DICHIARAZIONE DEI MINISTRI DELLA GIUSTIZIA DEGLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA SUL RUOLO DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA IN MATERIA PENALE  

in occasione della conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa             “Criminalità e Giustizia penale – il ruolo della giustizia riparativa in Europa”

(13 e 14 dicembre 2021, Venezia, Italia)

Dichiarazione di Venezia sul Ruolo della Giustizia riparativa                            in materia penale

I Ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d'Europa,

1.             Sottolineando l'importanza del lavoro già svolto dal Consiglio d'Europa nel settore della giustizia riparativa e rilevando con grande soddisfazione che i Ministri partecipanti alla Conferenza di Venezia sostengono pienamente gli obiettivi della Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relativa alla giustizia riparativa in materia penale e ribadiscono le norme e i principi ivi contenuti;

2.             Evidenziando che, secondo la suddetta Raccomandazione, la giustizia riparativa è un processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato, e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale (solitamente chiamato mediatore o facilitatore);

3.             Sottolineando che questo processo prende spesso la forma di un dialogo (diretto o indiretto) tra la vittima e l’autore del reato, che presuppone il riconoscimento preventivo dei fatti criminali da parte dell'autore, e può anche coinvolgere, se del caso, altre persone colpite dal reato, soprattutto la famiglia e, se del caso, la comunità di appartenenza;

4.             Rimarcando i vantaggi dei processi di giustizia riparativa, con particolare riferimento alla volontarietà di questi processi e alla possibilità di interromperli o fermarli in qualsiasi momento, evidenziando l'eguale preoccupazione per le esigenze e gli interessi di tutte le parti coinvolte, e ribadendo che il fulcro del processo risiede nella riparazione dei danni materiali e immateriali, nella volontarietà, nella partecipazione, nella riservatezza, nel reinserimento degli autori di reato, nell'imparzialità di un terzo, e riducendo così il rischio di stigmatizzazione;

5.             Riconoscendo che la giustizia riparativa ha riscosso un interesse crescente in un certo numero di Stati membri del Consiglio d’Europa, e che il suo ulteriore sviluppo ed uso efficiente possono essere visti sia come un'opportunità che come una sfida positiva per migliorare i sistemi di giustizia penale europei, osservando che, nel complesso, lo sviluppo della giustizia riparativa dovrebbe essere considerato come una parte importante del processo globale di sviluppo sostenibile, in quanto contribuisce anche all'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 16 dell’ONU: promuovere società giuste, pacifiche e inclusive;

6.             Osservando che la Conferenza di Venezia, che ha riunito i Ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d'Europa, Alti funzionari di governo e professionisti, si è dimostrata una piattaforma strumentale ed opportuna per lo scambio di conoscenze, informazioni e buone pratiche, e per discutere le sfide in questo settore;

7.             Sottolineando il dovere delle istituzioni pubbliche di promuovere interventi costruttivi verso la delinquenza minorile e fornire ulteriori opportunità ai giovani autori di reato, data la loro giovane età e la necessità di reintegrarli nella società, e prestando particolare attenzione al modo in cui i processi di giustizia riparativa dovrebbero essere utilizzati nei casi che coinvolgono i minori (vittime o autori di reato) e ribadendo a questo proposito la rilevanza delle norme e dei principi contenuti nelle Linee guida del Comitato dei Ministri sulla giustizia a misura di minore (2010) e la sua raccomandazione CM/Rec(2008) 11 sulle Norme europee per i minori autori di reato soggetti a sanzioni o misure;

8.             Evidenziando che la necessità di fornire un'adeguata formazione nell'attuazione della giustizia riparativa è stata ampiamente discussa e sostenuta alla Conferenza di Venezia;

9.             Considerando che, in un crescente contrasto tra i diversi livelli della società, la giustizia riparativa può rappresentare uno strumento importante per affrontare i conflitti derivanti da atti criminali e per favorire la coesione sociale, risolvendo tali conflitti e guardando ai conflitti non come un'occasione per ulteriori divisioni sociali;

10.         Considerando la giustizia riparativa non solo come un semplice strumento nell’ambito dell'approccio tradizionale alla giustizia penale, ma come una cultura più ampia che dovrebbe permeare il sistema di giustizia penale basato sulla partecipazione della vittima e del reo su base volontaria, così come di altre parti interessate e della comunità allargata nell'affrontare e riparare il danno causato dal reato;

