Raccomandazione 105 (2001) 1 su « La diversità linguistica: sfida per le città e le regioni europee » Conclusioni della Conferenza di Rovinj, Croazia, 22-23 marzo 2001
Il Congresso,
1. Ricordando la propria Raccomandazione 92 (2001) del 31 maggio 2001 sul seguito da dare alla Conferenza «Città e regioni: la diversità culturale essenziale per un’Europa unita» (Innsbruck, 11-12 dicembre 2000) ;
2. Considerando :
- la Raccomandazione 1043 (1986) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sul patrimonio linguistico e letterario dell’Europa, nonché la Raccomandazione 1539 (2001) sull’Anno europeo delle lingue 2001, adottata il 28 settembre 2001;
- la Raccomandazione n° R (98) 6 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa alle lingue vive;
- il Parere del Comitato delle Regioni dell’Unione europea su « l a promozione e la tutela delle lingue regionali e minoritarie » adottato il 13 giugno 2001;
3. Considerando le varie attività organizzate nell’ambito dell’Anno europeo delle lingue 2001;
4. In base alla Dichiarazione finale della Conferenza di Rovinj (22-23 marzo 2001) adottata all’unanimità dei partecipanti il 23 marzo 2001;
5. Considerando:
a. che la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie contribuisce a tutelare il ricco patrimonio linguistico e culturale dell’Europa, valorizzando l’importanza del plurilinguismo nello spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d’Europa;
b. l’importanza dei lavori condotti dal Consiglio d’Europa per agevolare la cooperazione internazionale in materia di promozione della diversità linguistica e per definire delle norme a livello nazionale ed internazionale, e, in particolar modo il « Quadro europeo comune di riferimento», i « livelli-soglia » e il « Portfolio europeo delle lingue »;
c. il messaggio e i risultati incoraggianti dell’Anno europeo delle lingue 2001 – iniziativa comune del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea – che si prefiggeva l’obiettivo di « celebrare la diversità linguistica e promuovere il plurilinguismo ed agevolare l’apprendimento delle lingue lungo tutto l’arco della vita »;
d. i lavori realizzati dal Centro europeo delle lingue vive del Consiglio d’Europa (Graz, Austria) miranti ad attuare delle politiche linguistiche e delle impostazioni innovative per l’apprendimento e l’insegnamento delle lingue vive;
6. Ritiene che:
a. il proseguimento del processo di mondializzazione costituisca una fonte di difficoltà, e perfino una minaccia per molte lingue europee, in particolare per le lingue regionali o minoritarie, come pure per le lingue meno diffuse;
b. la diversità linguistica sia una componente fondamentale del patrimonio culturale europeo ed un elemento chiave per il suo futuro;
c. l’educazione multilingue sia essenziale per il proseguimento della cooperazione e della costruzione europea;
d. le capacità e le attitudini linguistiche dei cittadini europei siano molto importanti per metterli in grado di partecipare attivamente alla vita democratica locale, regionale, nazionale ed internazionale, e per contribuire efficacemente allo sviluppo della cooperazione transfrontaliera tra gli enti locali e regionali;
e. l’apprendimento delle lingue serva a sostenere la causa della pace, incoraggiando la mutua comprensione, la tolleranza, il rispetto delle identità e della diversità culturale;
f. l’apprendimento delle lingue offra ai cittadini una maggiore apertura della mente e dia accesso a nuove culture e a nuovi modi di vita;
g. la conoscenza delle lingue sia in grado di migliorare le chance in materia di occupazione e di mobilità in Europa;
h. tutte le lingue, siano esse nazionali, regionali, locali, minoritarie o dei paesi di immigrazione, abbiano la stessa dignità;
7. Raccomanda al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa:
a. di invitare il Consiglio della cooperazione culturale (CDCC) ad elaborare e ad attuare, in collaborazione con gli altri Comitati direttivi interessati (il Comitato direttivo delle questioni locali e regionali (CDLR) e il Comitato della coesione sociale (CDCS)), dei programmi di attività finalizzati tanto a consentire agli immigrati oppure ai residenti stranieri di imparare la lingua del paese che li accoglie, quanto a sviluppare la conoscenza delle lingue dei migranti o dei residenti stranieri nel paese di accoglienza;
b. di invitare la Commissione europea a:
i. applicare pienamente la Carta europea dei diritti fondamentali, in particolare l’articolo 22 e di tener conto del Parere CdR 86-2001 del Comitato delle Regioni adottato il 13 giugno 2001 ;
ii. rafforzare i propri programmi che comportano l’apprendimento delle lingue (Socrate, Lingua, Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo, Da Vinci) e renderli maggiormente accessibili alle persone originarie di paesi non membri dell’Unione europea;
iii. coinvolgere il CPLRE nei suoi programmi futuri relativi alla conservazione e alla promozione delle lingue minoritarie e regionali, come pure nei lavori di una futura cellula di lavoro sulle lingue minoritarie e regionali, come è stata proposta dal Comitato delle Regioni;
c. di invitare gli Stati membri del Consiglio d’Europa a:
i. ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, qualora non l’avessero ancora fatto, e ad istituire il quadro giuridico necessario, e a predisporre le risorse materiali ed umane indispensabili per la tutela e la promozione delle lingue regionali o minoritarie in quanto componenti preziose del patrimonio culturale europeo;
ii. incoraggiare l’utilizzo del « Quadro europeo comune di riferimento per le lingue» del Consiglio d’Europa in quanto strumento atto ad agevolare l’apprendimento diversificato delle lingue ;
iii. facilitare l’apprendimento delle lingue straniere, regionali o minoritarie mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie dell’informazione;
iv. adottare delle politiche globali di promozione delle lingue con un approccio non partigiano, secondo il quale l’accesso all’apprendimento delle lingue costituisca una questione di diritti umani, con l’obiettivo di consentire al locutore di una lingua diversa da quella della maggioranza di avere accesso al servizio pubblico utilizzando la lingua di propria scelta;
v. incoraggiare l’elaborazione di politiche educative miranti all’apprendimento di almeno due lingue straniere negli istituti di insegnamento generale e prevedere l’insegnamento di certe materie nelle lingue straniere;
vi. dotarsi, nelle regioni frontaliere, di programmi di insegnamento della lingua del paese confinante, al fine di promuovere la cooperazione transfrontaliera, tenendo conto in tal contesto della Risoluzione 259 (1994) della CPLRE sulle autorità e collettività territoriali e la cooperazione scolastica transnazionale e transfrontaliera che comporta in allegato tre accordi modello in materia;
vii. incoraggiare le reti televisive a trasmettere dei programmi in versione originale con sottotitoli, consentendo quindi ai telespettatori, e ai giovani in modo particolare, di familiarizzarsi con i suoni delle lingue straniere e ai bambini di migliorare la loro capacità di lettura nella lingua materna.
1 Discussa ed adottata dalla Commissione Permanente del Congresso il 9 novembre 2001 (vedi Doc. CG (8) 25, progetto di raccomandazione presentato dai Sigg. A. Demine e P. Kittelmann, relatori).