della Carta del Congresso (di seguito: la Carta). Ciò ha condotto l’Ufficio di presidenza a proporre alla Commissione permanente di preparare un’interpretazione di tale disposizione transitoria, introdotta nella Carta nel marzo 2000.

2. Nel corso della sua 702a riunione a livello dei Rappresentanti dei Ministri, svoltasi il 15 marzo 2000, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato la Risoluzione statutaria Res(2000)1 relativa al Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa e la Carta del Congresso. La Carta stabilisce, al suo articolo 2, che «fatte salve le eccezioni previste dalla prima disposizione transitoria della presente Carta, il CPLRE è composto da rappresentanti che devono essere designati tra le persone che dispongono di un mandato elettivo in seno a enti locali o regionali».

3. La Commissione permanente ritiene che con l’elaborazione e l’adozione di tale disposizione, il Comitato dei Ministri e il Congresso avevano l’intenzione di ridurre il numero di rappresentanti del Congresso privi di un mandato di responsabile diretto in seno a enti locali o regionali e di eliminare quanto prima la possibilità per gli stati membri di designare le suddette persone in quanto rappresentanti presso il Congresso. Tuttavia, onde consentire a certe delegazioni nazionali di adattare la loro procedura interna di designazione dei rappresentanti presso il Congresso, era stata allora adottata una disposizione transitoria, in deroga all’articolo 2. Ai sensi di questa prima disposizione transitoria, «in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, le persone non elette aventi un mandato di responsabile dinanzi a un organo locale o regionale eletto potranno essere designate in quanto rappresentanti presso il Congresso, purché possano essere revocate a titolo individuale dal suddetto organo eletto direttamente, o per sua decisione e purché tale potere di revoca sia previsto per legge».

4. La Commissione permanente è del parere che tale disposizione debba essere applicata a un numero limitato di casi specifici, quali i sindaci e i commissari per i Paesi Bassi, i governatori per la Turchia, i membri spagnoli, italiani e tedeschi dei governi regionali che non dispongono di un mandato elettivo diretto, ma sono designati o dal governo centrale, o dalle autorità esecutive regionali elette. Tale disposizione verrà riesaminata allo scadere del termine di sei anni.

5. In considerazione dell’oggetto, dello scopo e dello spirito della Carta, la Commissione permanente precisa che, per valersi di quanto previsto nella prima disposizione transitoria, un membro designato (e non eletto) di un governo regionale o locale debba essere stato membro del suddetto governo e aver detenuto un mandato generale in seno a un ente locale o regionale prima di essere stato designato in quanto membro della delegazione nazionale presso il Congresso. Il che significa che l’esercizio di tale mandato generale deve rientrare nell’ambito degli incarichi generali svolti dal candidato in quanto membro di un organo esecutivo locale o regionale. Il semplice fatto di ricoprire la carica di rappresentante di un ente locale o regionale presso il Congresso, seppur decisa da un organo eletto, non potrà essere sufficiente per essere accettato come membro del Congresso. Inoltre, come previsto nella prima disposizione transitoria, occorre che il suddetto membro sia direttamente responsabile dinanzi a un organo locale o regionale eletto e possa essere revocato a titolo individuale dal suddetto organo eletto direttamente o a seguito di una sua decisione e che tale potere di revoca sia previsto per legge.

6. In considerazione di quanto precede, la Commissione permanente approva l’interpretazione della disposizione transitoria della Carta quale specificata ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente parere. Tale interpretazione della prima disposizione transitoria della Carta dovrà applicarsi a tutte le nomine nelle delegazioni nazionali presso il Congresso a decorrere dalla prossima sessione nel maggio 2001.

1 Discussa e adottata dal Congresso il 25 maggio 2004, 1ª seduta (vedi Doc CG (11) 2, progetto di risoluzione presentato da H. SKARD, Norvegia, L, SOC, e G. KRUG, Germania, R, SOC relatori).

2 In modo particolare, i paesi dovranno, nel descrivere le procedure, elencare tutte le associazioni di enti locali e regionali che vengono consultate, indicare dopo ogni elezione locale o regionale i risultati in termini di percentuale ottenuta dai vari partiti politici e la percentuale delle rappresentanti femminili elette;

3 Bosnia –Erzegovina, Paesi Bassi, Polonia, Svizzera

4 Tutti i paesi membri, ad eccezione di Andorra, Armenia, Bulgaria, Cipro, Estonia, Islanda, « ex-Repubblica jugoslava di Macedonia », Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, San Marino e Slovenia.

5 (allegato alla Risoluzione 107 (2001) – discussa e adottata dal Congresso il 29 maggio 2001,
1a seduta (vedi Doc. CG (8) 1, progetto di risoluzione presentato dai Sigg. H. Skard e L. Kieres, relatori).