11.         Affermando l'impatto positivo della giustizia riparativa sulla riduzione della recidiva e prendendo atto delle ampie prove empiriche che dimostrano che la giustizia riparativa è efficace e produce risultati soddisfacenti per le parti coinvolte dei conflitti e, oltre a ciò, per una comunità nel suo insieme;

12.         Osservando l’eventuale impatto positivo dei percorsi di giustizia riparativa anche sul contrasto alla radicalizzazione degli individui;

13.         Sottolineando che il corretto utilizzo della giustizia riparativa può contribuire ad utilizzare in modo più efficiente e in modo personale e socialmente inclusivo i processi di giustizia penale, e contribuisce in tal modo anche a migliorare il modo in cui le nostre società si occupano dei colpevoli e delle vittime e richiede pertanto adeguate risorse finanziarie e umane, che dovrebbero essere viste come un investimento nel futuro e favorenti la sicurezza e il benessere delle nostre società;  

14.         Considerando che il Consiglio d'Europa si trova in una posizione privilegiata per assumere la guida di ulteriori lavori in questo settore, e che i seguiti di questa Dichiarazione potrebbero assumere diverse forme, sulla base del triplice approccio dell'organizzazione, vale a dire attraverso attività di normazione, di monitoraggio e di cooperazione/sensibilizzazione volte a raggiungere una maggiore unità e armonizzazione tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa;

15.         Invitano il Consiglio d'Europa ad incoraggiare e assistere i suoi Stati membri a:

                    i.     elaborare piani d'azione o politiche nazionali, se necessario, per l'attuazione della Raccomandazione CM/Rec (2018)8 sulla giustizia riparativa in materia penale, assicurando la cooperazione interforze a livello nazionale, una legislazione e finanziamenti nazionali adeguati, riflettendo al contempo sull'idea che il diritto all'accesso ad adeguati servizi di giustizia riparativa per tutte le parti interessate, se liberamente vi acconsentono, dovrebbe essere un obiettivo delle autorità nazionali;

                  ii.     promuovere un'ampia applicazione della giustizia riparativa per i minori in conflitto con la legge, come una delle componenti più preziose della giustizia a misura di minore secondo le linee guida del Comitato dei Ministri sulla giustizia a misura di minore (2010);

                iii.     stimolare, in ogni Stato membro, un'ampia implementazione della giustizia riparativa, dei suoi principi e metodi come complemento o, se del caso, come alternativa o nell’ambito dei procedimenti penali volti alla desistenza dal crimine, al reinserimento degli autori del reato e al recupero delle vittime;

                 iv.     considerare la giustizia riparativa come parte essenziale dei programmi di formazione dei professionisti del diritto, compresi magistrati, avvocati, pubblici ministeri, assistenti sociali, polizia, nonché del personale carcerario e di probation, e riflettere su come includere i principi, i metodi, le pratiche e le garanzie della giustizia riparativa nei programmi universitari e in altri programmi di istruzione post-universitaria per i giuristi, prestando attenzione alla partecipazione della società civile e delle autorità locali e regionali nei processi di giustizia riparativa e rivolgendosi al Consiglio d'Europa quando sono necessari programmi di cooperazione e formazione dei funzionari che attuano la giustizia riparativa;

                   v.     aumentare la consapevolezza dei processi di giustizia riparativa a livello nazionale, e mettere in pratica progetti volti ad una comunicazione diffusa del ruolo e dei benefici della giustizia riparativa in materia penale, fornendo una risposta al di là delle sanzioni penali;

16.         Invitano il Consiglio d’Europa a:

a)   realizzare uno studio globale dei modelli di giustizia riparativa attualmente contemplati dalle legislazioni nazionali e attuati dai governi degli Stati membri, al fine di facilitare lo scambio di conoscenze, buone pratiche, esperienze ed una vera e propria attività di ricerca scientifica su questo tema, pur riconoscendo le specificità nazionali;

b)   sviluppare i “Principi di alto livello del Consiglio d'Europa sulla giustizia riparativa”, proponendo una serie di misure attraverso le quali gli Stati membri si adopereranno per applicare questi principi;

c)    continuare, attraverso il Comitato europeo per i problemi della criminalità (CDPC), a valutare regolarmente l'attuazione della Raccomandazione (2018)8 e dei principi ad essa annessi, alla luce di eventuali sviluppi significativi nell'utilizzo della giustizia riparativa negli Stati membri e, se necessario, revisionarla ai sensi dell’art. 67 della raccomandazione.

Venezia, 14 dicembre 2021