Raccomandazione 92 (2001)1 sulla Conferenza “ Città e regioni: la diversità culturale, condizione essenziale per un'Europa unita ” (Innsbruck, 11-12 dicembre 2000)

Il Congresso,

1. Ricordando i propri lavori precedenti sulle politiche culturali delle città e regioni europee e, segnatamente, la Dichiarazione di Bordeaux sulla regionalizzazione (1978) (paragrafo 31), le Conferenze di Brema (maggio 1983) e di Firenze (maggio 1987) nonché il 6° Forum economico delle Regioni d'Europa (Weimar, 3-4 maggio 1999) dedicato al tema “ La cultura in quanto fattore economico ”;

2. Considerando:

- la Raccomandazione n° R (2000) 1 del Comitato dei Ministri sulla promozione della cooperazione transfrontaliera tra collettività o autorità territoriali nel campo culturale (adottata il 12 gennaio 2000), come pure

- la Dichiarazione sulla diversità culturale adottata dal Comitato dei Ministri il 7 dicembre 2000 ;

3. Alla luce della Dichiarazione Finale della Conferenza di Innsbruck (11-12 dicembre 2000) adottata all'unanimità il 12 dicembre 2000 ;

4. Rammaricandosi delle disparità che esistono in materia di strutture culturali tra gli Stati membri, come pure tra le regioni e i comuni europei;

5. Considerando che:

a. l'accesso alla cultura è un diritto umano;

b. le politiche culturali devono offrire ad ogni persona il diritto alla parola e procurare a tutti l'accesso alla cultura;

c. la promozione culturale è un mezzo essenziale di prevenzione nei confronti dei giovani svantaggiati che può permettere di evitare, o almeno di limitare la violenza urbana;

d. la cultura si nutre della tradizione, ma innanzi tutto della creazione e degli scambi;

e. le nuove possibilità di comunicazione su scala mondiale, i viaggi e le migrazioni permettono un “ métissage ” favorevole allo sviluppo culturale e alla creazione;

f. il campo culturale è un settore privilegiato di azione degli enti locali e regionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà quale risulta dalla Carta europea dell'autonomia locale e dal progetto di Carta europea dell'autonomia regionale;

g. la creazione artistica deve essere incoraggiata nelle città e regioni europee rispetto alle attuali tendenze all'uniformizzazione legate alla mondializzazione;

h. lo scambio tra le culture (nazionali, regionali e locali) rappresenta uno degli strumenti mediante i quali si possono compiere dei passi in avanti verso l'unificazione europea, che non può basarsi sull'uniformità delle lingue o delle culture;

i. i beni culturali presentano una propria specificità; non possono venir assimilati a beni economici e commerciali normali;

j. tutte le lingue, siano esse nazionali, regionali oppure locali, hanno pari dignità;

k. la tutela della diversità linguistica dell'Europa è essenziale per lo sviluppo armonioso delle nostre società. Occorre di conseguenza:

i. promuovere la lingua materna, che si rivela un elemento indispensabile per lo sviluppo e l'identità della persona;

ii. sviluppare l'insegnamento delle lingue a tre livelli, e cioè la lingua materna, la lingua nazionale e altre lingue di grande comunicazione, in quanto strumenti che permettono la trasmissione delle idee e gli scambi. ;

iii. evitare i conflitti linguistici basati su delle rivendicazioni esclusive;

l. le lingue si prestano ad una pratica multiforme, poiché ogni individuo può acquisire delle competenze linguistiche in più lingue;

6. Raccomanda al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa:

a. di invitare il Consiglio della Cooperazione Culturale (CDCC) e i suoi comitati specializzati a :

i. tener conto della dimensione locale e regionale nelle sue attività in materia di cooperazione intergovernativa, in special modo per quanto riguarda i progetti MOSAIC e STAGE, relativi alle politiche culturali nei Balcani e nel Caucaso, nell'ambito dell'analisi e del miglioramento delle politiche culturali dei paesi del Consiglio d'Europa;

ii. associare il CPLRE ai suoi programmi di cooperazione intergovernativa, allo scopo di instaurare delle relazioni durevoli e delle sinergie tra le varie componenti della cooperazione culturale in seno al Consiglio d'Europa;

iii. riconoscere il ruolo rilevante della cultura per la prevenzione dei conflitti e, in tal contesto, associare le città e le regioni europee ai progetti che verranno attuati in questo campo dal Comitato della Cultura del CDCC ;

b. di invitare la Commissione europea a:

i. applicare pienamente l'articolo 151 del Trattato istitutivo della Comunità europea (Titolo XII, Cultura), in modo particolare i paragrafi 1, 3 e 4:

- “ La Comunità contribuisce allo sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto della loro diversità nazionale e regionale, evidenziando il comune patrimonio culturale ”, e di riconoscere in questo campo il ruolo essenziale delle città e regioni d'Europa, e ;

- “ La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti nel campo della cultura e, in particolare, con il Consiglio d'Europa ”;

- “ La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nella sua azione relativa alla messa in opera di altre disposizioni del presente Trattato, al fine segnatamente di rispettare e di promuovere la diversità delle sue culture ”;

ii. accordare un posto molto più rilevante alla cultura nei suoi programmi rivolti ai paesi candidati all'Unione europea, come pure nei programmi finanziati dai fondi strutturali, in particolare quando si tratta di progetti relativi allo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e interregionale tra collettività territoriali (in special modo nel programma INTERREG) ;

c. di invitare gli Stati membri del Consiglio d'Europa a:

i. applicare pienamente il principio della sussidiarietà nel campo culturale, e, di conseguenza, ad attribuire alle città e regioni le competenze e i mezzi sufficienti per consentir loro di disporre del margine di manovra necessario al mantenimento e alla tutela della diversità culturale;

ii. sostenere l'elaborazione di nuovi strumenti giuridici internazionali (in particolare nell'ambito dell’UNESCO) al fine di promuovere la diversità culturale e linguistica, miranti a definire più chiaramente i diritti e i ruoli dei vari livelli (locale, regionale, nazionale);

iii. ratificare, qualora non l'avessero ancora fatto, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie e ad adottare i provvedimenti necessari perché tale Carta venga applicata in tutti i paesi europei, in considerazione del fatto che le lingue regionali o minoritarie parlate nelle regioni e nelle città costituiscono degli elementi importanti e preziosi del patrimonio culturale europeo;

iv . partecipare attivamente all'Anno europeo delle lingue 2001 ;

v. esaminare come predisporre le loro grandi strutture culturali nel quadro di una politica globale di pianificazione territoriale, allo scopo di ridurre le disparità tra le regioni, nonché tra i centri urbani, le periferie e il mondo rurale;

vi. favorire la diversità culturale nel mondo rurale in quanto elemento essenziale per lo sviluppo sostenibile e per mantenere le tradizioni ad esso legate.
1 Discussa e approvata dal Congresso il 31 maggio 2001, 3a seduta (ved. Doc CG (8) 9, progetto di Raccomandazione presentato dalla Sig.ra V.Dirksen e dal Sig. T. Souladze, relatori).